Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19553 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19553 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22403-2015 proposto da:
PETRUCCELLI

VINCENZO,

PETRUCCELLI

ANTONIO,

PETRUCCELLI GAETANO, PETRUCCELLI FRANCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso lo
studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentati e
difesi dagli avvocati PAOLA GHELLI e FATA MUSTO in virtù di
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE, elettivamente domiciliata
in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI giusta procura a margine
del cuntrurieQrso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 747/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 21/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

rigettato l’opposizione proposta da Petruccelli Vincenzo,
Franco, Antonio e Gaetano avverso cinque ordinanze
ingiunzione emesse dalla Provincia di Firenze a seguito di
distinti accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Borgo S. Lorenzo per la violazione del
combinato disposto degli artt. 15 e 52 co. 3 del D. Lgs. n.
22/1997, in quanto erano stati effettuati dagli opponenti, in
qualità di conducenti di veicoli ed in particolare con la
responsabilità solidale di Petruccelli Vincenzo quale titolare
della ditta individuale cui era riferibile l’automezzo utilizzato,
cinque trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da
residui di attività di demolizione di fabbricati prodotti nel
cantiere in Sesto Fiorentino denominato ” Ex Caserma Donati”,
e portati al diverso cantiere edile sito in Scarperia località La
Torre.
Il Tribunale riteneva che fosse necessario redigere il formulario
di legge, atteso che il trasporto riguardava rifiuti speciali non
pericolosi ex art. 7 co. 3 lett. b) del citato decreto legislativo,
e non materia prima, anche in considerazione del fatto che la
società ESA che operava nel cantiere di partenza aveva
proceduto sì ad un’attività di macinatura e vagliatura dei
residui della demolizione, ma senza che fosse stata ancora
autorizzata dalla Provincia al recupero dei rifiuti.
Era altresì irrilevante la buona fede degli opponenti, i quali
sostenevano che dai buoni di consegna del materiale non

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -2-

1. Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 10758/2013 aveva

emergeva la loro natura di rifiuti, ed essendosi limitati a
verificare che si trattava di materiale macinato e vagliato,
sicchè non poteva esigersi che dovessero anche verificare la
titolarità in capo alla ESA delle prescritte autorizzazioni
amministrative, dovendosi ritenere che la colpa sia

dovendosi altresì considerare la natura professionale di
un’impresa operante nel settore dei trasporti.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 747 del 21
aprile 2015 ha rigettato l’appello degli opponenti ribadendo la
correttezza della qualificazione come rifiuti speciali del
materiale oggetto dei trasporti sanzionati, il che imponeva la
previa redazione dell’apposito formulario di cui all’art. 15 del D.
Lgs. n. 22/1997.
A tal fine non spiegava alcuna rilevanza la circostanza che il
materiale stesso fosse stato previamente trattato, in quanto
tale intervento era stato compiuto da un soggetto privo di
specifica autorizzazione al recupero dei rifiuti, sicchè non
poteva incidere sulla sua qualificazione giuridica.
Inoltre andava disatteso anche il motivo concernente la buona
fede degli opponenti, essendo sufficiente per gli stessi
richiedere la sola esibizione della autorizzazione che
eventualmente abilitava la società che operava nel cantiere di
partenza al trattamento dei rifiuti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Petruccelli Vincenzo, Franco, Antonio e Gaetano sulla base di
quattro motivi.
La Citta Metropolitana di Firenze ha resistito con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 del D. Lgs.vo n. 22/1997, in quanto
attesa la definizione che detta norma offre del rifiuto, come

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -3-

normalmente presunta nel settore degli illeciti amministrativi, e

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sarebbe errata
l’interpretazione che ne è stata offerta dalla Corte distrettuale,
al fine di includere nel suo ambito di applicazione anche il
materiale trasportato, costituito da residui di demolizione,

riutilizzo nel cantiere di rinvenimento.
Emergeva invece l’indubbia destinazione al suo immediato
riutilizzo, occorrendo a tal fine avere riguardo anche alla norma
di interpretazione autentica di cui all’art. 14 del D.L. n.
138/2002 conv. nella legge n. 178/2002.
In definitiva si tratterebbe in realtà di una materia prima, per
la quale non appare invocabile la previsione di cui all’art. 15
del citato decreto legislativo.
Il motivo è infondato.
Risulta in tal senso del tutto corretta la qualificazione del
materiale oggetto di trasporto in termini di rifiuto speciale,

r- 77

sebbene non pericoloso, dovendosi in tal senso far richiamo
L-,””

alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n.
17002/2007) ai fini della configurazione delle violazioni
amministrative in materia di rifiuti (nella specie “ex” art. 12,
comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del
1997), l’attività di sbancamento, movimentazione terra e
riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra
quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del
chiaro disposto degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 22 del 1997. Nel
medesimo precedente citato, si chiarisce che non rileva, in
senso contrario, il disposto dell’art. 14 della legge n. 138 del
2002, che ha fornito l’interpretazione autentica del sopra
richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini
della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell’elenco

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oggetto di macinatura e vagliatura, al fine del suo immediato

svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta
qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la
classificazione del materiale, ovverosia l’accertamento di una
successiva utilizzazione – e quindi non soltanto l’astratta
destinazione ad una successiva utilizzazione.

controversa portata applicativa della previsione di cui all’art. 14
del d.l. n. 138/2002 (essendosi, infatti, affermato che – cfr.
Cass. n. 22672/2009 – il disposto dell’art. 1, lett. a) della
direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall’art. 6, comma 1,
lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono
rifiuti le sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in
apposito allegato, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo disfarsi, non può ritenersi in alcun modo
modificato dall’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge
n. 178 del 2002, posto che tale ultima norma, formalmente
qualificata come d’interpretazione autentica, ha in realtà, come
rilevato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11
novembre 2004, in causa C-457, Niselli, contenuto dispositivo
contrastante – e perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio
gerarchico delle fonti – con la direttiva sopra indicata, nella
parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che
possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che,
invece, secondo la direttiva medesima, debbono considerarsi
rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione; conf. Cass. n.
17002/2007, e proprio in relazione a materiali inerti
provenienti da costruzioni), nel caso di specie, rileva in primo
luogo la circostanza che gli originari residui delle lavorazioni
sono stati sottoposti a trattamento (macinatura e vagliatura),
al fine, a detta degli stessi ricorrenti, di consentirne il riutilizzo,
da parte di soggetto privo delle necessarie autorizzazioni

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Ed, invero, anche a voler soprassedere in ordine alla

amministrative, dovendosi condividere l’assunto dei giudici di
merito secondo cui solo il recupero di rifiuti operato da soggetti
muniti dei necessari titoli abilitativi, potrebbe far perdere al
materiale trattato la qualificazione in senso tecnico – giuridico
di rifiuto.

Cass. n. 944/2010) ai fini di escludere l’applicazione della
normativa in materia di rifiuti non è sufficiente la mera
eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di
recupero, della sostanza di cui il detentore intenda disfarsi,
essendosi altresì chiarito che (cfr. Cass. n. 7962/2005) in tema
di violazione dell’obbligo di procedere alla registrazione dei
rifiuti sull’apposito registro di carico e scarico (art. 52, comma
secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997), per rifiuto deve intendersi
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore
si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò
avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo
recupero, ovvero che il predetto abbia l’intenzione di
riutilizzarla, a meno che, in quest’ultima ipotesi, non sia
necessario alcun trattamento dei residui, sicchè la sostanza
può essere immediatamente utilizzata come materia prima.
Nel caso in esame è la stessa circostanza della necessità del
trattamento del materiale inerte, peraltro operato
indebitamente da impresa priva della prescritta autorizzazione,
a far sì che lo stesso conservi la qualificazione in termini di
rifiuto, a nulla rilevando la mera macinatura eseguita, posto
che l’assenza di un trattamento svolto da soggetto autorizzato
per legge non consente di acquisire la diversa qualificazione di
materia prima.
A ciò deve altresì aggiungersi che, come confermato dalla
stessa dinamica dei fatti oggetto di contestazione, il materiale

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Inoltre sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

inerte, sebbene già macinato e vagliato, è stato oggetto di
trasporto dal cantiere nel quale è stato ricavato ad un diverso
cantiere ove è stato poi concretamente rinvenuto, sicchè
appare applicabile quanto già precisato da questa Corte (cfr.
Cass. n. 18556/2006), secondo cui, anche a voler dare

convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma
primo, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che
conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei
materiali inclusi nell’elenco di cui all’allegato A del d.lgs.,
all’attività svolta successivamente sul materiale, nel senso che,
per escludere detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in
contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia
l’accertamento di una successiva utilizzazione, che non
costituisca smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C
del d.lgs., tuttavia, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni
amministrative comminate dall’art. 52, commi secondo e terzo,
del d.lgs. n. 22 del 1997 per l’omessa tenuta del registro di
carico e scarico di cui all’art. 12, comma primo, e per
l’effettuazione del trasporto senza il formulario prescritto
dall’art. 15, la circostanza che un materiale residuale di
produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo
ciclo produttivo, in tanto consente di escluderne la
qualificazione come rifiuto, con il conseguente esonero del
detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 cit., in
quanto l’attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel
medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi
altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente
immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque
un’interruzione di detto ciclo. (In applicazione di tale principio,

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -7-

applicazione all’art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,

è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso
l’esonero dai predetti obblighi in relazione al trasporto di rifiuti
di asfalto provenienti da operazioni di demolizione di una
strada, mediante fresatura del manto stradale, e destinati ad
essere riutilizzati in altro luogo per la produzione di

stradali).
Il trattamento ad opera di impresa non autorizzata dei residui
della precedente attività di demolizione, lo spostamento da un
cantiere ad un altro, la solo potenziale destinazione al riutilizzo
del materiale medesimo, costituiscono tutti elementi che
complessivamente considerati confortano la correttezza della
soluzione raggiunta dal giudice di appello.
3.

Il secondo motivo di ricorso denuncia poi l’ulteriore

violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs.vo n. 152/2006, sul
presupposto che i giudici di appello avrebbero qualificato come
rifiuto il materiale trasportato solo perché la società che aveva
provveduto alla sua macinatura e vagliatura era priva della
prescritta autorizzazione, trascurando tuttavia che alcun
obbligo incombe al trasportatore circa la verifica della tipologia
del materiale da trasportare, ed ancor più a monte della
titolarità delle necessarie autorizzazioni in capo al soggetto che
aveva effettuato la trasformazione del materiale.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ed, infatti, nel rinviare a quanto esposto in occasione della
disamina del motivo che precede circa la correttezza della
qualificazione del materiale trasportalo in termini di rifiuto, va
ricordato che, come peraltro confermato dallo stesso tenore
dell’art. 52 co. 3 del D. Lgs.vo n. 22/1997, la responsabilità per
la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto
degli stessi ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, può

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conglomerati bituminosi e per la realizzazione di sottofondi

essere attribuita al detentore dei rifiuti ed al trasportatore (cfr.
Cass. n. 20863/2009), potendo le argomentazioni spese nel
motivo, in ordine agli oneri di diligenza richiesti al trasportatore
rifluire sulla diversa questione della buona fede del
contravventore, che tuttavia è oggetto del quarto motivo di

4. Il terzo motivo lamenta poi la violazione e falsa applicazione
delle direttive comunitarie in materia di tutela dell’ambiente ed
in particolare della Direttiva 99/31/CEE.
Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità,
mancando anche la precisa individuazione delle norme
comunitarie che si assumono violate, fondandosi in ogni caso
sul presupposto, peraltro formulato in termini apodittici, che
non vi sarebbe stato alcun pericolo per l’ambiente in
conseguenza del trasporto dei rifiuti oggetto di causa, ma ciò
sempre assumendo come comprovato l’effettivo riutilizzo del
materiale nel cantiere ove è stato poi rinvenuto.
5.

Il quarto motivo denuncia, infine, la violazione e falsa

applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/81, sostenendosi che
nel caso di specie l’errore in ordine all’interpretazione della
norma sanzionatoria sarebbe del tutto scusabile stante la
buona fede dei ricorrenti, i quali, in assenza di una norma
specifica, non possono essere reputati responsabili per avere
omesso

di

richiedere

alla

committente

di

esibire

l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo richiamato il costante orientamento di
questa Corte per il quale (cfr. ex multis Cass. n. 16320/2010)
in tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell’art. 3
della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare
l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -9-

ricorso.

colpa, per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta,
correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in
termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al
pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia
di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile,

dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della
sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte
dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la
legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che
l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere
impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza.
Tuttavia, è altrettanto pacifico il principio per il quale (cfr.
Cass. n. 23019/2009) il riscontro circa l’esistenza della buona
fede e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di
fatto di stretta competenza del giudice di merito, non
sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio
di motivazione (conf. Cass. n. 20776/2004).
Ne discende che la censura, che nemmeno denuncia un vizio di
motivazione, nei pur ristretti limiti nei quali è oggi consentito
dalla novella dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., mira nella sostanza
a contestare inammissibilmente un apprezzamento in fatto del
giudice del merito.
Peraltro, e proprio in relazione alla figura del vettore, si è
precisato, in conformità con quanto reputato dal giudice di
merito) che (cfr. Cass. n. 20866/2009) in riferimento ad una
sanzione amministrativa irrogata per l’omessa presa in carico
di rifiuti nel registro di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997,
deve reputarsi corretta l’affermazione secondo cui va esclusa la
scusabilità dell’errore addotto dall’autore della violazione,
trattandosi di una società esercente la propria specifica attività

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -10-

occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore

nel settore, affermazione questa che appare suscettibile di
estensione anche al caso qui in esame di soggetti esercenti
professionalmente l’attività di trasportatori (in senso
sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 21779/2006
che in una fattispecie relativa al trasporto di rifiuti senza la

identificazione ha accolto il ricorso della provincia soccombente
nei gradi di merito, escludendo che l’incertezza della normativa
di settore integrasse circostanza di per sé idonea a costituire
valida esimente di colpevolezza).
6. Il ricorso deve essere rigettato e pertanto le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al
rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida
in complessivi C 4.700,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come
per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co.

1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del

Ric. 2015 n. 22403 sez. 52 – ud. 04-05-2018 -11-

indicazione della loro quantità nell’apposito formulario di

contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4

Il Presidente
OW2A/t;

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Giudiziatie
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

L,1„4

maggio 2018.

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