Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19553 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2686-2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BORTONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG di CUNEO, AVVOCATURA DISTRETTUALE di TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 534/2019 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale di Asti rigettò l’impugnazione proposta da F.M. avverso la sentenza del Giudice di pace, la quale ne aveva disatteso l’opposizione avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Cuneo aveva disposto la revoca della patente di guida del medesimo, a seguito della violazione dell’art. 179 C.d.S., comma 2 bis;

ritenuto che il F. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che con i tre motivi, tra loro correlati, il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, prospetta quanto segue:

– l’art. 179 C.d.S., comma 6 bis, nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi o non funzionanti, consente agli accertatori “anche scortando il veicolo o facendolo trainare” di disporre accertamenti presso un’officina; ciò significa che agli operatori di polizia non sono consentite altre e diverse modalità di verifica, mentre nella specie il ricorrente era stato costretto a spingere il veicolo “a velocità folle”, così da effettuare esperimento e misurazione della velocità, violando la “ratio legis”, la quale impone verifica presso officina autorizzata;

– il Giudice era incorso in errore non avendo tenuto conto del fatto che nel verbale si parlava di “manomissione del cronotachigrafo” (violazione per la quale è prevista la sospensione e non la revoca della patente) e solo il non funzionamento e non l’alterazione del limitatore di velocità (e solo in quest’ultimo caso si sarebbe potuto disporre la revoca);

considerato che l’insieme censuratorio è inammissibile, dovendosi osservare quanto segue:

– nella sostanza il ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non aver esaminato, o, comunque, di non aver correttamente esaminato, il contenuto del verbale di accertamento, nel quale sarebbe stato contestato solo la manomissione del cronotachigrafo e il non funzionamento del limitatore di velocità e non l’alterazione di quest’ultimo congegno; errore generato dall’omesso esame di un fatto controverso e decisivo;

– a voler reputare che, nel rispetto della prospettazione, si versi in presenza di omesso esame e non di errore revocatorio, non è possibile far luogo a scrutinio della censura per evidente mancanza di specificità, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non essendo stata questa Corte posta in condizione di conoscere il verbale;

– anche l’addebito agli agenti di aver sperimentato modalità di accertamento dell’illecito “contra legem” non merita sorte migliore, poiché, anche in questo caso, di esse modalità non è dato conoscere in questa sede, se non per la sommaria e incompleta narrazione del ricorrente;

– sotto altro profilo, deve rilevarsi che, in assenza di una disposizione di legge che vieti a pena di nullità accertamenti dell’illecito senza far necessario ricorso al meccanico, non avendo il ricorrente neppure prospettato che le modalità prescelte dagli operanti abbiano procurato errore nelle conclusioni, la doglianza appare del tutto sterile;

considerato che non v’e’ luogo a regolamento delle spese, non avendo la controparte svolto difese in questa sede;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichuara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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