Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19552 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19552 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 6654-2007 proposto da:
CRAMAROSSA

LEONARDO

(c. f.

CMRLRD50C25E155N),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE RUBINIE
112, presso l’avvocato LUCARELLI SILVIA,

Data pubblicazione: 26/08/2013

rappresentato e difeso dagli avvocati MORAMARCO
GIOVANNI, LUCARELLI LUCIA giusta procura in calce al
2013

ricorso;

1157

ricorrente-

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

ANAS;

1

- intimato –

avverso la sentenza n. 1332/2005 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2013 dal Consigliere Dott. ALDO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

CECCHERINI;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con decreto del Prefetto di Bari, l’ANAS, e per

essa la S.A.C.I.M. s.p.a. delegata, fu autorizzata ad
occupare temporaneamente in via d’urgenza, per l’esecu-

fondo di proprietà di Leonardo Cramarossa per mq 430.
In data 11 novembre 1997 fu emesso il decreto di espropriazione.
2. Con atto notificato il 28 giugno 2000 il proprietario chiese alla Corte d’appello di Bari di determinare l’indennità che gli era dovuta per l’occupazione
e l’espropriazione del fondo, allegandone i pregi e la
vocazione edificatoria. Le due società resistettero
all’azione.
3. Assunta una consulenza tecnica d’ufficio, e acquisiti dallo stesso consulente i chiarimenti sollecitati dalle osservazioni critiche delle parti, la Corte
d’appello di Bari, con sentenza 30 dicembre 2005, premesso che doveva escludersi la legittimazione passiva
della Sacim, considerò che la superficie espropriata
costituiva parte di un fondo di più vasta estensione,
ubicato in zona “E agricola”. La corte ha quindi condiviso le critiche mosse alla prima redazione della consulenza, erroneamente basata sull’edificabilità di fat-

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zione di un’opera dichiarata di pubblica utilità, il

to, e ha ritenuto corretta la seconda, condotta sulla
base della valutazione agricola del fondo secondo il
criterio dettato dall’art. 40 della legge n. 2359/1865,
trattandosi di espropriazione parziale, riconoscendo
un’indennità di espropriazione pari alla somma di quel-

del terreno (£ 3.116.000) e del valore delle addizioni
rimosse a seguito dell’occupazione (£ 5.670.000). La
corte ha poi determinato l’indennità di occupazione legittima in relazione agli interessi legali sull’indennità di espropriazione. Le spese della Sacim sono state
poste a carico dell’attore, e quelle dell’attore a carico dell’ANAS in ragione della metà, considerata la
grande sproporzione tra la somma richiesta dall’attore
e quella liquidata.
4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il proprietario con atto notificato il
12 febbraio 2007, per cinque motivi.
L’ANAS non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si denuncia la violazione
dell’art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Nella
seconda relazione il consulente, invitato a stimare il
terreno residuo sulla base del reddito medio agrario,

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rel. est.
Il c
dr. AYdd4ccherini

la dovuta per la riduzione del valore della proprietà

avrebbe proceduto sulla base del valore agricolo medio
con riferimento alle colture effettivamente praticate
sul fondo espropriato, e quindi in violazione del criterio differenziale indicato dall’art. 40 della 1. n.
2359 del 1865.
Il vizio denunciato non emerge dalla sentenza,

dalla quale è anzi contraddetto in punto di fatto. Va
premesso che la corte territoriale svolge un’articolata
dimostrazione della natura agricola del fondo espropriato, con la conseguente confutazione della tesi sostenuta dall’espropriato, che aveva sostenuto la natura
edificabile del suolo. Il ricorrente non censura questa
parte della sentenza, né quindi l’affermazione del giudice di merito che l’area espropriata dovesse essere
indennizzata per il suo valore di area agricola.
Venendo poi alla stima eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, definita corretta, la corte riferisce
che la valutazione contenuta nella seconda relazione
depositata era stata eseguita sulla base del valore agricolo del fondo (senza riferimento alcuno al valore
agricolo medio), secondo il criterio dettato dall’art.
40 della legge n. 2359 del 1865. Tale criterio, secondo
la costante giurisprudenza di questa corte di legittimità, prescinde effettivamente dal valore agricolo medio, ritenendosi tradizionalmente che l’art. 40 legge

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6.

2359/1865, a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell’indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell’immobile
prima dell’esproprio ed il giusto prezzo della parte
residua dopo l’esproprio stesso, ha portata e carattere

zioni di aree, tanto agricole quanto edificabili, per
le quali leggi diverse impongano criteri indennitari
del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato
del bene; sicché, anche prima della pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 348 del 2007 e
181 del 2011, doveva tenersi conto, nella stima differenziale richiesta dall’art. 40, del decremento della
parte di fondo residuata all’espropriazione, comportante, per i suoli agricoli, l’attribuzione di un valore
complementare, non coincidente con il valore agricolo
medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio
l’art. 16 legge 865/71 (v. per tutte Cass. 14 settembre
1999 n. 9814). E’ coerente con questa giurisprudenza il
fatto che, nell’impugnata sentenza, non si faccia alcun
riferimento al valore agricolo medio.
Che nella fattispecie questo criterio sia stato rispettato risulta del resto dalla stessa – pur contraddittoria – formulazione del motivo in esame, laddove si
afferma che la rideterminazione in questione sarebbe
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generali, e si applica, pertanto, anche alle espropria-

stata effettuata dal consulente tecnico d’ufficio “secondo le disposizioni del giudice di merito ovvero
«sulla base del valore agricolo con riferimento alle
colture effettivamente praticate sul fondo espropriato»”. Le colture “effettivamente praticate”, infatti,

in esame, movendo da premesse di fatto contrastanti con
la motivazione della sentenza, è inammissibile.
7. Deve a questo punto essere esaminato con priorità, per ragioni logiche, il quinto motivo. Con esso si
censura la determinazione della decorrenza degli interessi legali, dovuti dall’ANAS sulle maggiori somme dovute, dalla data della domanda.
8.

Il

motivo è fondato. Gli interessi legali

sull’indennità di espropriazione decorrono dalla data
dell’indennità di espropriazione; quelli sull’indennità
di occupazione, per ciascun anno di occupazione, dalla
scadenza del relativo anno.
9. L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione, sul punto, dell’impugnata sentenza, e assorbe
l’esame del secondo motivo, vertente sul regolamento
delle spese del giudizio di merito.
10. I motivi terzo e quarto vertono sul regolamento

e la liquidazione delle spese del giudizio di merito
nei rapporti tra il ricorrente e la S.A.C.I.M. s.p.a.

7

non coincidono con il valore agricolo medio. Il motivo

11. In particolare, con il terzo motivo si censura
la condanna al pagamento delle spese in favore di quella società, pure citata a comparire in giudizio e dichiarata priva di legittimazione passiva dalla corte
del merito, sebbene essa avesse assunto nel giudizio

dell’attore.
12. Il motivo è infondato, perché la soccombenza
totale rispetto a questa parte, citata a comparire
dall’attore, non è esclusa dalla circostanza che, per
tuziorismo, essa si sia difesa anche nel merito.
13. Con il quarto motivo si censura la violazione
delle tariffe, essendo stata applicata, per la liquidazione delle spese della medesima società, una tariffa
per cause di valore superiore a C 5.200,00, e quindi
superiore a quella applicabile nella fattispecie.
14. Il motivo è generico e inverificabile, ignorandosi le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti onorari e interessi, che la parte aveva l’onere di
indicare analiticamente nel ricorso.
15. Alla cassazione parziale della sentenza impugnata segue la decisione nel merito, non richiedendosi
a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la statuizione della corretta decorrenza degli interessi legali

una posizione attiva di contrasto della pretesa

sulle maggiori somme dovute dall’ANAS, secondo i principi sopra indicati al n. 8.
16.

Le spese dell’intero giudizio devono essere

compensate in ragione della metà, considerato che nel
grado davanti alla corte d’appello l’attore aveva so-

natura edificabile del suolo, mentre nel presente giudizio risulta vincitore solo sul punto, marginale, della decorrenza degli interessi legali sul debito residuo. Nella parte restante, le spese sono poste a carico
dell’ANAS, e liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di
ricorso; accoglie il quinto motivo e dichiara assorbito
il secondo; respinti gli altri.
Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito, condanna l’ANAS al
versamento presso la Cassa DD. PP. degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla data
dell’espropriazione quanto all’indennità di espropriazione, e dalle scadenze delle singole annualità di occupazione quanto all’indennità di occupazione.
Condanna l’ANAS al pagamento della metà delle spese
del doppio grado di giudizio, compensandole per la par-

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stenuto la tesi, rivelatasi priva di fondamento, della

te residua, e liquidandole nella parte di competenza,
per il giudizio di appello in

E 3,768,00, di cui E

900,00 per diritti e E 1.500,00 per onorari; e per il
giudizio di cassazione in E 2.500,00, di cui E 2.400,00
per compenso; oltre agli oneri accessori di legge.

prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno l luglio 2013.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

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