Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19552 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19552 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9904-2014 proposto da:
INVERNIZZI LUCA, INVERNIZZI PRESSE DI INVERNIZZI
MAGGI LAURA & C SNC, INVERNIZZI MICHELE, INVERNIZZI
MAGGI LAURA, INVERNIZZI PAOLO, elettivamente domiciliati

jo ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, pressu IQ tudiu
dell’avvocato MIMO PETREM, che li rappresenta e difende

umtamente all’avvocato GIORGIO BRAMBILLA;
– ricorrenti contro

ITALCAP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
ADRIANA N. 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIO
PANINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO BONAITI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

nonchè contro

BIELLA LEASING SPA , VALSECCHI ALESSANDRO;
– intimati nonchè

sul ricorso proposto da:

ADRIANA N. 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIO
PANINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO BONAITI;
– ricorrente incidentale contro

INVERNIZZI LUCA, INVERNIZZI PRESSE DI INVERNIZZI
MAGGI LAURA & C SNC, INVERNIZZI MICHELE, INVERNIZZI
MAGGI LAURA, INVERNIZZI PAOLO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO BRAMBILLA;
– controricorrente –

nonchè contro

BIELLA LEASING SPA, VALSECCHI ALESSANDRO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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ITALCAP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Invernizzi Presse di Invernizzi Maggi Laura & c.
s.n.c., Luca Invernizzi, Paolo Invernizzi, Michele Invernizzi e
Laura Maggi hanno proposto ricorso articolato in tre motivi
avverso la sentenza n. 154/2014 della Corte d’Appello di

Rimangono intimati senza svolgere attività difensive la Biella
Leasing s.p.a. e Alessandro Valsecchi, mentre la Italcap s.r.l. si
è difesa con controricorso ed ha altresì proposto un motivo di
ricorso incidentale. Da tale ricorso incidentale Invernizzi Presse
di Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., Luca Invernizzi, Paolo
Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi si difendono con
controricorso.
Sono state presentate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1
c.p.c. dai ricorrenti principali e dalla ricorrente incidentale.
Con citazione del 20 gennaio 2003 Invernizzi Presse di
Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., Luca Invernizzi, Paolo
Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi convennero in
giudizio davanti al Tribunale di Lecco la Biella Leasing s.p.a. e
la Italcap s.r.I., per ottenere la condanna alla riduzione in
pristino ed al risarcimento dei danni conseguenti alla
costruzione in Pescate, alla via Belvedere, di un edificio, adibito
a capannone industriale (di proprietà della prima e condotto in
locazione finanziaria dalla seconda), giusta concessione edilizia
rilasciata il 21 novembre 2001, in violazione delle distanze
previste dal d.m. n. 1444/1968 e dalle n.t.a. del PRG
comunale, in quanto posto a soli 37 cm. dal preesistente
fabbricato degli attori. Le convenute opposero che il nuovo
capannone industriale era stato realizzato in sopraelevazione al
piano interrato già esistente ed in aderenza al corpo di fabbrica
di proprietà Invernizzi; in riconvenzionale domandarono
P.c. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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Milano, depositata il 16 gennaio 2014.

l’arretramento della costruzione degli attori. Venne altresì
chiamato in causa l’architetto Alessandro Valsecchi. Con
sentenza dell’8 gennaio 2008 il Tribunale di Lecco dichiarò che
l’immobile di proprietà Biella Leasing s.p.a. e condotto in
locazione finanziaria dalla Italcap s.r.I., era stato costruito sul

l’immobile di proprietà Invernizzi era stato, viceversa, costruito
in arretramento di 40 cm. dalla medesima linea di confine;
dichiarò che gli attori avessero usucapito il diritto di mantenere
il proprio fabbricato costruito nel 1962 nell’attuale posizione;
condannò gli Invernizzi ad arretrare, invece, i corpi di fabbrica
costruiti tra il 1984 ed il 1987 e tra il 1996 ed il 2000 fino alla
distanza di cinque metri dal confine; rigettò la domanda di
risarcimento. La Corte d’Appello di Milano, poi, respinse
l’appello proposto in via principale dalla Invernizzi Presse di
Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., Luca Invernizzi, Paolo
Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi e, in accoglimento
dell’appello incidentale di Biella Leasing s.p.a., dichiarò la
comunione forzosa del muro perimetrale del lato sud del
capannone edificato sul mappale 255 di proprietà Invernizzi,
per tutta la sua lunghezza di circa m. 30, e condannò la Biella
Leasing s.p.a. a corrispondere le somme di C 7.414,77 e di C
805,00 per il valore della metà del muro e del suolo da
occupare con la nuova fabbrica, confermando per il resto la
sentenza di primo grado.
IX primo motivo del ricorso della società Invernizzi Presse di
Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., e di Luca Invernizzi, Paolo
Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi denuncia l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., consistente nel passaggio in giudicato del capo
autonomo della sentenza di primo grado inerente all’avvenuta
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confine con il fondo di proprietà Invernizzi; dichiarò che

usucapione del diritto di mantenere i cespiti immobiliari
edificati dai ricorrenti nel 1962 nell’attuale posizione rispetto al
confine, incluse tubature, pluviali e accessori presenti sulla
parete esterna del muro perimetrale del capannone Invernizzi;
è inoltre dedotta la falsa applicazione dell’art. 875 c.c. Sulla

usucapito la servitù di mantenere nel corrispondente stato di
fatto le loro costruzioni rispetto al mappale n. 265 del
proprietario frontista; evidenziano come all’epoca della
costruzione dell’edificio Invernizzi (1962) non vigevano le
norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Pescate,
che hanno poi imposto la distanza di metri cinque dal confine;
espongono che conseguenza logica sarebbe stata
l’arretramento della costruzione di Biella Leasing s.p.a. sino
alla distanza regolamentare; allegano che l’avanzamento della
fabbrica di Biella Leasing s.p.a. sino ad innestarsi sul muro di
Invernizzi comporterebbe la soppressione del diritto dei
ricorrenti principali a mantenere gli accessori presenti sulla
parete esterna del muro stesso, vanificando la servitù
acquisita.
Il secondo motivo del ricorso principale della società Invernizzi
Presse di Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., e di Luca
Invernizzi, Paolo Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 875, 874,
873 e 872 c.c. in relazione alle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. del Comune di Pescate, evidenziandosi come le
controparti non avessero dimostrato la “serietà” della loro
volontà di costruire in appoggio o in aderenza, ex art. 875 c.c.,
né avessero provato la concreta realizzabilità dell’avanzamento
del fabbricato oggetto della domanda avanzata in via
subordinata di appello incidentale, sicché doveva essere
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base di tali premesse, i ricorrenti principali sostengono di aver

demolita la costruzione di Biella Leasing s.p.a. sino alla
distanza di cinque metri, come previsto dalle n.t.a. del P.R.G.
del Comune di Pescate.
1.1. I primi due motivi del ricorso della società Invernizzi
Presse di Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., e di Luca

vanno esaminati congiuntamente, e si rivelano in parte
inammissibili e comunque infondati.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134, nella specie applicabile ratione temporis, permette di
denunciare per cassazione il vizio specifico relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, ovvero ad
un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle
sue ricadute in termini di diritto, oggetto di discussione
processuale tra le parti e connotato da “decisività” (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Il primo motivo di ricorso per cassazione
censura, invece, come omesso esame di fatto il passaggio in
giudicato del capo della sentenza del Tribunale di Lecco relativo
alla compiuta usucapione del diritto di mantenere i capannoni
di proprietà Invernizzi, il che doveva farsi invocandosi il
mancato rilievo officioso, ex art. 345, comma 2, c.p.c., del
giudicato interno formatosi ai sensi degli artt. 324 e 329,
comma 2, c.p.c.
Viene altresì ipotizzata dai ricorrenti principali la violazione e
falsa applicazione degli artt. 875, 874, 873 e 872 c.c., ma il
contenuto delle due censure non allega un’erronea ricognizione
da parte del provvedimento impugnato della fattispecie
astratta recata da determinate prescrizioni legislative, quanto
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, imputabile
Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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Invernizzi, Paolo Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi

alla valutazione delle risultanze di causa che la Corte d’Appello
di Milano ha operato nell’esercizio dell’apprezzamento di fatto
tipicamente inerente al giudice di merito, e la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di cui
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

entrambi i capannoni di proprietà Invernizzi furono costruiti
prima dell’entrata in vigore (avvenuta nell’anno 1989) delle
norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Pescate; ha quindi condiviso l’accertamento in fatto già operato
dal Tribunale, secondo cui il capannone della Invernizzi fosse
stato edificato a 40 cm. dal confine, mentre invece le
fondamenta ed il locale cantina interrati coincidevano col
confine stesso; ha escluso che la convenzione inter partes per
la “costruzione di fabbricati sul confine comune”, sottoscritta il
10 dicembre 1984, escludesse pattiziamente il principio di
prevenzione ex art. 875 c.c., concedendosi con essa piuttosto i
contraenti “il reciproco diritto di costruzione sul confine
comune”; ha considerato come gli strumenti urbanistici del
Comune di Pescate consentono convenzionalmente di costruire
a confine; ha desunto che, essendosi la preveniente Invernizzi
legittimamente avvalsa della facoltà di costruire a distanza
inferiore alla metà da quella prevista per i fondi finitimi, non
potesse negarsi alla prevenuta Biella Leasing s.p.a. di avanzare
la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà
del valore del muro del vicino ed il valore del suolo occupato,
essendo comunque ancora tempestivo l’interpello ex art. 875
c.c. svolto dalla Biella Leasing s.p.a. in via “subordinata di
appello incidentale” e diretto ad ottenere la comunione del
muro dei capannoni di proprietà Invernizzi.

2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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La Corte d’Appello di Milano ha dapprima accertato che

La sentenza impugnata ha così deciso la questione di diritto in
modo conforme all’interpretazione di questa Corte e i ricorrenti
principali non offrono elementi per mutare tale interpretazione.
Il principio della prevenzione comporta che il confinante, che
costruisce per primo, può edificare sia alla distanza minima

metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi
(come fatto nel 1962 dagli Invernizzi), salva, in tale ultimo
caso, la possibilità per il vicino, che elevi un fabbricato
successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella
preesistente, chiedendo la comunione forzosa del muro ex art.
875 c.c., oppure costruendo in aderenza, ex art. 877 c.c.
(Cass. Sez. 2, 08/07/2014, n. 15547).
Se poi i regolamenti edilizi, pur stabilendo espressamente la
necessità di rispettare determinate distanze dal confine,
consentano la facoltà di costruire sul confine (proprio come le
sopravvenute norme tecniche di attuazione del P.R.G. del
Comune di Pescate), si versa in ipotesi del tutto analoga, sul
piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 873
e ss. c.c., con la conseguente operatività del medesimo
principio della prevenzione, in base al quale chi edifica per
primo sul fondo contiguo ad altro ha una triplice facoltà
alternativa: a) costruire sul confine; b) costruire con distacco
dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice
civile ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti
edilizi locali; c) costruire con distacco dal confine a distanza
inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su
fondi finitimi, rimanendo in tal caso, come visto, la facoltà per
il vicino, che costruisca in un secondo momento, di avanzare la
propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà del
valore del muro del vicino, che diventerà comune, e il valore
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imposta dalla legge, sia sul confine, sia a distanza inferiore alla

del suolo occupato per effetto dell’avanzamento della fabbrica
(Cass. Sez. 2, 28/11/1998, n. 12103; Cass. Sez. 2,
05/10/2000, n. 13286; Cass. Sez. 2, 07/08/2002, n. 11899;
Cass.

Sez.

2, 30/10/2007, n. 22896; Cass. Sez. 2,

09/04/2010, n. 8465).

tempestivo l’interpello ex art. 875, comma 2, c.c. svolto dalla
Biella Leasing s.p.a. “in via subordinata di appello incidentale”,
in quanto è chiaro in giurisprudenza che tale preventivo
interpello, richiesto, appunto, dall’art. 875, comma 2, c.c., al
fine di consentire al vicino l’esercizio della facoltà di estendere
il muro al confine o di procedere alla sua demolizione o di
arretrarlo alla distanza legale, onde sottrarlo alla comunione
forzosa – pur concretandosi in un atto distinto dalla domanda
di comunione forzosa del muro, nella quale non può
considerarsi logicamente implicito – ben può essere contenuto
sia nello stesso atto di citazione con cui si richiede la
comunione forzosa che in un atto processuale successivo (non
esigendo l’osservanza di formule sacramentali, ma soltanto
l’univoca intenzione di provocare una manifestazione di volontà
negoziale riguardante la definitiva sistemazione del rapporto di
vicinanza fondiaria), purché, prima della decisione del giudice,
venga data alla controparte la possibilità di scelta tra la
demolizione del muro o l’estensione dello stesso al confine e
venga, con l’interpello, bloccata la situazione che è
presupposto dell’acquisto della medianza (Cass. Sez. 2,
20/04/2006, n. 9293; Cass. Sez. 2, 06/12/2001, n. 15492 del
Cass. Sez. 2, 09/02/1987, n. 1343).
E’ evidente come, avendo la preveniente Invernizzi costruito i
propri capannoni nel 1962 nel rispetto delle norme sulle
distanze legali, non è configurabile alcun acquisto per
Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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Altrettanto correttamente la Corte di Milano ha ritenuto

usucapione di una servitù attiva che possa pregiudicare le
facoltà spettanti al secondo costruttore Biella Leasing. D’altro
canto, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto della
prevenuta Biella Leasing di avanzare la propria fabbrica fino a
quella preesistente, chiedendo la comunione forzosa del muro,

certamente escludeva il formarsi del giudicato sul punto
contrario della pronuncia di primo grado.
Né dall’accoglimento di tale appello incidentale discende in
alcun modo l’effetto, paventato nel primo motivo di ricorso, di
non poter “mantenere i cespiti immobiliari edificati dai
ricorrenti nel 1962 nell’attuale posizione rispetto al confine,
incluse le tubature, i pluviali e gli accessori presenti sulla
parete esterna del muro perimetrale del capannone Invernizzi”.
Quanto, piuttosto, alle concrete modalità di innesto della
fabbrica del prevenuto nel muro di cui venga chiesta la
comunione, ed ai correlati accorgimenti tecnici da osservare
nonché alle opere da svolgere, in maniera che si determini una
congiunzione tra l’una e l’altro idonea ad eliminare le
intercapedini, si tratta di circostanze fattuali che spetta al
giudice del merito di accertare e che possono essere verificate
in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.
Circa, infine, la mancata verifica della serietà d’intento ex art.
875, comma 1, c.c., occorre ribadire come, ai fini
dell’attribuzione della comunione forzosa del muro ai sensi
dell’art. 875 c.c., non è ostativo il fatto che l’interpello previsto
da detto articolo venga notificato al preveniente dopo che
costui abbia agito in giudizio per ottenere l’osservanza delle
distanze legali da parte del vicino prevenuto, né che
quest’ultimo abbia già costruito in violazione di tali distanze,
Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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in forza dell’appello incidentale della stessa, il quale

ma è invece necessario accertare se, in relazione alla
particolare situazione dei luoghi o all’esistenza di particolari
vincoli di carattere negoziale o normativo, è in concreto
possibile per il prevenuto estendere la propria fabbrica entro il
fondo del vicino ponendola in aderenza con la preesistente

volontà del prevenuto di costruire in aderenza, lungi da essere
una ricerca sulle sue determinazioni volitive, si concreta,
pertanto, nell’attuazione e quindi, in definitiva, nella sola
verifica della fondatezza della domanda volta ad ottenere la
comunione forzosa (Cass. Sez. 2, 08/09/2000, n. 11858).
1.2. L’unico motivo del ricorso incidentale di Italcap s.r.l. (che

ha acquistato l’immobile già di proprietà Biella leasing) deduce
la violazione o falsa applicazione egli artt. 872 e 875 c.c. per
l’errata applicazione del principio di prevenzione in relazione
alla convenzione 10 dicembre 1984. Con tale censura Italcap
invoca una diversa interpretazione di tale convenzione, in
maniera da ottenere il rigetto del ricorso principale per motivi
diversi da quelli fatti valere dalla Invernizzi ed attinenti a
questioni risolte nel precedente grado di giudizio in senso
sfavorevole alla stessa resistente (ovvero alla sua dante
causa). Il motivo del ricorso incidentale viene perciò anche
dichiaratamente subordinato all’eventualità che fosse stata da
questa Corte ritenuta erronea l’applicazione del principio di
prevenzione fatto nella sentenza impugnata. Tale censura
rimane quindi assorbita per effetto del rigetto dei primi due
motivi del ricorso principale.
II. Il terzo motivo del ricorso principale della società Invernizzi

Presse di Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., e di Luca
Invernizzi, Paolo Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura Maggi
denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 116,
Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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costruzione del preveniente. L’indagine sulla serietà della

167 e 184 c.c. Viene lamentata la mancata ammissione del
capitolo 5 di prova testimoniale, dedotto in primo grado e
richiamato in appello, con il quale si chiedeva di descrivere il
fabbricato costruito negli anni 1996 – 2000 dalla Invernizzi
Presse s.n.c. “con pareti finestrate prospicienti il mappale n.

arretramento del corpo di fabbrica edificato dalla Biella leasing
sul mappale 265 prospiciente il fronte finestrato della palazzina
uffici della società Invernizzi. La Corte d’Appello ha rigettato
tale domanda per mancanza di prova, ritenendo non ricavabile
nemmeno dalla foto n. 7, né dall’allegato 4 e dallo schema
planimetrico n. 1 allegato 5 del documento 17 prodotti dalla
Invernizzi, l’esistenza di pareti finestrate e la corrispondenza in
posizione frontale rispetto ad esse dell’ultimo tratto della
costruzione Biella leasing. Tutti i capitoli di prova richiesti dagli
appellanti sono stati ritenuti dai giudici di appello “generici e
comunque non risolutivi”. La sussistenza di tale parete
finestrata, oltre che oggetto della dedotta prova testimoniale,
costituiva, a dire dei ricorrenti principali, altresì circostanza non
contestata da Biella leasing ed Italcap nelle loro difese.
11.1. Il Collegio reputa che pure il terzo motivo del ricorso
principale vada respinto. In tema di rapporti di vicinato, ai fini
dell’applicabilità della distanza minima tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti, l’accertamento in ordine alla
presenza di “pareti finestrate”, ovvero di pareti munite di
finestre qualificabili come “vedute”, ponendo altresì la
necessità di verifiche tecniche connesse alla valutazione degli
elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, è rimesso al
giudice di merito, a norma dell’art. 116 c.p.c., ed è sindacabile
in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’Appello ha escluso che la
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265 della convenuta”. La censura è relativa alla domanda di

prova della presenza di “pareti finestrate” potesse ricavarsi
dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi e dalle risultanze
planimetriche esibite, negando in proposito la decisività, e
perciò la rilevanza, dei capitoli di prova richiesti dagli
appellanti, né a questa Corte è dato di affermare che la

prova testimoniale dedotta, sarebbe stata certamente diversa.
III. Conseguono il rigetto del ricorso principale della società
Invernizzi Presse di Invernizzi Maggi Laura & c. s.n.c., e di
Luca Invernizzi, Paolo Invernizzi, Michele Invernizzi e Laura
Maggi, nonché la dichiarazione di assorbimento del ricorso
incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo
soccombenza in favore della controricorrente Italcap s.r.I.,
nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non occorre
provvedere al riguardo per gli altri intimati Biella Leasing s.p.a.
e Alessandro Valsecchi, che non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale e condanna in solido i ricorrenti principali a
rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio

Ric. 2014 n. 09904 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-13-

pronuncia dei giudici di merito, ove fosse stata ammessa la

di cassazione, che liquida in complessivi C 7.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del

da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile
2018.
Il Presidente
D

UF

‘o Giudiziario
a NERI

DEPOSiTATO IN CANCELLERIA
2 L1 LUG, 2018

Roma,

2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,

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