Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19552 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14741-2016 proposto da:

ITALIAN PROFESSIONAL SERVICE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VANIA ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FORZA;

– ricorrente

contro

ANTICO PANADA SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO STRAULINO;

T.A., T.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

MONFALCONE 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO FORTUNA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIALUISA NAVA

BOTTELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1253/2015 della CORTE D’APPELLO di VENENZIA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Italian Professional Service S.r.l. la sentenza n. 1253/2015 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna società ricorrente ebbe a convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Antico Panada S.r.l. ed T.A. e L. al fine di ottenere la loro condanna al pagamento in proprio favore di importanti lavori eseguiti in via di urgenza per il consolidamento dell’immobile storico veneziano denominato (OMISSIS).

L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 2348/2011, riconosceva la debenza – da parte della società Antico Panada – di parte delle spese affrontate per i detti lavori di consolidamento, assommanti a complessivi Euro 67.637,42.

Di seguito la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi gravata di ricorso, rigettava sia l’appello principale della Antico Panada S.r.l. che l’appello incidentale dell’originaria società attrice, compensando le spese.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memoria parte ricorrente e le controricorrenti T..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215,216,1199,2702 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata viene contestata quanto alla conferma, dalla stessa affermata, della decisione di primo grado in punto di ritenuta parziale simulazione della dichiarazione di quietanza di pagamento.

Parte ricorrente sostiene l’erroneità della decisione stante – a suo dire – l’intervenuto formale disconoscimento della detta dichiarazione risultante da prodotta fotocopia.

Il motivo non può essere accolto.

Non si può, infatti, ritenere essere intervenuto – nella concreta fattispecie in esame – un rituale formale disconoscimento della detta quietanza.

Infatti, secondo condivisa e costante giurisprudenza, la generica contestazione, come nella fattispecie, intervenuta non è sufficiente al fine dell’integrazione con ogni suo effetto dello stesso disconoscimento.

“L’onere, stabilito dall’art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all’originale, ma non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità” (Cass., Sez. Prima, Sent. 27 febbraio 2017, n. 4912).

Inoltre “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in mode chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2018, n. 27633).

Ancor più di recente è stato ribadito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’Originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni” (Cass. civ., Sez. Quinta, Sent. 20 giugno 2019, n. 16557).

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di norme di legge “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La doglianza svolta col motivo attiene alla parte della sentenza impugnata con la quale la quietanza contenuta nel contratto di compravendita concluso come da atti fra le società era, in realtà, parzialmente simulata.

Il ricorso censura, in punto, l’utilizzazione da parte della Corte del merito, ai fini formarsi del proprio convincimento, di due elementi di prova quali la copia della controdichiarazione ed il comportamento processuale della IPS valutato come elemento di carattere presuntivo.

Il motivo non può essere accolto.

La prova della simulazione, totale o parziale, della controdichiarazione scritta contenente una quietanza e proveniente dalle parti in causa non incontra limiti probatori (Cass. 15 gennaio 2015, n. 587).

Inoltre l’apprezzamento degli elementi alla cui stregua valutare, in tutto o in parte, il contenuto veritiero o meno della medesima quietanza era e rimane compito di accertamento in fatto proprio del Giudice del merito.

Quest’ultimo, per di più, ben poteva tenere anche presente l’elemento presuntivo discendente dal comportamento di una parte (come, nella concrea fattispecie, della società IPS, la quale – fra l’altro – ebbe a non esibire le proprie scritture contabili e la propria corrispondenza commerciale).

Il motivo va, quindi, respinto.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente si duole della compensazione delle spese di primo grado, nella prospettiva che venga “caducata la statuizione in caso di (auspicata) cassazione della sentenza” oggi impugnata.

Il motivo, atteso il suo carattere del tutto ipotetico, deve ritenersi inammissibile.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (Antico Panada S.r.l. e di T. + 1) delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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