Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19552 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 13/02/2017, dep.04/08/2017),  n. 19552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27937/2012 R.G. proposto da:

Società Coop.va a r.l. IM.EX. Coop. Mare, in liquidazione coatta

amministrativa, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Marta

Balestra, con domicilio eletto in Roma, via Premuda 6, presso lo

studio dell’avv. Salvatore Amatore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, depositata il 29 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Anna Balestra per la ricorrente e Giovanni Palatiello

per l’Avvocatura generale dello stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Marche, che ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso di credito Iva per l’anno 1992.

La Ctr ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito proposta dall’amministrazione finanziaria, identificando il dies a quo della decorrenza del termine al giorno 31 marzo 1993, per cui l’istanza di sollecito del 14 luglio 2002, fu ritenuta tardiva, in quanto intervenuta dopo il compimento del termine.

Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia delle entrate reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai fini della comprensione dei fatti di causa è bene premettere che la contribuente, con riferimento al credito Iva per l’anno 1992, si trovava nella situazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 11: il che comportava che non poteva portare in detrazione il credito di quell’anno nell’anno successivo, ma avrebbe potuto ottenerne l’estinzione, subordinatamente alla prestazione di apposita garanzia D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis (applicabile ratione temporis), mediante assegnazione di titolo di Stato, con presentazione della relativa istanza entro il 31 marzo 1993.

Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, poi fatta propria dalla Ctr, poichè la garanzia non fu prestata alla data del 31 marzo 1993, da tale data aveva cominciato a decorrere il termine decennale di prescrizione del relativo diritto; termine quindi già maturato quando fu sollecitato il rimborso con istanza del 14 luglio 2003.

A tale tesi la contribuente aveva replicato che, proprio perchè la garanzia non fu prestata, il credito era divenuto esigibile solo a seguito della emanazione del D.L. n. 452 del 2001, il cui art. 16 aveva accordato il rimborso mediante pagamento in contanti senza obbligo di garanzia.

Aveva replicato inoltre che l’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società rendeva applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dal D.P.R. n. 542 del 1999, art. 11), con la conseguenza che il termine di prescrizione dei crediti Iva maturati prima del fallimento decorreva dal termine accordato al curatore per la presentazione della relazione prevista da tale norma.

Ciò posto è possibile passare all’esame dei motivi di ricorso, il primo dei quali deduce l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove i giudici avevano identificato il dies a quo del termine di prescrizione nel 31 marzo 1993, senza tenere conto delle eccezioni della contribuente, sia di quella fondata sulla modificazione apportata dal D.L. n. 452 del 2001, art. 16 sia di quella fondata sull’applicabilità, in favore della società, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis.

Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie è applicabile, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, la norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito in L. n. 134 del 212, che ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 prevedendo, quale motivo di ricorso per cassazione, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”: fatto nella specie non indicato.

E’ ancora da aggiungere, quale ulteriore ragione di inammissibilità, che il vizio di motivazione di cui art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo la motivazione del giudizio di fatto, laddove è di assoluta evidenza che la valutazione della Ctr oggetto di censura esprime un giudizio di diritto. Secondo il costante at pacifico insegnamento di questa Corte i relativi vizi o costituiscono errori in iudicando censurabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oppure, se attengono propriamente e soltanto alla motivazione, non danno luogo a cassazione della sentenza, ma a correzione della motivazione in diritto ex art. 384 c.p.c., u.c. (Cass. n. n. 19618/2003; n. 6328/2008; n. 7050/1997).

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo ripropone la tesi che l’esigibilità del diritto al rimborso implicava non solo la richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, ma anche la prestazione della garanzia D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis (v. supra); la richiesta fu fatta, ma non fu prestata la prescritta garanzia, il che implicava che il credito era divenuto esigibile solo a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 452, art. 16 che aveva eliminato quella condizione; nè, continua sempre la ricorrente, poteva obiettarsi che la contribuente non aveva proposto l’istanza di rimborso entro il 15 ottobre 2002, secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002, trattandosi all’evidenza di un termine dalla cui inosservanza non poteva derivarne alcuna decadenza.

Il motivo è infondato. La prestazione della garanzia non rappresentava un fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito Iva, già esistente e perfetto, ma una condizione di esigibilità. Posto che il verificarsi della condizione dipendeva dal titolare diritto, costui non può invocare la sua inerzia per spostare in avanti il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. Se è vero infatti che il diritto soggetto a condizione sospensiva è inesigibile e la prescrizione non decorre prima dell’avveramento della condizione, è altrettanto e vero che la condizione non impedisce la decorrenza della prescrizione se si tratta di condizione potestativa, in quanto l’avverarsi di essa dipende dal titolare del diritto condizionato.

Insomma la mancata prestazione della garanzia non aveva impedito l’inizio del decorso del termine di prescrizione secondo il regime proprio del diritto il che comporta che l’istanza del 14 luglio 2003 non ha sortito alcun effetto interruttivo, essendo intervenuta a termine compiutamente decorso, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata.

Nell’ambito di tale motivo è poi riproposta la tesi fondata sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis, ma la relativa deduzione, non veicolata da apposito motivo, è inammissibile.

In ogni caso essa muova da una premessa che non si può condividere, perchè il fallimento e sì equiparabile alla cessazione dell’attività, ma gli obblighi che ne derivano carico del curatore non incidono sul decorso dei termini relativi a dichiarazioni riferite alle annualità precedenti (cfr. Cass. n. 8642/2009).

In conclusione il ricorso va rigettato.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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