Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19551 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 15975-2014 proposto da:
CASETTO ROBERTO e MANGIAPANE CLELIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO ROLFO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI;
– ricorrenti contro

TECNOMETAL SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore
– intimata nonchè contro

BONOMELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA MINA;

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Data pubblicazione: 24/07/2018

- controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 793/2013 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 20/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

Con atto di citazione notificato il 25.5.2001 Casetto Roberto e
Mangiapane Clelia convenivano in giudizio innanzi il Tribunale
di Brescia la Tecnometal Srl invocando la declaratoria della
nullità di alcuni contratti stipulati inter partes ed aventi ad
oggetto la vendita di beni immobili e mobili costituenti
l’azienda agricola del Casetto e le relative attrezzature nonché
la successiva locazione dei medesimi beni al disponente. Gli
attori esponevano di esser stati indotti a trasferire i predetti
beni alla Tecnometal srl a fronte del grave indebitamento del
Casetto verso tale società, e che la vendita era avvenuta a
valore inferiore a quello di mercato e in violazione del divieto
del patto commissorio. Invocavano infine, come conseguenza
della nullità dei contratti di cui anzidetto, la condanna di
Tecnometal a restituire ad essi attori quanto percepito negli
anni a titolo di canone di locazione dei beni de quibus.
Si costituiva Tecnometal contestando la domanda e
invocandone il rigetto; in subordine, la convenuta chiedeva
condannarsi gli attori a restituire quanto da essi percepito a
fronte della compravendita di cui si discute.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prova orale e all’esito era decisa con la sentenza n.2406/07,
con la quale il Tribunale di Brescia respingeva la domanda
condannando gli attori alle spese del grado. A sostegno della
propria decisione, il primo giudice riteneva non dimostrate
tanto la concessione da parte di Tecnometal di un
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FATTI DI CAUSA

finanziamento agli attori, quanto l’esistenza di un pregresso
debito del Casetto verso la società convenuta, rispetto al quale
le cessioni contestate potessero spiegare funzione di garanzia;
riteneva inoltre del pari non dimostrata la concessione di pegno
o garanzia, ed escludeva di conseguenza la sussistenza del

Avverso detta decisione proponevano appello il Casetto e la
Mangiapane, lamentando la scorretta interpretazione della
fattispecie operata dal giudice di prime cure. Secondo gli
appellanti, infatti, Casetto aveva ceduto i suoi beni a
Tecnometal a fronte del suo pregresso debito, che tuttavia si
era impegnato a saldare mediante i canoni di locazione dei beni
predetti; si sarebbe quindi configurato un negozio inquadrabile
nello schema del sale and lease back in violazione del divieto di
cui all’art.2744 c.c.
Si costituiva in secondo grado Tecnometal resistendo al
gravame e invocandone il rigetto, nonché spiegando appello
incidentale condizionato in relazione alla domanda di
restituzione proposta già in prime cure.
Con la sentenza oggi impugnata, n.793/2013, la Corte di
Appello di Brescia respingeva il gravame principale, ritenendo
assorbito quello incidentale condizionato, e confermava la
decisione di prima istanza condannando gli appellanti alle

patto commissorio.

spese del secondo grado di giudizio. A sostegno della propria
decisione, la Corte territoriale riteneva che non vi fosse prova
del credito vantato da Tecnometal nei confronti degli
appellanti; che il diritto di riscatto fosse stato previsto per le
sole attrezzature agricole, e non anche per i beni immobili,
onde il trasferimento della proprietà di questi ultimi si doveva
ritenere effettivo e non soltanto apparente; che la facoltà del
Casetto di riscattare i beni mobili per l’importo di lire 100.000,
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a fronte di un corrispettivo di cessione dallo stesso ricevuto di
lire 33.201.000, non celasse una restituzione del denaro
ricevuto dal venditore. Inoltre, secondo la Corte bresciana era
irrilevante il fatto che l’importo di lire 70.000.000 versato dalla
società in favore del Casetto come acconto della

per gli immobili (lire 100.000.000); ed anche l’importo del
canone di locazione, stabilito in totali lire 30.000.000 annue, di
cui lire 24.000.000 per gli immobili e lire 6.000.000 per i
mobili, non costituiva di per sé indizio idoneo a ritenere
sussistente il mutuo ipotizzato dagli appellanti.
Ricorrono per la cassazione di detta sentenza il Casetto e la
Mangiapane affidandosi a un unico motivo. Si costituisce con
controricorso in luogo di Tecnometal, nel frattempo cancellata
dal registro imprese, Bonomelli Francesco, quale unico ed
ultimo socio della cessata società, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità o la nullità del ricorso per intervenuta
cessazione di Tecnometal, l’inesistenza della notificazione del
ricorso stesso, l’assenza della procura speciale, la violazione
del principio di autosufficienza; nonché contestando nel merito
il motivo dedotto dal Casetto e dalla Mangiapane e spiegando
ricorso incidentale condizionato in relazione alla domanda di
restituzione delle somme versate dalla società Tecnometal ai

compravendita fosse elevato rispetto al corrispettivo pattuito

ricorrenti in esecuzione della compravendita oggetto di causa,
mai esaminata nelle fasi di merito del giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità o
nullità del ricorso proposta dal controricorrente in conseguenza
della cancellazione di Tecnometal Srl dal registro imprese,
avvenuta prima della notificazione del ricorso predetto. Infatti
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\\,

”La cancellazione della società dal registro delle imprese priva
la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione
della società cancellata, della capacità di stare in giudizio.
Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio
di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la

notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi
dell’art.300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato,
il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se
l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione
notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il
difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente
proposto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.26495 del 17/12/2014,
Rv.634009; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.5855 del
24/03/2015, Rv.634869).
Identico principio va affermato per il caso in cui la
cancellazione sia intervenuta dopo il deposito della sentenza di
merito e prima della notificazione del ricorso per cassazione,
posto che in detto periodo neppure esiste una sede processuale
nella quale la parte diligente avrebbe (in ipotesi) modo di
dichiarare l’evento interruttivo. Di conseguenza, il principio di
ultrattività del mandato consente la notificazione del ricorso
per cassazione presso il domicilio eletto dalla società cancellata
nelle precedenti fasi di merito.
Va parimenti respinta l’eccezione di nullità del ricorso per
assenza di procura speciale, posto che costituisce principio
ormai acquisito che la procura a stare in giudizio apposta a
margine del ricorso per cassazione sia valida, anche quando
contenga il riferimento ad “ogni fase e grado del giudizio”, alla
luce del suo materiale collegamento con l’atto in questione.

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decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né

In proposito, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.25725 del
05/12/2014 (Rv. 633679), secondo la quale “È validamente
rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per
cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data e
conferito con espressioni generiche, poiché l’incorporazione dei

necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come
richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. ai fini del soddisfacimento
del requisito della specialità”. Nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza
n.29312 del 07/12/2017 (Rv. 646718) secondo la quale “La
procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con
riferimento esplicito “alla presente procedura in ogni sua fase,
stato e grado” è provvista del requisito della specialità, nel
senso richiesto dall’art. 365 c.p.c., dovendosi presumere, fino a
prova contraria che è onere della controparte fornire, che al
momento della sottoscrizione della procura il ricorso fosse già
stato esteso sullo stesso foglio”.
Parimenti

da

respingere

è

l’ulteriore

eccezione

di

inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Il
Collegio ritiene infatti che l’atto presenti un sufficiente grado di
specificità e consenta di individuare e comprendere le censure
che vengono mosse alla sentenza impugnata.
Ciò nondimeno, passando all’esame dell’unico motivo del
ricorso principale -con il quale i ricorrenti lamentano la
violazione e falsa applicazione dell’art.2744 c.c. in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio in riferimento all’art.360 n.5 c.p.c.- va osservato che
la censura si rivolge avverso l’interpretazione della fattispecie
concreta operata dal giudice di appello. Secondo i ricorrenti,
infatti, la Corte territoriale avrebbe errato nel non configurare
una ipotesi di sale and lease back e nel non considerare, a tal
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due atti in un medesimo contesto documentale implica

riguardo, il risultato concreto prefisso dai paciscenti. La
doglianza, come peraltro si afferma nello stesso ricorso (in
particolare, a pag.11 e s. laddove si richiama il precedente di
questa Corte n.6969/2007) / concerne l’accertamento di fatto
svolto dal giudice di merito e pertanto introduce temi che sono

motivo, sostengono che il giudice di secondo grado non
avrebbe valutato adeguatamente l’entità rilevante dell’acconto
(lire 70.000.000) rispetto al saldo (lire 100.000.000); che non
avrebbe considerate la difficoltà economica in cui versava il
Casetto e l’esistenza del suo debito verso Tecnometal; che non
avrebbe rilevato la circostanza che il prezzo pattuito per la
cessione contestata era inferiore a quello di mercato; che,
infine, non avrebbe tenuto conto del rapporto di strumentalità
esistente tra i beni ceduti e l’azienda agricola nella quale si
esauriva il patrimonio del titolare Casetto.
Tutte queste censure, in effetti, investono il merito della
controversia e non sono utilmente deducibili in cassazione,
neppure sotto l’aspetto del vizio di motivazione, alla luce dei
nuovi criteri posti dall’art.360 n.5 c.p.c., da apprezzare peraltro
in modo rigoroso nel caso di specie, posta la sussistenza della
cd. “doppia conforme”.
Per tutte le riferite considerazioni, il motivo in esame è da
ritenere inammissibile. Da ciò deriva il rigetto del ricorso
principale, con conseguente assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
vegono liquidate soltanto in favore del controricorrente
Bonomelli Francesco, costituitosi con controricorso in luogo
della società estinta Tecnometal Srl.

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preclusi in questa sede. I ricorrenti, nel successivo sviluppo del

Poiché

il

ricorso

per cassazione è stato

proposto

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della

,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti, tra loro in
solido, al pagamento in favore del solo controricorrente
Bonomelli Francesco delle spese del grado, che liquida in C
4.200,00 di cui C 200,00 per spese, oltre rimborso spese
generali nella misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002,
inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenzp dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso
principale a norma dell’art.1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 18 aprile 2018.
Il Presidente
(L. Matera)

Il Funnwio Giudiziario
V NERI

DEPOSITATO iN CANCELLERIA

Roma, 24 LUG. 2018

sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorren’t le,

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