Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUAGENTI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 9/06/08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 65/30/08, depositata il 10 giugno 2008, con la quale in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso gli avvisi di accertamento relativi ad omessa denuncia e mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico relativa agli anni 2003 e 2004. La CTR ha affermato che la porzione di area occupata antistante il fabbricato “pur ricadendo all’interno di un lotto di proprietà privata risulta documentalmente asservita ad uso pubblico e, pertanto, si configura come occupazione di spazio e e area pubblica, che costituisce oggetto di TOSAP”, ed ha evidenziato, inoltre, che il contribuente ha chiesto “l’autorizzazione di suolo pubblico per mq. 10” con un’istanza dell’8.12.2003.

Il Comune di Canicattì non ha presentato difese.

2. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, in riferimento all’art. 360, n. 3 formulando il seguente quesito di diritto:

“un’area privata può considerarsi asservita all’uso pubblico e, come tale assoggettabile alla TOSAP secondo il D.Lgs. n. 587 del 1993, art. 38, solamente quando l’Ente impositore (Comune o Provincia), su cui grava l’onere della prova, dimostri che il detto uso pubblico viene esercitato da un tempo immemorabile”.

3. Il motivo appare inammissibile. Il ricorrente, riportando giurisprudenza amministrativa, si riferisce all’uso pubblico da tempo immemorabile di uno spazio privato, quale presupposto della tassa, senza considerare che l’impugnata sentenza ha, invece, affermato che Passervimento all’uso pubblico dell’area privata risultava provato “documentalmente”, oltre che con l’istanza proveniente dal contribuente, accertamento che ha costituito il ravvisato presupposto di applicabilità della TOSAP e che non è stato, in sè, censurato.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.” che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

ritenuto che non va provveduto sulle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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