Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. un., 15/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 15/09/2010), n.19551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesc – Presidente di sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26933/2009 proposto da:

SIRT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso

lo studio dell’avvocato SORRENTINO Federico, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MILETO SALVATORE, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

34301/2003 de TRIBUNALE di NAPOLI;

uditi gli avvocati Federico SORRENTINO, Salvatore MILETO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La s.r.l. Sirt premette: 1) il Consiglio di Stato aveva affermato, con sentenze passate in giudicato – 406/1993 e 5482/2000 – che le spettava la concessione del servizio di riscossione tributi ed entrate dello Stato per la provincia di Avellino per il quinquennio 1990-1994 e che pertanto era illegittimo il successivo provvedimento ministeriale del 28 aprile 1994, con cui, in pretesa esecuzione del giudicato di annullamento delle predette decisioni, il servizio affidato alla Gesett era stato confermato – con conseguente preclusione per la Sirt di partecipazione alla gara di affidamento per il successivo decennio non avendo potuto esercitare neppure un giorno di servizio – e che effetto della precitata sentenza n. 5482/2000 – sussisteva il suo diritto di chiedere separatamente il risarcimento dei danni; 2) nel 2001 aveva convenuto dinanzi al TAR l’amministrazione finanziaria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; 3) il G.A. di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 18, aveva declinato la giurisdizione con decisione del 2003 – appellata, ma confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 2005 – e quindi essa Sirt nel 2003, aveva instaurato il giudizio risarcitorio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, essendosi poi consolidato l’indirizzo secondo il quale se l’azione risarcitoria è proposta dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, art. 7, in via di separato giudizio in conseguenza dell’annullamento di atti amministrativi lesivi, sussiste comunque la giurisdizione del G.A. per economia processuale, ragionevole durata del processo e coerenza dell’ ordinamento – in tal modo superando il precitato art. 45, posto a fondamento della declinatoria di giurisdizione del G.A. – propone regolamento preventivo della giurisdizione.

Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccependo il giudicato sulla giurisdizione, e nel merito, concludendo per la G.A..

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per preclusione da giudicato.

La Sirt ha depositato memoria con cui rileva la mera vincolatività endoprocessuale delle sentenze del G.A. declinatorie della giurisdizione perchè di mero rito ed insiste sulla giurisdizione del G.A., sulla quale anche il Ministero concorda.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti con recentissime ordinanze – 14828 e 16033/2010 – queste Sezioni Unite hanno affermato che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una pronuncia esclusivamente sulla questione di giurisdizione non può più essere limitata all’ipotesi di proposizione dell’indicato rimedio nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice (come finora ritenuto: S.U. 5917/2008, 4591/2006, 16779/2005), ma sussiste anche nel caso in cui il regolamento venga proposto nel giudizio dinanzi al diverso giudice indicato come fornito di “potestas iudicandi” da quello preventivamente adito che ha declinato la propria giurisdizione, innanzi al quale il medesimo processo è translato (c.d. translatio orizzontale, ora disciplinata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, simmetrico all’art. 50 cod. proc. civ.).

Questo è il caso di specie.

A ciò si aggiunge che, avendo la Sirt altresì impugnato la decisione del TAR declinatoria della giurisdizione e non avendo proposto ricorso a queste S.U. avverso la decisione del Consiglio di Stato del 2005, confermativa del difetto di giurisdizione, ha in tal modo stabilizzato la questione ulteriormente precludendo l’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione – art. 41 cod. proc. civ. – che non è un rimedio impugnatorio ulteriore rispetto al già esperito appello, ma di sollecita definizione della questione di giurisdizione quando su di essa non sia ancora Intervenuta una decisione (S.U. 2716/2010).

Atteso il recente orientamento delle Sezioni Unite sulla questione si tiene equo compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

 

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