Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35227-2019 proposto da:

D.E., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO RIZZATO;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3539/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.E., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere di essere fuggito dal proprio paese poiché egli, soldato con mansioni di saldatore, aveva rifiutato di eseguire l’ordine di arresto di un Imam impartito dal suo comandante. A seguito di tale vicenda fu arrestato ma riuscì a fuggire da prigione facendo un buco nel muro. Temendo, dunque, per la propria vita decise di lasciare il paese e con del denaro ottenuto da un conoscente riuscì a raggiungere l’Italia nel marzo 2015.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento D.E. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 che venne rigettato dal Tribunale.

3. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata impugnata da D.E. dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con sentenza n. 3539 del 9 settembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte d’Appello ha ritenuto:

a) contraddittoria, generica e comunque inverosimile la narrazione dello straniero per le particolari dinamiche con le quali ha riferito di essere fuggito dalla prigione, non avendo egli fornito alcuna prova di quanto dedotto;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato non essendo le ragioni prospettate dal ricorrente a fondamento dell’abbandono del proprio paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione: la sua fuga, infatti, era stata determinata da una scelta consapevole di non obbedire ad un ordine del proprio comandante;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria in quanto dall’esame delle fonti qualificate non emerge la presenza di conflitti armati generalizzati in (OMISSIS) in cui le criticità risultano essere minori e la situazione politica in miglioramento;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi dai quali possa desumersi un sufficiente ed idoneo grado di integrazione nel territorio italiano;

4. Avverso tale pronuncia D.E. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Innanzitutto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

Allegata al ricorso, infatti, vi è una procura nella quale si legge che l’avvocato Massimo Rizzato viene delegato a rappresentare e difendere D.E. “in merito a ricorso cassazione avverso sentenza C.a. Ve”.

La procura prosegue affermando che il conferente è stato “informato della possibilità di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti”.

Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie, la “sentenza C. A. Ve.” di cui è menzione nella procura potrebbe essere rappresentato da provvedimenti della più svariata natura); dall’altro la procura contiene affermazioni) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 – Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

5.1. E comunque, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra; del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3. La Corte d’Appello avrebbe omesso una reale disamina delle dichiarazioni rese dal ricorrente in particolare circa le ragioni a fondamento del rifiuto di procedere all’arresto dell’Imam, trattandosi, peraltro, di un compito non rientrante nella mansione di saldatore.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il compito del giudice di merito, in via esclusiva, valutare la credibilità delle circostanze poste dal richiedente a fondamento della richiesta di asilo. Detta valutazione, allorquando risulti adeguatamente esplicitata e conforme alle disposizioni ed ai principi elaborati in materia, non è censurabile in sede di legittimità.

Secondo il più recente orientamento di questa Corte il giudizio di credibilità del richiedente asilo non deve essere condotto atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata (Cassa. sez. III n. 22527 del 16 ottobre 2020). Ne consegue che ogni qual volta, come nel caso di specie, il giudice di merito abbia svolto una valutazione globale della vicenda e fornito adeguata motivazione delle ragioni che non ne consentano la credibilità, tale decisione non potrà essere sindacabile in sede di legittimità.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 ai sensi dell’art. 360, n. 3 non avendo la Corte d’Appello tenuto in adeguata considerazione, nel giudizio di particolare vulnerabilità del richiedente, delle degradate e fatiscenti condizioni carcerarie del (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello, in adempimento al suo obbligo di collaborazione istruttoria, ha svolto un attento esame circa le condizioni socio-politiche del paese di provenienza del richiedente, ai fini della valutazione sella sussistenza di situazioni di conflitto armato generalizzato tramite la consultazione di fonti ufficiali (COI) pertinenti ed aggiornate al momento della decisione.

In ogni caso non assume rilevanza la condizione arretrata dei regimi carcerari poiché ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata, pertanto, deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese di origine correrebbe per la sua presenza nel territorio un rischio di subire detta minaccia (cass. civ. sez. II n. 15317 del 17 luglio 2020).

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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