Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 13/02/2017, dep.04/08/2017),  n. 19551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26447/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Airone di F.E. & C. s.a.s., in persona degli ex

soci F.E. C.O., rappresentati e difesi dall’avv.

Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli

48, presso lo studio dell’avv. Salvatore Amatore;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, depositata il 13 luglio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

uditi l’avv- dello stato Giovanni Palatiello e per la società,

l’avv. Renato Marini(su delega);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente propose ricorso contro il diniego sulla propria richiesta di rimborso del credito Iva relativo all’anno 2006, relativo all’ultimo anno di attività dell’impresa e richiesto in restituzione nell’ultima dichiarazione presentata per il medesimo anno. La ragione del rifiuto fu che la istanza di rimborso del credito indicato nella dichiarazione annuale non fu accompagnata mediante compilazione del modello VR. Inoltre, la richiesta di rimborso era stata presentata dopo il decorso del termine biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’adita commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia delle entrate, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto; ciò sul presupposto che la mancata compilazione del modello VR costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a precludere il diritto al rimborso, del credito Iva, soprattutto quando la richiesta rifletta la una cessazione di attività, posto che, in questo caso, il credito non potrebbe essere recuperato in altro modo.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38-bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice territoriale, che la disciplina fissata dalle disposizioni denunciate prevede che il rimborso dell’IVA versata in eccesso, ove non richiesto mediante compilazione del modello VR (compilazione indispensabile anche in ipotesi di cessazione di attività), debba essere preteso con apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare rileva la Corte che la ricorrente, pur assumendo che la sentenza impugnata è stata notificata il 20 settembre 2012, non ha depositato la copia autentica della stessa sentenza con la relazione di notificazione, così come prescrive a pena di improcedibilità, l’art. 369 c.p.c., comma 2, ma una copia autentica priva di tale relazione.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è pertanto improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cit. (Cass. n. 20883 del 2015; Cass. n. 6706 2013; Cass. n. 25070 del 2010; Cass. 9005 del 2009).

PQM

 

dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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