Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19550 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19550 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 33542-2006 proposto da:
BUCCA CONCETTA ANGELA ANTONINA BCCCCT59D3OH842X),
elettivamente domiciliata in ROMA (OSTIA LIDO), VIA
CARLO DEL GRECO 59, presso l’avvocato LA MOTTA

Data pubblicazione: 26/08/2013

DORA, rappresentata e difesa dall’avvocato
TOMMASINI RAFFAELE, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

937

contro

DI PANE ANTONIA, MASTROIENI DOMENICA, CENTRO

1

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DI SIRAGUSA LUCIA & C.
S.N.C., SIRAGUSA LUCIA;
– intimati –

sul ricorso 3499-2007 proposto da:
SIRAGUSA LUCIA, in proprio e nella qualità di

CENTRO DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO di LUCIA SIRAGUSA
e C. S.N.C., DI PANE ANTONIA, MASTROIENI DOMENICA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PREMUDA 6,
presso l’avvocato MARRAPODI IVAN, rappresentate e
difese dall’avvocato SIRACUSANO NICOLA, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

.f,: 00499-5t0833

– controricorrenti e ricorrenti incidentali. contro

BUCCA CONCETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

414/2006 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/10/2006;

Amministratore Unico e legale rappresentante del

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/05/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato TOMMASINI
RAFFAELE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale condizionato.

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Svolgimento del processo
Con

lodo

dichiarato

esecutivo

il

20

settembre

2005,l’Arbitro unico nominato dal Presidente del
Tribunale, in esecuzione della clausola compromissoria
contenuta nell’art.19 del contratto di società tra le

parti,dichiarò illegittima la delibera 5 agosto 2003 della
s.n.c. Centro diagnostico microbiologico di Lucia
Siragusa,che ne aveva escluso la socia Concetta
Bucca,ordinandone la reintegrazione e condannando la
società al risarcimento del danno nella misura di
146.519,18.
Il lodo è stato annullato dalla Corte di appello di
Messina con sentenza 23 ottobre 2006,in quanto trattavasi
di un arbitrato rituale,perciò correttamente impugnato ai
sensi dell’art.829 cod. proc. civ.;e perché la Bucca
contestualmente al ricorso all’arbitrato aveva proposto
identica azione davanti al Tribunale di Barcellona:perciò
rinunciando ad avvalersi della facoltà di accesso agli
arbitri consentito dalla clausola compromissoria.
Per la cassazione della sentenza Concetta Bucca ha
proposto ricorso per 4 motivi; cui resistono la Siragusa e
la soc. Centro diagnostico con controricorso,con il quale
hanno formulato ricorso incidentale condizionato per 7
motivi,oltre ad un ulteriore motivo autonomo.

4

Motivi della decisione
Con il secondo e terzo motivo del ricorso, dall’evidente
carattere pregiudiziale,la Bucca deducendo violazione
degli art.808 ter ed 825 cod. proc.civ. censura la
sentenza impugnata per aver dichiarato il lodo: a)soggetto

ad impugnazione davanti alla Corte di appello,malgrado
fosse stato dichiarato inappellabile dalle parti con
conseguente natura irrituale che lo rendeva impugnabile
davanti al giudice ordinario competente per materia e
valore con la consueta azione diretta a far valere i vizi
del negozio giuridico; b) conseguente ad arbitrato
qualificato rituale per il solo fatto che essa ricorrente
ne avesse conseguito l’exequatur:in contrasto con la
costante giurisprudenza di legittimità secondo cui anche
il lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale è
suscettibile di deposito,nonché di conseguire il decreto
di esecutorietà senza per questo trasformarsi in una
sentenza arbitrale.
Le censure sono infondate.
Non

è

anzitutto

esatto

che

la

configurabilità

dell’arbitrato come irrituale possa trarsi dalla
preventiva attribuzione nel compromesso alla pronuncia
arbitrale del carattere della inappellabilità, avendo
invece questa Corte ripetutamente affermato che siccome
tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno
natura privata, la reale differenza tra l’uno e l’altro
5

tipo di arbitrato va ravvisata nel fatto che in quello
irrituale le parti intendono affidare all’arbitro (o agli
arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che
possano insorgere in relazione a determinati rapporti
giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale,

mediante una composizione amichevole o un negozio di
accertamento riconducibile alla volontà delle parti
stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione
degli arbitri come espressione della loro volontà. A
differenza dell’arbitrato rituale in cui esse vogliono che
si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso
esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825
cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del
procedimento arbitrale (Cass. 7574/2011; 21585/09).
Proprio a questi principi si è attenuta la Corte di
appello la quale,senza attribuire rilevanza alcuna
all’avvenuto deposito del lodo, ha ritenuto che con la
clausola

compromissoria

contenuta

nell’art.19

del

contratto di società, le parti abbiano inteso pervenire ad
una vera e propria sentenza arbitrale suscettibile di
esecuzione forzata; ed ha ricordato, a riprova del loro
intendimento, che proprio la Bucca si era avvalsa della
decisione come titolo esecutivo e sulla scorta di essa
aveva agito in executivis pervenendo ad un pignoramento
presso terzi.
6

D’altra parte, traducendosi siffatta interpretazione in
un

apprezzamento di fatto affidato al giudice di

merito,per contestarla

non bastava alla ricorrente

clausola

intendesse

prevedere

un

arbitrato

irrituale:occorrendo invece che ne trascrivesse anzitutto i

r

lo specifico contenuto nel ricorso e quindi precisasse in
qual modo il ragionamento seguito dal giudice di merito
abbia deviato dai principi ermeneutici contenuti negli
art.1362 segg. cod. civ.;sicchè sotto tale profilo la
doglianza si rivela inammissibile.
Con il primo motivo la ricorrente,deducendo travisamento
dei fatti, nonché mancata considerazione di un fatto
decisivo, si duole che la sentenza impugnata abbia
ritenuto che con l’azione giudiziaria proposta essa aveva
rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria
senza considerare che questa, con la quale peraltro era
stato richiesto un procedimento cautelare faceva seguito
ad un primo accesso agli arbitri concluso con una
declaratoria di incompetenza,perciò costringendola a
rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il
provvedimento cautelare.
Questo motivo è inammissibile:anzitutto perché

il

travisamento dei fatti non può costituire motivo di
ricorso

per

cassazione

in

quanto,

risolvendosi

nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di
7

contrapporvi il proprio apodittico convincimento che la

circostanze presupposte come sicura base del suo
ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti
del processo, costituisce un errore denunciabile con il
mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 cod.proc.civ.
(Cass.15702/2010;213/2007; 21870/2004). Quindi perché la

Corte di appello ha accertato che vi era stato un solo
accesso agli arbitri in data 4 settembre 2003 onde
impugnare la delibera 5 agosto 2003 di esclusione dalla
società;e che

contestualmente a questo procedimento la

Bucca aveva proposto identica impugnazione davanti al
Tribunale di Barcellona con la medesima causa petendi ed
il medesimo petitum di quella rivolta all’arbitro.
E questa ricostruzione del contenuto dei due atti rimane
ancora una volta ferma perché per contestarla la Bucca si
è limitata a riferire che le due impugnazioni erano state
precedute da un primo precedente accesso arbitrale che si
era concluso con una dichiarazione di incompetenza, e che
si era conseguentemente rivolta al giudice ordinario per
ottenere il provvedimento cautelare sulla cui richiesta il
primo arbitro si era dichiarato incompetente:senza
riportare il contenuto degli atti suddetti per i quali ha
\21J
rinviato genericamente alla documentazione prodott9rae
nel caso era a maggior ragione necessario in quanto la
controparte ha contestato data e contenuto del primo
accesso assumendo che in realtà esso recava quella del 22
ottobre 2001,era rivolto contro altra delibera della
8

società adottata in data 13 luglio 2001 ed aveva
tutt’altro oggetto perché diretto ad impugnare la nomina
dell’amministratore giudiziario compiuta dall’assemblea
dei soci con questa prima delibera. Mentre la statuizione
conclusiva su di esso non era stata affatto di

incompetenza,ma di rigetto della domanda per illegittima
costituzione dell’ufficio arbitrale. Sicchè in mancanza
della trascrizione di detti documenti,non è altrimenti
revocabile in dubbio l’identità dei due atti del 2003
rivolti invece ad impugnare la delibera di esclusione
della Bucca dalla società;ed ancor meno contestabile il
principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata
che deve ritenersi configurabile la rinuncia alla clausola
compromissoria quando la parte abbia promosso nei
confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti
al giudice ordinario avente identità, totale o parziale,di
oggetto, perciò assimilabile, alla connessione di cause,
di cui all’art. 40 cod. proc. civ.
Cass.23651/2011;13121/2004;18643/2003;874/1995).
Infondato è anche l’ultimo motivo con cui la ricorrente,
deducendo violazione dell’art.830 cod. proc.civ. si duole
in subordine che la Corte territoriale,pronunciato
l’annullamento del lodo,abbia omesso di compiere il
giudizio rescissorio stabilito da detta norma:in quanto
la competenza della Corte di appello a conoscere del
merito, dopo l’esaurimento della fase rescindente,
9

presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente
. investiti di . Di conseguenza, la
decisione rescissoria di merito deve essere esclusa, se il
lodo, dichiarato per altre ragioni nullo in sede
rescindente sia stato pronunciato, nonostante la sua veste

formale, in carenza di investitura di potere
giurisdizionale degli arbitri per l’inesistenza di un
patto compromissorio (Cass.22083/2009; 11788/2007);ovvero
perché la clausola compromissoria sia divenuta
successivamente inefficace:come nell’ipotesi di avvenuta
declinatoria della competenza arbitrale ovvero di rinuncia
ad avvalersi di essa per avere privilegiato invece
l’azione ordinaria (come ha fatto la ricorrente nella
fattispecie): in quanto in tutti questi casi il compito
del giudice dell’impugnazione non è quello di rinnovare
più correttamente il giudizio arbitrale, ma di eliminare
dalla realtà giuridica la decisione emessa da un collegio
non investito del potere di risolvere la controversia, con
conseguente determinazione della competenza a decidere nel
merito in base alle regole generali del codice di rito
(Cass.16977/2006;8206/2004).
Restano assorbite tutte le censure “condizionate” del
ricorso incidentale,per essere stato respinto quello
principale,ad eccezione dell’ultima invece autonoma,con
cui la Siragusa deducendo violazione dell’art.92 cod.
proc.civ., si duole della compensazione delle spese
10

compiuta dalla sentenza impugnata invocando genericamente
e senza motivazione specifica l’esistenza di giusti
motivi.
Questa censura è fondata.
L’orientamento giurisprudenziale più favorevole alla Bucca

rileva infatti che prima della legge 263 del 2005 ove la
statuizione di compensazione sia accompagnata dai motivi,
ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il
presupposto della disamina da parte della Cassazione,
anche se non sotto il profilo della insufficienza della
motivazione, inconcepibile a fronte della legalità di una
omissione totale, bensì quanto al vizio di
contraddittorietà di motivazione; e che tuttavia sotto
tale profilo il sindacato di legittimità non è ammissibile
nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per
ogni altro capo della sentenza impugnata: essendo
configurabile solo nei limiti in cui non sia dato
comprendere la ragione della statuizione per rapportarla
alla volontà della legge ed accertare se questa sia stata
o no violata (Cass.14964/2007;2397/2008;sez.un.
20598/2008).
Proprio tale ultima ipotesi si è verificata nel caso
concreto,in cui la sentenza impugnata ha dichiarato di
compensare tra le parti le spese del giudizio, invocando
l’esistenza di giusti motivi:senza alcun’altra
specificazione e senza che le ragioni giustificatrici
11

della compensazione siano chiaramente e inequivocamente
desumibili dal complesso della motivazione adottata a
sostegno della statuizione di merito:essendo questa
rivolta esclusivamente ad evidenziare gli errori in cui

per avere disatteso in radice i principi recepiti dalla
giurisprudenza di legittimità.
Pertanto la sentenza va cassata limitatamente alla
statuizione relativa alle spese;e non essendo necessaria
ulteriore istruzione,i1 Collegio deve decidere nel merito
ai sensi dell’art.384 cod. proc.civ. attenendosi al
principio legale della soccombenza e ponendo a carico
della ricorrente principale nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La

Corte,rigetta

il

ricorso

principale,assorbito

l’incidentale condizionato, accoglie l’incidentale
autonomo,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito,condanna Concetta Bucca al pagamento delle spese
dell’intero giudizio,che in favore della Siragusa in
5.400,ivi compresi
merito,ed

400 per esborsi per il giudizio di

8.200 per quello di legittimità,di cui e 200

per esborsi;oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2013.

era incorsa tanto la Bucca,quanto l’arbitro unico,anche

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