Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19550 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIA ITALIANA MONOFILO ORIENTATO SRL (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato VITALI

PAOLO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 14/04/08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili;

Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 19274/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati.

Diritto

OSSERVA

La CTR di Bologna ha accolto l’appello della “Industria Italiana Monofilo Orientato srl” – appello proposto contro la sentenza n. 265/04/2007 della CTP di Modena che aveva respinto il ricorso della medesima società – ed ha così annullato l’avviso di rettifica per IVA relativa all’anno 2000 adottato sulla premessa della non deducibilità di alcuni costi per prestazioni di consulenza, assistenza finanziaria ed altro rese dalla controllante “Anco Marzio srl”, siccome non documentati in sede di verifica. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che il contratto relativo alle anzidette prestazioni risultava provato dalla delibera assembleare della Anco marzio srl di data 20.1.2000, nel mentre la inerenza dei predetti costi risultava già dalle fatture n. 15/2000 e n. 47/2000, oltre che dalla mancata “contestazione o contraddizione dei fatti della difesa da parte dell’ufficio”, sì che tali fatti erano diventati “non controversi in modo vincolante per il giudice, il quale è tenuto ad astenersi dalla relativa verifica istruttoria. La predetta inerenza delle spese trovava / poi conferma nei risultati conseguiti dalla società qui intimata “grazie all’intervento della capogruppo”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c.” sostenuto da idoneo quesito), che si fonda sull’assunto dell’inammissibilità della produzione in grado di appello della “delibera” sopra menzionata, siccome non esibita in sede precontenziosa, appare manifestamente infondato poichè non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte a proposito dell’applicabilità del divieto di cui alla disciplina sopra menzionata “solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o d un occultamento da parte del contribuente” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9127 del 19/04/2006; Sez. 5, Sentenza n. 21768 del 14/10/2009; Sez. 5, Sentenza n. 16536 del 14/07/2010), ciò che nella specie di causa non è stato neppure allegato da parte della ricorrente e che trova manifesta contraddizione nel fatto che si trattasse di documento non nella disponibilità di retta della società contribuente.

Il secondo motivo poi (rubricato come:”Insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5″), manifesta la propria inidoneità (e conseguente inammissibilità) già nel contraddittorio riferimento alla contempo “insufficiente e contraddittoria” motivazione della sentenza impugnata, ed appare sostanzialmente volto ad ottenere da questa Corte una nuova pronuncia sul merito della questione controversa e non un controllo della logicità o sufficienza della motivazione, siccome è confermato dalla circostanza che la ricorrente non identifica alcuno specifico fatto controverso del quale sarebbe stato omesso l’esame. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite posso essere regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA