Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19550 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29352-2018 proposto da:

S.M., quale titolare dell’impresa individuale

“Farmacia all’Ospedale di S.M.”, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ARMENIA 4, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA BAIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO CODOGNO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI S.M., in qualità di titolare

dell’impresa individuale Farmacia all’Ospedale di

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 265,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANDRA CONSTANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2550/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Belluno, a seguito della segnalazione ricevuta dal Commissario giudiziale ex art. 172 L. fall. in merito al compimento di atti distrattivi ante procedura, consistiti nell’esecuzione di prelevamenti da parte del titolare per Euro 984.561,79 nonostante l’azienda non avesse conseguito utili di esercizio, revocava il decreto di ammissione al concordato preventivo di S.M., titolare dell’impresa individuale “Farmacia all’Ospedale di S.M.”, ritenendo che la condotta serbata dall’imprenditore costituisse un atto in frode ai sensi dell’art. 173 L. Fall., comma 1 e, con sentenza del 4 giugno 2018, dichiarava il suo fallimento su richiesta del Pubblico Ministero;

2. la Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo presentato da S.M. avverso tale statuizione ritenendo che l’omessa comunicazione ai creditori dei prelevamenti effettuati e l’incongrua rilevazione contabile di elementi essenziali – al fine di ricostruire le cause del dissesto, la responsabilità dell’imprenditore in ordine alle stesse e la reale consistenza patrimoniale dell’impresa – si fossero tradotte in un’errata e falsata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, potenzialmente idonea a influire sul consenso informato dei creditori in merito alla fattibilità del piano e alla convenienza della proposta;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto) ricorso S.M. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di S.M.;

gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 L. Fall. la Corte d’appello avrebbe qualificato come atto in frode l’omessa rappresentazione, al momento della presentazione della domanda di concordato, dell’avvenuta contabilizzazione di un credito soltanto apparente di Euro 984.561,79, pur avendo dato atto che tale voce non risultava tenuta in considerazione all’interno del piano presentato ai creditori;

la qualificazione compiuta dalla corte territoriale risultava perciò erronea, in quanto l’esposizione in contabilità di crediti apparenti di cui poi non si era tenuto conto nel piano non assumeva rilievo alcuno ai fini della revoca dell’apertura del concordato, a ciò valendo solo le operazioni suscettibili di assumere rilievo per il soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento o di concordato preventivo;

5. ritenuta l’opportunità che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre statuire.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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