Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19550 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35221-2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO RIZZATO;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4202/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.A., cittadino (OMISSIS) dello (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere fuggito dal proprio paese dopo aver ucciso il proprio zio. Espose di aver commesso detto omicidio con lo scopo di vendicare i propri genitori: il richiedente, infatti, era rimasto orfano a seguito dell’uccisione di quest’ultimi da parte di uno zio per motivi ereditari. Nonostante avesse assistito all’omicidio dei genitori e sporto denuncia, la polizia archiviò il caso e pertanto egli decise di affrontare lo zio, vendicandosi di quanto accaduto. Il giorno seguente l’omicidio, per paura di essere arrestato, abbandonò il paese, recandosi dapprima in Libia e poi in Italia.

Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.A. ha proposto ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Venezia, che ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 10 e 16 la circostanza, desumibile tanto dalla vicenda narrata quanto dalla stessa ammissione del richiedente, che egli avesse commesso un omicidio volontario e premeditato era ostativa al riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di un delitto punito nel territorio italiano con la pena dell’ergastolo ex art. 577 c.p., n. 3;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria sia per la mancanza di indicazione da parte del richiedente di situazioni di pericolosità legate al rientro nel paese, sia per l’assenza di un conflitto armato generalizzato nella zona di provenienza;

c) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine.

3. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 4202 del 4 ottobre 2019 ha respinto l’appello proposto da K.A. facendo proprie le osservazioni della Commissione Territoriale e del giudice di primo grado.

La Corte, dopo aver accertato, in via preliminare il passaggio in giudicato dell’ordinanza sul punto relativo al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, per mancata puntuale impugnazione, ha ritenuto comunque non accoglibili le richieste della protezione sussidiaria né quella per motivi umanitari avendo il richiedente asilo commesso un reato grave al di fuori del territorio nazionale.

Quanto alla presenza di un eventuale conflitto armato generalizzato, la Corte ha ritenuto che esso non fosse rinvenibile nel caso di specie poiché dall’esame delle fonti e dei più recenti report era emerso che attacchi indiscriminati contro la popolazione civile fossero rinvenibili esclusivamente in delimitate aree del Nord-Est e non nel resto del territorio della Repubblica Federale della (OMISSIS), nel quale si registravano tensioni sociali, reati comuni ed attacchi terroristici che sono comuni a molti altri luoghi del continente africano.

4. Avverso tale ordinanza K.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Innanzitutto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

Allegata al ricorso, infatti, vi è una procura nella quale si legge che l’avvocato Massimo Rizzato viene delegato a rappresentare e difendere K.A. in merito a ricorso cassazione avverso sentenza C.A. Ve.

La procura prosegue affermando che il conferente è stato “informato della possibilità di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti”.

Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie, la ” sentenza C.A. Ve.” di cui è menzione nella procura potrebbe essere rappresentato da provvedimenti della più svariata natura); dall’altro la procura contiene affermazioni) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

5.1. In ogni caso, con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Si duole del fatto che la Corte d’Appello non abbia adeguatamente considerato la pericolosità della situazione politico-sociale, rilevata in passato da alcune pronunce dei giudici di merito, caratterizzata dall’aumento di episodi di violenza diffusi e dall’assenza di protezione delle autorità statuali nello (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte in materia di protezione sussidiaria, con riferimento all’accertamento del rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, nell’ipotesi contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall’art. 3, comma 5 medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma impone al giudice di verificare – in via preferenziale ma non esclusiva -, attraverso lo scrutinio dei c.d. C.O.I. “country of origin informations” – se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente (Cass. sez. I n. 15794 del 16 giugno 2019). Tale dovere deve ritenersi correttamente adempiuto tramite l’acquisizione di COI pertinenti ed aggiornate al momento della decisione con l’unico limite dell’insufficienza della consultazione del solo sito ministeriale “(OMISSIS)” poiché il suo scopo e la sua funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale (Cass. sez. III n. 8819 del 12 maggio 2020).

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Venezia ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo svolto un’attenta analisi delle condizioni sociopolitiche della (OMISSIS) (da pag. 9 a 17) all’esito del quale ha ritenuto non sussistente una situazione di violenza indiscriminata sull’intero territorio, essendo questa concentrata in alcune aree del Nord distanti dal luogo di provenienza del richiedente ed ha opportunamente elencato le fonti privilegiate a cui ha fatto riferimento.

6. L’indefesio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso e stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente 1principà-9 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA