Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1955 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 28/03/2019, dep. 29/01/2020), n.1955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 8913/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

R.L.P.G. rappresentato e difeso dall’avv.ti A.

Contrino, A. Bodrito e F. D’Ayala Valva con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Piemonte n. 56/05/12

depositata il 26/09/2012

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 28/03/2019.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Piemonte n. 56/05/12 depositata il 26/09/2012 che aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente R.L.P.G..

La vicenda processuale discende dall’istanza (sulla quale si formava il silenzio-rifiuto) che il sig. R. aveva inoltrato all’Ufficio, per ottenere il rimborso della somma, trattenuta dal datore di lavoro e di quella da lui versata in applicazione del regime fiscale delle stock options, offertegli nel 2004, sul differenziale (pari a Euro 715.818,78) tra il prezzo (Euro 148.750,00) delle azioni ancora alla data del 15.12.2006, in cui aveva esercitato il diritto di opzione e il prezzo ottenuto dalla contemporanea vendita dei titoli appena acquistati (Euro 864.568,78).

Riteneva, il contribuente, errato il criterio impositivo applicatogli dal momento che la modifica restrittiva, introdotta al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2.bis, dal D.L. n. 262 del 2006 convertito dalla L. n. 286 del 2006, ancorchè già vigente alla data del 15.02.2006, non avrebbe dovuto riguardarlo giacchè, in base alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, le nuove disposizioni avrebbero dovuto aver efficacia solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

In altri termini, per il periodo d’imposta 2006 continuava – a suo avviso – a trovare applicazione il previgente D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. g bis), in base al quale la plusvalenza avrebbe dovuto essere tassata con l’aliquota agevolata del 12,50% e non, come avvenuto, nella forma ordinaria di reddito da lavoro dipendente.

Va, peraltro, ricordato che il sig. R., avvalendosi della riapertura dei termini per la rivalutazione dei diritti di opzione, nel corso del 2005, aveva utilizzato tale possibilità fissando il valore fiscalmente riconosciuto ad Euro 231.648,00, versando quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate, per confutare la decisione impugnata, articola il suo ricorso in tre motivi.

Con il primo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 nonchè dell’art. 51, comma 2, lett. g) e comma 2-bis nel testo modificato vigente alla data del 15.12.2006 ed inoltre degli artt. 1239 e 1532, sotto il profilo sia dell’errato differimento della applicazione della nuova disciplina al periodo d’imposta 2007, vertendosi nella specie in tema di “tributi periodici”, sia dell’errato convincimento che i diritti conseguenti all’opzione si incardinino già al momento della concessione.

Con il secondo, deduce violazione e falsa applicazione della stessa L. n. 212 del 2000, art. 1, comma e art. 3, comma 1 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 convertito nella L. n. 286 del 2006, per aver ritenuto la CTR che il principio del differimento dell’applicazione della modifica derivasse anche dalla mancanza, nella nuova disposizione, di norme transitorie e di esplicita deroga al principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3.

Con il terzo, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 5, commi 1 e 2, per aver la CTR riconosciuto al contribuente il diritto al calcolo del differenziale, assumendo come dato di partenza non il prezzo di acquisto dei diritto di opzione, ma il valore rivalutato.

Resisteva il contribuente con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Con i primi due motivi l’Agenzia delle Entrate ha censurato sia la tesi che i diritti derivanti dall’opzione si perfezionino già al momento dell’offerta e non al momento in cui il dipendente li abbia esercitati, sia la tesi che le modifiche apportate all’art. 51 TUIR disposte dai D.L. n. 262 del 2006 (conv. L. n. 286 del 2006) abbiano efficacia solo dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore delle modifiche.

Essi possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione dei profili che li caratterizza, e debbono ritenersi fondati entrambi.

In primo luogo è da individuare la normativa applicabile al caso in esame tenendo presente che il D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, è entrato in vigore in data 3 ottobre 2006 e che il contribuente ha esercitato i suoi diritti di opzione il 15 dicembre 2006. Tale ultima è la data da considerare al fine di stabilire quale sia il regime fiscale cui assoggettare la plusvalenza conseguita dal sig. R. a seguito dell’esercizio dell’opzione e della immediata vendita dei titoli acquisiti. Ne discende l’applicazione della più severa modifica del nuovo regime fiscale perchè entrato in vigore in data antecedente a quello di esercizio del diritto. Infatti, all’atto della vendita dei titoli, già vigente la nuova disciplina, il contribuente, come è del resto pacifico, non godeva anche delle tre condizioni, aggiunte dal D.L. n. 262 del 2006 alle due già previste, per fruire del regime agevolato.

Giova, infatti, ricordare che, per effetto del succedersi degli interventi legislativi nel corso del 2006 (di. n. 223/2006, convertito con L. n. 248 del 2006 e D.L. n. 262 del 2006 convertito con L. n. 286 del 2006), il quadro normativo delineatosi prevedeva che, per fruire del regime agevolato a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, dovessero sussistere cinque condizioni. Le due precedenti, richiedenti: a) che le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione; b) che il valore delle azioni assegnate non superasse l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione. Tre, aggiunte, quali: c) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; d) l’esercitabilità dell’opzione non prima di tre anni dalla sua attribuzione; e) la quotazione delle azioni, oggetto delle stock options, quando l’azione diviene esercitabile.

Conseguente alla mancanza, nella specie, delle ultime tre condizioni, è la soggezione della plusvalenza maturata dal sig. R. al regime di tassazione ordinaria dei redditi da lavoro.

Il riferimento alla data dell’esercizio dei diritti di opzione, e non a quello della loro offerta, per stabilire se applicare la modifica o il precedente regime, è stato più volte affermato da questa Corte e va ribadito. Infatti è solo in quel momento che i titoli vengono effettivamente “assegnati” ed entrano a far parte del patrimonio del beneficiario ed è da tale momento che insorge il presupposto impositivo (ex multfs Cass. n. 17695 12019).

Ciò nondimeno, il giudice regionale ha ritenuto di sottrarre, per il periodo d’imposta 2006, la plusvalenza in oggetto alla tassazione ordinaria alla stregua della nuova disciplina, pur se pienamente vigente, in applicazione della disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, ultimo periodo (c.d. statuto del contribuente), laddove prevede una clausola di differimento dell’efficacia, per la quale “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto errata la decisione della CTR sul punto, considerando che, anche in presenza della clausola surrichiamata, non possa prescindersi dalla volontà di segno contraria del legislatore ove questa, come nel caso di specie, risulti dalla chiara finalità antielusiva dell’intervento normativo e dallo stesso strumento di normazione adottato per attuarlo, quale la decretazione d’urgenza. Aspetti che palesano l’intendimento di immediata applicazione al periodo d’imposta corrente, per cui l’entrata in vigore della modifica e la sua efficacia appaiono temporalmente coincidenti.

Il controricorrente, ritiene, invece, da confermare la contraria statuizione della Commissione territoriale, considerata la mancanza nella nuova disposizione di una deroga espressa alla clausola di differimento. E si sostiene essere, perciò, consequenziale la sua applicazione in quanto dettata da prioritarie esigenze di tutela del contribuente e di stabilità del regime fiscale per la durata, quanto ai tributi periodici, dell’arco temporale di riferimento in corso.

In altri termini, per il controricorrente, la mancanza di una espressa deroga o di una disciplina transitoria, rende automatico il differimento dell’efficacia del nuovo regime al periodo d’imposta successivo, cioè dal 2007.

La motivazione della CTR e le argomentazioni prospettate dal contribuente non sono condivisibili.

E’ ben vero che l’ultrattività della normativa precedente alla modifica costituisce un principio generale a tutela del contribuente, in termini di affidamento e di certezza giuridica, tal che l’applicazione della clausola di differimento si impone, nei caso in cui discostarsene infrangerebbe le suddette esigenze di stabilità e gradualità. Tuttavia, è altrettanto vero che tali esigenza sono comunque da contemperare con il pariordinato principio di ampia discrezionalità dello Stato in materia tributaria, pur nei limiti della riserva di legge. Ed è tenendo conto del necessario equilibrio tra tali aspetti che, nella specie, è da ritenere non potesse il contribuente nutrire alcun affidamento sulla immutabilità del regime agevolativo vigente al momento dell’offerta del diritto di opzione, posto che non vi era alcuna certezza che, successivamente, e cioè all’atto dell’effettivo esercizio, il valore dei titoli avrebbe registrato un incremento rispetto a quello precedente. Il maturare di una plusvalenza era una mera eventualità, per cui egli non poteva confidare sulla persistenza di un regime impositivo (a lui più favorevole) in mancanza del presupposto che ne avrebbe determinato l’applicazione e senza la certezza che quel presupposto sarebbe intervenuto. Nè la tesi, da lui propugnata, secondo cui l’imposta sostitutiva partecipi della stessa natura (di tributo periodico) dell’imposta sostituita, implica, di per sè, l’automatica applicazione della clausola in esame pur in mancanza della necessità di preservare un inesistente affidamento del contribuente.

Il caso in esame esula, pertanto, dalla finalità che ha determinato la ragion d’essere della clausola in parola, per cui le modifiche introdotte dalle innovazioni del 2006, già vigenti all’atto dell’esercizio dell’opzione, non configgono, nella specie, con quanto disposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 5, commi 1 e 2. In particolare ha censurato che il giudice regionale abbia riconosciuto al contribuente il diritto al calcolo della differenza di valore partendo, non da quello di acquisto originario del diritto di opzione (Euro 148.750,00), ma dal valore rivalutato ai sensi del suindicato art. 5 (Euro 231.648,00), da sottrarre al prezzo di vendita (Euro 864.569,78), così da ottenere una plusvalenza tassabile minore.

Il motivo di ricorso è fondato.

La L. n. 448 del 2001, art. 5, commi 1 e 2 ha disposto, per i titoli posseduti alla data del 1 gennaio 2002 (termine poi “riaperto” sino al 1.1.2003, con L. n. 27 del 2003, ed ancora sino al 1 gennaio 2005 con L. n. 248 del 2005), che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, di cui al TUIR, art. 81, comma 1, lett. c) e d), venisse considerato il valore rivalutato fissato a quelle date, mediante apposita perizia giurata di stima e non il valore posseduto dai titoli alla data dell’acquisto del diritto.

La L. n. 448 del 2001, art. 5, commi 1 e 2, era riferito all’art. 81 TUIR (ora art. 67) e disponeva quindi solo per i “redditi diversi” da quelli da lavoro, cioè per le soie plusvalenze e minusvalenze derivanti da redditi di natura finanziaria. Pertanto, la norma non può trovare applicazione anche per fa tassazione di plusvalenze imputabili a reddito di lavoro dipendente, scaturite dalle azioni offerte alla generalità dei dipendenti e separatamente disciplinata dall’art. 48 TUIR (ora art. 51). Soluzione questa imposta dalla circostanza che la disposizione di cui al suindicato art. 5, contenente un trattamento agevolato per le plusvalenze costituenti reddito da capitale, ha carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. (Cass. n. 19393/2018; n. 9604/2019).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va, dunque, accolto e, cassata l’impugnata sentenza, la Corte può decidere nel merito respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di legittimità possono essere compensate in ragione della obiettiva complessità del thema decidendum.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese dei gradi di merito e di legittimità compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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