Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1955 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1955 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

Data pubblicazione: 29/01/2014

-caratteristiche- valutazione- rinvio a CTU-

sul ricorso iscritto al n.r.g. 11171/07 proposto da:

1. Giulio CIMA ( c.f. CMI GLI 31C25 L219Q);
2. Angiolina RAPELLI ( c.f. RPL NLN 39D51 L219T);
3. Annunziata FIGLIANO ( c.f. FGL NNZ 50T56 1350T);
4. Mariella MORRA ( c.f. MRR MLL 46A41 H727D)
5. Andrea GARNERO ( c.f. GRN NDR 74T18 L219A)
6. Elena Francesca GARNERO ( c.f. GRN LFR 76E51 L219M)
La quarta, il quinto e la sesta, eredi di Gianfranco Garnero; la quarta già in proprio
parti tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giorgio Michele Blangetti e Maria Cristina
Napoleoni ed elettivamente domiciliate in Roma , via Germanico n. 197, presso lo
studio della seconda, in forza di procura in calce al ricorso per cassazione.
– Ricorrenticontro

7 Salvatore SPADARO

9 Candida BUONAMASSA;

8 Caterina VERSACI;

10 Giovanni LA VECCHIA;
/i.er:42u2detek

17 Gina RASI;

12 Teresa MANZELLA;

18 Giuseppe SCARFIA;

13 Gaetano INGINO;

19 Michela CALCAGNO;

14 Piero GHIANI;

20 Giovanni BERGHIN ROSE’;

15 Immacolata PISCITELLI;

21 Pierina Anna BENEDETTO;

16 Giuseppe VETERE;

22 Giacomina BUILA

parti tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Monterossi ed elettivamente
domiciliate presso l’avv. Fabio Filocamo in Roma, via Giovanni Pierluigi Da Palestrina
n. 19, giusta procura in calce al controricorso
-Controricorrenti —
nonché nei confronti di:

Alvaro LINOSO; Franca LINOSO; Alessandro FERRERO; Nicola RUSSO;
Giuseppina MIRAGLIA; Alvaro LINOSO; Franca LINOSO; Pierluigi MELI;
Antonio COSTANTINI; Luciana BOROTTO in COSTANTINI; Maddalena
AVICO in PALMERIO; Giorgio BIASIN; Angela LUCARELLI in BIASIN;
Giuseppe SPADARO; Anna ROLANDO; Mauro GAMBINO; Pia RUSSO in
GAMBINO; Francesco DIMMITO; Rosa DI CUONZO in DIMMITO;
Vincenzo SCARFIA; India STEFANO ved. SICILIANO; Vincenzo FARDONE;
Tiziana CAPRA in FARDONE; Giuseppe BIGLIA; Claudio BIGLIA; Laura
BIGLIA; Patrizia CEGLIA; Giuseppe LANCIANESE; Vincenzo IORIO
GNISCI; Marco CRISTINI; Agostino TESTA; Giuseppe ABAGNALE; Gelina
BIASIN in ABAGNALE; Maria TISSIOTTO; Silvia GARIPOLI; Marco
MASINO; Annamaria LICATA in MASINO; Giovanni MASINO; Luciana
SILVIA; Fabio CAPOLA; Cristina LIGUORI in CAPOLA; Renzo RANZANI;
Agnese BORDIGNON in RANZANI; Paolo CARLUCCI; Maria GELSI in
CARLUCCI; Emilia Anna DISDERI; Elio BAGAGLINI; Gabriella DE FAVERI
in BAGAGLINI; Nicola MALDERA; Ninetta LA PREZIOSA in MALDERA;

m
2

Atelcha,

11 Leonardo MANZELLA;

Eligio PANERO; Carla PIUMATTI in PANERO; Giuseppe VINCON; Silvana
PITTATORE in Vincon; Michele SFORZA; Gabriella PERNACI in SFORZA;
Franco AUGELLI; Adalberto CAPPONI; Lidia GIRATARI in CAPPONI;
Rosanna PANERO; Francesco PARODI; Franco ZANIRATO; Maria Clelia

GALLIZIA; Lorenzo TRIVERO; Pasqualina DI CARO in TRIVERO; Martino
DI MARTINO; Bruna BISCARO in DI MARTINO; Adriano SPERTINO;
Walter GALLIZIA; Rosa DE PIZZOL; Gabriella SICILIANO; Silvana
SICILIANO; Ida ROTA; Giuseppe D’AVERSA; Rosaria ORTESTA in
D’AVERSA; Pietro ZANINO; Elsa GALLO in ZANINO; Mirto GALLO; Maria
Antonietta EZZU in GALLO; Luigi BONFIGLIO; Maria Catena CARBONE in
BONFIGLIO; Maria CHIAPPERO; Paolo TRAVELLI ; Annetta NEBBIAJ in
TRAVELLI; Elio MOIA; Elsa BERTOLDO in MOIA; Rosa GIANOTTI ;
Mariella GRAGLIA; Roberto ABIS; Roberto CASTAGNA; Anna GIUFFRIDA;
Milva GIUFFRIDA; Paola MITTON
e di
Condominio dello Stabile sito in Torino alla via Valdellatorre nn. 170/180
e di
– Franco AUGELLI; Cristina LIGUORI; Fabio CAPOLA;
– Luciana COSTANTINI BOROTTO; Maria Rosa MAYER; Roberto
COSTANTINI; Cristina COSTANTINI; Chiara COSTANTINI: Eredi di
Antonio COSTANTINI;
– Maria Antonietta EZZU; Valter GALLO; Bruno GALLO: Eredi di Mirto
GALLO
– Parli intimate-contro la sentenza n. 30/2007 della Corte di Appello di Torino depositata il
giorno 8 gennaio 2007

3

Anna MIRAVALLE in ZANIRATO; Valeria Maria MANGIANO; Laura

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/12/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Arcangelo Barone, in forza di delega dell’avv. Antonio Monterossi,
per le parti contro ricorrenti Spadaro + altri, che ha insistito per il rigetto del ricorso ;

Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Salvatore Spadaro ed altri condomini dello stabile sito in Torino, via Valdellatorre nn
170, 172,174,176,178,180, citarono innanzi al locale Tribunale Gianfranco Gamero,
Mariella Morra; Giulio Cima, Angiolina Rapelli, Annunziata Figliano, anch’essi
partecipanti del condominio, affinchè fosse accertata e dichiarata la proprietà comune
dei locali sottotetto, che erano stati occupati dai convenuti, proprietari di tre distinti
appartamenti direttamente sottostanti, che, nel corso degli anni, avevano ricavato degli
accessi esclusivi ed avevano fruito in via esclusiva, ciascuno per la porzione sovrastante
al proprio immobile, del bene che doveva ritenersi comune in quanto ivi erano situati: i
macchinari per gli ascensori delle sei scale in cui era composto il fabbricato; le tubazioni
per il riscaldamento; il vaso di espansione dell’impianto; la canna fumaria della centrale
termina e gli altri impianti di interesse ed uso comuni. Chiesero di conseguenza che
venisse ordinata la riduzione al pristino stato degli spazi condominiali. La citazione
venne notificata anche a tutti gli altri condomini nonché all’ente di gestione.
I convenuti proprietari dei locali siti all’ultimo piano si costituirono affermando che la
struttura e la funzione del sottotetto sarebbero state tali da far ritenere superata la
presunzione di condominialità di detto locale.
Il Tribunale adito, con sentenza del dicembre 2004, accolse le domande e condannò i
sei citati proprietari alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno da liquidarsi
in separato giudizio.
Tale sentenza fu impugnata da Giulio Cima; Annunziata Figliano e da Angiolina Rapelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

autonomo appello proposero Gianfranco Garnero e Mariella Morra; la Corte di Appello
di Torino riunì le impugnazioni e le respinse, con sentenza n. 30/2007 , rilevando che,
dal punto di vista funzionale, il sottotetto non poteva considerarsi mera pertinenza degli
alloggi sottostanti e che, per altro verso, nel predetto vi erano collocati servizi di

circostanza che negli atti di acquisto dei convenuti non v’era menzione del
trasferimento di porzione del sottotetto; in considerazione poi della destinazione
strutturale ad alloggiare servizi di uso comune, il giudice dell’appello non ritenne
rilevante la pur riproposta prova per testimoni, destinata a dimostrare il concreto non
utilizzo per scopi condominiali dello spazio in contestazione.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso Cima, Rapelli, Figliano
nonché Mariella Morra e i figli Andrea ed Elena Francesca Garnero, agendo la prima
anche in proprio e tutti e tre come eredi di Gianfranco Garnero ; sono stati articolati
due motivi; hanno resistito con controricorso Salvatore Spadaro ed altri 15 condomini;
le altre parti citate, compreso il Condominio, non hanno svolto difese; con ordinanza
interlocutoria è stato integrato il contraddittorio con le altre parti del pregresso grado di
giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 112 cpc laddove la
Corte territoriale non avrebbe preso in esame le reiterate istanze istruttorie , basando il
proprio convincimento solo sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio.

I.a — Il motivo è inammissibile: sia perché non si allega quale motivo di gravame
sarebbe sfuggito all’esame del giudice dell’appello — in considerazione del fatto che
comunque la Corte territoriale evidenziò la irrilevanza delle prove riproposte, a cagione
della già accertata destinazione in fatto all’uso condominiale dei locali sottotetto; sia
anche perché vi sarebbe uno jato logico tra la censura e la mancanza di critica rispetto
all’accertamento da parte del consulente — fra l’altro, meramente descrittivo del

interesse comune; come già in primo grado poi la Corte distrettuale mise in rilievo la

posizionamento dei servizi comuni nello spazio destinato a sottotetto- che, solo sotto
questo aspetto, venne utilizzato nella trama argomentativa della Corte torinese.

II

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 115 cpc per non aver , il

giudice del gravame, posto a base del proprio convincimento le pur dedotte richieste

II.a

Il mezzo non è ammissibile in quanto attraverso il generico riferimento all’art.

115 cpc si vuol far compiere alla Corte un novellato giudizio sulla rilevanza dei fatti di
causa, già compiuto in sede di appello sulla scorta di idonea motivazione, qui non
censurata.

III

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese delle
parti controricorrenti che liquida in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

istruttorie ma solo una consulenza tecnica che non può considerarsi mezzo di prova.

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