Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1955 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18862-2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LILIANA PINTUS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata l’01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, I.C., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Cagliari impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente, cittadino della Nigeria, nato nel villaggio di Edibo, vicino a Benin City, Edo State, proveniente da famiglia povera, orfano di madre e di padre, morto nel 2014, di etnia e lingua Edo e di religione cristiana, analfabeta, ha dichiarato di aver lavorato come contadino e taglialegna, di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 alla volta della Libia alla ricerca di un lavoro e poi di essere sbarcato in Italia nel 2015;

il Tribunale ha respinto il ricorso con ordinanza del 27/12/2017, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto da I.C. è stato respinto dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 1/4/2019;

avverso la predetta sentenza del 1/4/2019, comunicata in pari data, con atto notificato il 6/6/2019 ha proposto ricorso per cassazione I.C., svolgendo tre motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso (rubricato A), il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), e art. 7, con riferimento alla mancata valutazione delle persecuzioni a danno dei cristiani in Nigeria e del rischio corso dal richiedente in caso di rientro in patria, proprio a causa della sua fede, essendo irrilevante la mancata percezione del pericolo da parte del ricorrente per la sua condizione socio culturale;

con il secondo motivo di ricorso (rubricato B), il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7, con riferimento alla situazione di pericolosità interna della Nigeria e l’Edo State, invece confortata da plurime fonti;

i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente sovrapposizione;

in primo luogo i motivi sono dedotti senza il rispetto delle regole di formulazione del mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, che deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486);

inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

in ogni caso la sentenza impugnata non ha affatto omesso di considerare il pericolo corso dai cristiani in Nigeria, escluso sulla base della consultazione di fonti informative accreditate con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente (Edo State) a differenza degli Stati del Nord Est del Paese;

le censure del ricorrente, e in particolare quelle del secondo motivo, esprimono un mero dissenso di merito dalla motivata e approfondita valutazione del Tribunale, introducendo per giunta riferimenti a documenti, citati solo genericamente e senza dar conto del come e del quando siano stati sottoposti nel giudizio di merito alla dialettica del contraddittorio e che in gran parte si riferiscono a pronunce di merito, i cui accertamenti non possono travalicare il caso concreto deciso;

quanto alla nozione di conflitto armato interno, la Corte sarda si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 2, n. 15317 del 17/07/2020, Rv. 658284 – 01; Sez. 6 – 1, n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719 – 01; Sez. 6 – 1, n. 9090 del 02/04/2019, Rv. 653697 – 01; Sez. 1, n. 14006 del 31/05/2018, Rv. 649169 – 01);

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e all’art. 2 della Direttiva 2004/83/CE in tema di protezione sussidiaria e lamenta che il provvedimento impugnato abbia distinto in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria le posizioni dei cittadini nigeriani in ragione della provenienza regionale, omettendo di considerare in modo unitario le condizioni del Paese, e comunque erroneamente ritenendo l’Edo State un luogo sicuro;

il motivo, volto a esigere una valutazione generalizzata del rischio da valutarsi in maniera complessiva per l’intera Nigeria, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lo straniero non può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine delle aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione (Sez. 1, n. 18540 del 10/07/2019, Rv. 654660 – 01; Sez. 1, n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 01);

il ricorrente sembra sostenere, cioè, che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere neutralizzata sulla base della settorialità dell’approccio e dell’asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese:

secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 25, ora trasfuso nell’art. 8 della Direttiva 13/12/2011 n. 95, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, non può essere rigettato la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Sez. 6, 16/02/2012, n. 2294; Sez.6, 9/4/2014 n. 8399; Sez. 1, 27/10/2015 n. 21903);

se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte la settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non preclude l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario: non è possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna sicura del Paese di origine, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure;

in quel caso infatti il richiedente non correrebbe alcun rischio se reimmesso nel contesto originario;

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in materia di protezione umanitaria, e lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare le condizioni psicofisiche del richiedente, il contesto di pericolosità e instabilità e la situazione economica della Nigeria e la delicata vulnerabilità del sig. I.;

anche questa censura si risolve in una generica critica di merito rispetto alla motivata valutazione del Tribunale condotta secondo i parametri del giudizio comparativo fra le condizioni di vita del Paese di provenienza nel caso di rimpatrio e quelle attuali sul territorio italiano fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite n. 24960 del 13/11/2019);

la Corte territoriale ha specificamente valutato alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata la situazione di vulnerabilità personale, ritenendola dedotta sostanzialmente con riguardo allo stato psicofisico del richiedente, e ha escluso che essa potesse scaturire da uno stato di malattia in corso di cura o non curabile in patria e ha comunque osservato che non risultava in atto alcuna forma di integrazione del richiedente in Italia;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuso per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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