Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1955 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1955 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 7996-2016 proposto da:
SANSOTTA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’a -vvocato FRANCESCA
BELLOCCO, ‘rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
NOBILE
– ricorrente contro
PRATICO’ DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio
dell’avvocato BARTOLO DATTOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato NATALE POLIMENI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 646/2014 del 1’1UBUNALE di LOCRI,
depositata il 03/07/2014;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relaiione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.
Rilevato che:

1. Enrico Sansotta ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 348-

la sentenza n. 646 del 3 settembre 2014 del Tribunale di Locri, riguardo
alla

quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato

l’inammissibilità dell’appello di esso ricorrente ai sensi dell’art. 348-bis
cod. proc. civ.
2. Al ricorso ha resistito il Praticò con controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con
declaratoria della inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli
avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunaza.
Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel
senso della inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente.
2. Nel ricorso si espone che l’ordinanza della Corte d’Appello di
Reggio Calabria venne pronunciata all’udienza del 24 settembre 2015.
Ne segue che l’esercizio del diritto di impugnazione ai sensi dell’art.
348-ter, doveva avvenire entro sessanta giorni da quella data, giusta il
principio di diritto secondo cui «In caso di declaratoria di
inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., allorché la
relativa ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da
identificare in quello “breve” di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., decorre
dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo,

Ric. 2016 n. 07996 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

ter, terzo comma e 360 cod. proc. civ. contro Domenico Praticò, avverso

tsecondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c.» (Cass. (ord.) n. 25119
del 2015; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 12780 del 2017).
Nella specie il ricorso è stato notificato nel marzo del 2016.
3.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è tardivo e dunque

notificato, dal punto di vista del notificante il 28 aprile 2016, là dove il
ricorso era stato notificato il 18 marzo 2016 ed il termine di cui all’art.
370 cod. proc. civ. scadeva il 27 aprile.
Non essendo stata depositata memoria, come si sarebbe potuto fare
in base al Protocollo del 16 dicembre, stipulato fra il Primo Presidente, il
C.N.F. e l’Avvocatura Generale dello Stato, l’inammissibilità del
controricorso e la carenza di detta attività esclude che siano dovute le
spese giudiziali.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del
giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
1-bis del citato art. 13.

Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il
15 novembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

4. Il controricorso risulta a sua volta inammissibile, perché è stato

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