Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19549 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30096-2007 proposto da:
LAMBERTI

CASTRONUOVO

EDUARDO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6,

presso lo studio

dell’avvocato MARRAPODI IVAN, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’OTTAVIO GABRIELE giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

1619

CONSIGLIO NAZIONALE GIORNALISTI;
– intimato –

avverso la sentenza n.

33/2006 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

di

CATANZARO,

depositata

il

31/07/2006

R.G.N.

453/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 15.6.2004 Lamberti Castronuovo Eduardo
ricorreva avverso la decisione del Consiglio nazionale dei
giornalisti adottata il 7.5.2004 con cui era stato respinto il
ricorso avverso la delibera di rigetto della sua domanda di

Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda. Avverso tale
decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al
giudizio, in cui non si costituiva l’appellato, la Corte di
Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 31.7.2006
rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione degli artt.2697, 2909 cc e 113 e 115 cpc, il
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte
di Appello rigettato il gravame sul rilievo che l’appellante
non aveva offerto alcun elemento a sostegno dell’impugnazione
ed in particolare non aveva depositato l’attestazione del
direttore responsabile “della cui valenza il suo appello
discuteva”. In tal modo, la Corte- così continua il ricorrente
aveva fatto erronea applicazione dei principi regolatori
dell’onere della prova e del giudicato trascurando che il
Tribunale aveva invece accertato la completezza formale della
domanda di iscrizione.

3

iscrizione nell’albo dei pubblicisti. In esito al giudizio il

Inoltre

ed in tale rilievo si sostanzia la seconda

doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o
falsa applicazione dell’art.112 cpc- la Corte territoriale non
avrebbe esaminato lo specifico motivo di appello volto a
censurare la decisione di primo grado, secondo cui la

efficace perché non dimostrativa della vigilanza del direttore
responsabile sull’attività del praticante nonché del livello
della retribuzione.
Le doglianze riportate, nella loro essenzialità, non possono
essere prese però in considerazione, alla luce del rilievo che
nel caso di specie la sentenza impugnata, mai notificata,
risulta depositata il 31 luglio 2006, data cadente il giorno
precedente il periodo di sospensione feriale tra il 1 agosto e
il 15 settembre, mentre il ricorso è stato consegnato
all’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma,
soltanto in data 14 novembre 2007, come si evince dall’esame
del timbro dell’ufficiale giudiziario apposto, debitamente
firmato e recante l’indicazione della data.
Ed invero, considerato che, in caso di omessa notificazione
della sentenza, ai fini dell’impugnazione, nel caso di specie,
andava applicato il termine annuale di decadenza dal gravame,
di cui all’art.327, co.1 c.p.c., valevole ratione temporis, che
va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioe’ dal
numero dei giorni da cui e’ composto ogni singolo mese o anno,
al quale devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione

4

certificazione del direttore responsabile non sarebbe stata

dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art.155, co.1
c.p.c. e l co.1 legge n.742/69 per effetto della sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale; considerato che,
nel caso di specie, essendosi il termine annuale compiuto prima
dell’inizio della sospensione di detti termini, il ricorso

(iniziando a decorrere i 46 giorni computati “ex numeratione
dierum dal 16 settembre 2007), mentre è stato invece
notificato il 14.11. 2007; tutto ciò premesso e considerato,
appare evidente che nel caso di specie, l’atto fu notificato
tardivamente.
Ciò posto,

considerato che la questione relativa alla

tempestività dell’impugnazione, attenendo al controllo circa la
sussistenza di un presupposto processuale, è rilevabile anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e preclude
l’esame del merito dell’impugnazione avanzata in quanto
l’inosservanza del termine per l’impugnazione, quale che sia la
causa da cui essa dipenda, comporta il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, tutto ciò premesso, ne consegue che
il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile,
senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte
vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 10.7.2013

avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 ottobre 2007

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