Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19549 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 4310-2013 proposto da:
D’AQUINO RICCARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
MARCELLO PIZZI, presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio
56, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
CONGREGAZIONE SUORE APOSTOLE DEL SACRO CUORE,
elettivamente domiciliata dapprima a Roma, via M. Savini 7,
presso lo studio dell’Avvocato VALENTINA ROMAGNA e
rappresentata e difesa dall’Avvocato MATTIA CAFASSO per
procura speciale a margine del controricorso, e poi a Roma, via
Ovidio 20, presso lo studio Liccardo, Landolfi e Associati e
rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO LANDOLFI, per
procura speciale del 28/7/204, agli atti;
– controricorrente —
nonché

ALLIANZ S.P.A., già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A.

Data pubblicazione: 24/07/2018

2

– intimata 1,014 al
avverso la sentenza n. 5492/2011, depositata il 1-9/1-11-2-9-1-2,
della CORTE D’APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
7/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

Procuratore Generale, Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCELLO PIZZI;
sentito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO
LANDOLFI.

FATTI DI CAUSA
La Congregazione Suore Apostole del Sacro Cuore ha
proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Roma
le ha ingiunto il pagamento, in favore dell’architetto Riccardo
D’Aquino, della somma di £. 89.414.682, oltre accessori, quale
saldo del compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico di
progettazione e direzione dei lavori concernenti una casa di
ferie ed una scuola materna situati in Villalba di Guidonia.
L’opponente, per quanto ancora rileva, ha contestato la
pretesa azionata deducendo che il professionista ha eseguito
negligentemente l’incarico affidatogli e le ha cagionato un
danno, quantificato in £. 1.100.000.000, per non aver potuto
usufruire di un contributo a fondo perduto e di agevolazioni
regionali, non riuscendo neppure ad aprire la struttura
alberghiera, come progettato, per il Giubileo del 2000, e
spiegando, quindi, domanda riconvenzionale per il risarcimento
dei danni subiti.
Il D’Aquino ha resistito alla domanda ed ha chiamato in
causa, quale assicuratore per la responsabilità civile, la s.p.a.
Riunione Adriatica di Sicurtà, la qua egato la
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

3

responsabilità del suo assicurato ed ha dedotto, per l’opposta
eventualità, l’inoperatività della polizza.
Il tribunale, espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, ha
integralmente respinto l’opposizione proposta, ha revocato il
decreto ingiuntivo ed ha rigettato la domanda riconvenzionale.

D’Aquino avesse effettivamente inadempiuto all’obbligazione
assunta, sia perché aveva effettuato una progettazione
sommaria anziché esecutiva, sia perché aveva svolto l’incarico
di direzione dei lavori in modo frammentario e superficiale, sia
perché non aveva provveduto alla contabilizzazione delle opere,
e, per altro verso, che il danno derivante dalla mancata
apertura della struttura alberghiera per l’anno giubilare non sia
stato provato né nell’an né nel quantum, che il maggior esborso
per le opere in variante non sia stato provato né sotto il profilo
della integrale addebitabilità di tali opere al professionista, né
sotto il profilo del quantum, e che la perdita del contributo a
fondo perduto di £. 150.000.000 era stata determinata dal
mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge regionale ed ai
decreti attuativi per il completamento delle opere finanziate,
mentre non poteva dirsi provato che tale mancato rispetto fosse
dipeso dalla direzione dei lavori. Il tribunale, inoltre, ha
giudicato inammissibile la pretesa spiegata con riguardo a taluni
problemi strutturali evidenziati nell’edificio, perché proposta
solo in conclusionale.
Riccardo D’Aquino ha proposto appello. La Congregazione
Suore Apostole del Sacro Cuore ha resistito al gravame,
proponendo appello incidentale.
La corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data
20/12/2011, ha rigettato tanto l’appello principale, quanto
l’appello incidentale.
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

3

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che il

4

La corte, in particolare, per ciò che riguarda il primo motivo
dell’appello principale, con il quale il D’Aquino aveva contestato
alla sentenza del tribunale l’omesso ovvero l’incompleto esame
della documentazione prodotta relativamente alla presunta
mancanza di una progettazione idonea ai fini dell’esecuzione dei

ha ritenuto che, a fronte della domanda di adempimento
proposta dal D’Aquino e dell’eccezione di inadempimento
spiegata dalla Congregazione ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’onere
della prova dovesse essere ripartito secondo il principio per cui
sul debitore convenuto in giudizio per l’adempimento, la
risoluzione o il risarcimento, che si avvalga dell’eccezione di
inadempimento, incombe solo l’onere dell’allegazione dell’altrui
inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione
del proprio adempimento, sicché, nella specie, spettava al
D’Aquino la prova di aver adempiuto la prestazione assunta.
Sennonché, ha aggiunto la corte, l’appellante ha richiamato
nell’atto di appello soltanto genericamente la documentazione
progettuale che avrebbe provato l’adempimento della sua
obbligazione, senza spiegare, sotto il profilo della “pertinente
disamina tecnica dei dati”, perché questa non meglio precisata
documentazione avrebbe dovuto essere considerata, al di là
della terminologia utilizzata per denominare gli elaborati
progettuali predisposti, come progetto esecutivo: “… agli atti del
giudizio – ha osservato la corte – non è prodotto un progetto
espressamente qualificato esecutivo, bensì un incarto che, pur
non presentandosi come tale, dovrebbe secondo il D’Aquino
essere considerato alla stregua di un progetto esecutivo, senza,
tuttavia, che sia esplicitato, sotto il profilo strettamente tecnico,
per quale ragione tali elaborati possiederebbero i requisiti di un
progetto esecutivo”, vale a dire un progetto che contenga tutti
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

lavori e la mancata valutazione dell’attendibilità dei testi sentiti,

5

gli elementi necessari all’individuazione dello sviluppo completo
e dettagliato dell’opera.

Escluso,

peraltro,

ogni

rilievo

all’argomentazione dell’appellante, secondo la quale la
documentazione progettuale avrebbe dovuto essere considerata
alla stregua di un progetto esecutivo per il fatto stesso che

“l’esecuzione dell’opera non dimostra affatto l’adeguatezza del
progetto, tanto più ove si consideri che la medesima opera è
stata portata a termine in ritardo ed a seguito di varianti”,
corte ha ritenuto che l’appellante,

la

“al fine di demolire la

motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, nel
quadro dell’applicazione dell’articolo 342 c.p.c., … avrebbe
dovuto fornite gli elementi necessari a spiegare perché il
progetto da lui depositato, contrariamente a quanto ritenuto dal
tribunale, dovesse essere considerato completo e dettagliato”. E
ciò – ha aggiunto la corte – avrebbe già consentito di chiudere il
discorso, posto che le testimonianze indotte dalla
Congregazione sono state volte al raggiungimento di un
risultato sotto tale profilo superfluo in quanto diretto alla prova
dell’inadempimento. La corte ha, tuttavia, aggiunto che la
testimonianza resa dal legale rappresentante della società
appaltatrice all’epoca dei fatti, correttamente ritenuto capace ai
sensi dell’art. 246 c.p.c., ha avuto un preciso riscontro
documentale proprio nella mancata produzione del progetto
esecutivo, lì dove ha riferito che “.. all’epoca della sottoscrizione
del contratto ci fu consegnata la descrizione dei lavori generica,
una stima dei lavori ed un unico elaborato tecnico ossia una
planimetria generale con l’impegno che l’architetto D’Aquino in
quanto progettista avrebbe consegnato (al)l’azienda esecutrice
… i disegni esecutivi”.
Quanto al secondo motivo dell’appello principale, con il
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

l’opera era stata in definitiva portata a termine, posto che

6

quale il D’Aquino ha contestato alla sentenza del tribunale di
avere reso una motivazione contraddittoria, per avere, da un
verso, posto l’accento sulla mancata contabilizzazione dei lavori,
laddove il D’Aquino non aveva chiesto per tale attività alcun
compenso, e, dall’altro verso, per aver attribuito alla condotta

varianti in corso d’opera e l’aumento del prezzo originario
dell’appalto, laddove era stata la Congregazione ad avere avuto
problemi con la società appaltatrice, la corte d’appello ha
osservato come l’appellante, dopo aver riconosciuto di aver
ricevuto l’incarico di provvedere alla contabilizzazione dei lavori,
si sia limitato a replicare di non aver chiesto alcun compenso
per tale opera. Sennonché, ha osservato la corte, una volta
assunta l’obbligazione di eseguire una prestazione sia pur
complessa ma tutta tesa al raggiungimento di un medesimo
risultato economico, quale l’esecuzione dei lavori in questione, il
debitore, al fine di maturare il diritto al corrispettivo, deve
incondizionatamente adempiere per intero la prestazione tanto più che, nella specie, la contabilizzazione rivestiva,
secondo la Congregazione, un particolare rilievo, in quanto
necessaria per ottenere il contributo regionale – e non può,
invece, scindere la prestazione in diversi segmenti,
adempiendone alcuni ed omettendo di adempiere gli altri,
sicché, ha concluso la corte, “… il mancato adempimento della
prestazione, sia per la mancata esecuzione del progetto
esecutivo, sia per tale ulteriore inadempimento, non poteva che
comportare il rigetto della domanda di corrispettivo spiegata dal
D’Aquino”: e ciò rende ininfluente la verifica se il ritardo nella
realizzazione dell’opera sia stata determinata, in tutto o in
parte, anche dalla condotta dell’appaltatore.
Per ciò che riguarda il terzo motivo, con il quale l’appellante
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

dell’appellante la dilatazione dei tempi di lavoro, le numerose

7

principale aveva contestato alla sentenza del tribunale l’omessa
pronuncia sulla sua domanda diretta ad ottenere il compenso
concernente le opere eseguite non sulla casa per ferie ma sulla
scuola materna, completata nel settembre del 1999, riguardo
alla quale l’arch. D’Aquino aveva diritto ad un compenso di C.

censura

“manca integralmente di chiarire, a fronte degli

argomenti spiegati a sostegno dell’opposizione a decreto
ingiuntivo dalla Congregazione, quali sarebbero i dati di fatto
sulla base dei quali ritenere che la prestazione di progettazione
e di direzione lavori concernente tale edificio sarebbe stata
correttamente adempiuta”, avendo l’appellante posto l’accento
essenzialmente sul fatto che la scuola materna sarebbe stata
aperta nel settembre del 1999 ma nulla dice – ha aggiunto la
corte – sui caratteri dell’attività progettuale eseguita, con la
conseguenza che anche in tal caso manca la prova del fatto
costitutivo della domanda spiegata in via monitoria.
In ordine al quarto motivo, con il quale il D’Aquino aveva
denunciato l’erroneità della pronuncia del tribunale sulle spese
di lite, poste a suo carico nella misura del 40% nonostante il
rigetto della domanda riconvenzionale, la corte d’appello ha
ritenuto che, a norma dell’art. 92 c.p.c., il giudice ha il potere di
individuare la parte prevalentemente soccombente e di porre a
carico della stessa in tutto o in parte le spese di lite, come è
accaduto nel caso di specie, nel quale il tribunale, ritenuta la
prevalente soccombenza del professionista, ha posto a suo
carico il 40% delle spese di lite, compensandole per il resto, a
nulla rilevando, ha aggiunto la corte, il valore economico delle
reciproche pretese, avendo il D’Aquino intrapreso una iniziativa
giudiziale rivelatasi priva di fondamento.
Riccardo D’Aquino, con ricorso notificato
Ric. 2013 n. 4310 Sez 2, PU 7 marzo 2018

2013, ha

19.118,39, la corte d’appello ha rilevato come, in realtà, la

8

chiesto, per dodici motivi, la cassazione della sentenza della
corte d’appello, non notificata, limitatamente alla parte in cui ha
respinto le domande dallo stesso proposte con l’atto di appello.
Ha resistito la Congregazione Suore Apostole del Sacro
Cuore con controricorso notificato in data 15.18/3/2013.

Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di
norme di diritto, la violazione e la falsa applicazione degli artt.
1218, 1253, 1460, 2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha rigettato il primo motivo dell’appello sul rilievo che,
a fronte della domanda di adempimento proposta dal D’Aquino
e dell’eccezione di inadempimento spiegata dalla Congregazione
ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’onere della prova tra le parti
dovesse essere ripartito secondo il principio per cui il debitore
convenuto in giudizio per l’adempimento, la risoluzione o il
risarcimento, che si avvalga dell’eccezione di inadempimento,
ha solo l’onere dell’allegazione dell’altrui inadempimento,
spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio
adempimento, senza, tuttavia, considerare che, nel caso di
specie, la Congregazione, avendo l’onere di allegare
l’inadempimento, ha anche l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c.,
di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell’eccezione di
inadempimento sollevata. Tale onere, però, ha aggiunto il
ricorrente, non è stato adempiuto ed, in ogni caso, di ciò la
corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione nella
sentenza, tant’è che la domanda riconvenzionale al risarcimento
dei danni è stata integralmente rigettata.
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

L’Allianz s.p.a. è rimasta intimata.

9

2.11

motivo

è

infondato.

In

tema

di

prova

dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o
per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi

mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo
dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed
eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile
quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art.
1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in
lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui
inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell’obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto
l’inesatto adempimento dell’obbligazione, spettando al creditore
istante la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento e
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto
adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione
(Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n.
15659 del 2011; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15677 del
2009; Cass. n. 1743 del 2007; Cass. n. 13674 del 2006). Nel
caso di specie, la corte d’appello, ritenendo che, a fronte della
domanda di adempimento proposta dal D’Aquino e
dell’eccezione di inadempimento spiegata dalla Congregazione
ai sensi dell’art. 1460 c.c., quest’ultima avesse solo l’onere
dell’allegazione dell’altrui inadempimento, spettando al
creditore la dimostrazione del proprio adempimento, si è,
quindi, attenuta ai predetti principi.
3.Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte,

10

l’insufficiente e/o comunque illogica motivazione su di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il
primo motivo dell’appello principale sul rilievo che l’appellante
ha effettuato nell’atto di appello un richiamo soltanto generico

l’adempimento della sua obbligazione, ma non ha spiegato,
sotto il profilo della pertinente disamina tecnica dei dati, perché
questa non meglio precisata documentazione avrebbe dovuto
essere considerata, al di là della terminologia utilizzata per
denominare gli elaborati progettuali predisposti, come progetto
esecutivo, non essendo stato esplicitato, sotto il profilo
strettamente tecnico, per quale ragione tali elaborati
possiederebbero i requisiti di un progetto esecutivo, vale a dire
un progetto che contenga tutti gli elementi necessari
all’individuazione dello sviluppo completo e dettagliato
dell’opera. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la
corte d’appello non ha spiegato in alcun modo per quale motivo
gli elaborati tecnici acquisiti agli atti del processo non potessero
essere considerati come una progettazione esecutiva, specie se
si considera che, nell’atto di appello, aveva espressamente
dedotto di aver predisposto e fornito alla ditta appaltatrice tutta
la documentazione progettuale valida e sufficiente ai fini
dell’esecuzione delle opere, tanto è vero che le opere sono state
eseguite e consegnate alla Congregazione e che i lavori in
variante richiesti dalla stessa, alla data del 10/1/2001, quando
l’incarico al D’Aquino è stato revocato, sono stati portati quasi
ad ultimazione, sicché, al di là della terminologia utilizzata per
denominare gli elaborati progettuali predisposti dall’arch.
D’Aquino, depositati ai fini urbanistico-edilizi presso il Comune
di Guidonia e consegnati all’impresa appaltatrice, essi erano
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

alla documentazione progettuale che avrebbe provato

11

idonei ai fini dell’esecuzione delle opere, poiché, in mancanza di
precise e dettagliate previsioni progettuali, nessuna opera si
sarebbe mai potuta realizzare. La corte d’appello, quindi, ha
concluso il ricorrente, non ha spiegato le ragioni per le quali ha
ritenuto di dare rilievo soltanto alla qualificazione formale del

da parte del committente.
4.Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art.
342 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appellante,

“al fine di

demolire la motivazione posta a sostegno della decisione
impugnata, nel quadro dell’applicazione dell’articolo 342 c.p.c.,
… avrebbe dovuto fornite gli elementi necessari a spiegare
perché il progetto da lui depositato, contrariamente a quanto
ritenuto dal tribunale, dovesse essere considerato completo e
dettagliato”, in tal modo ravvisando, nella mancata allegazione
dei documenti attestanti la natura esecutiva del progetto, il
mancato rispetto dell’art. 342 c.p.c., che attiene, però, non alla
eventuale carenza documentale e non incide sulla norma
relativa alla specificità dei motivi d’appello.
5.Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,
l’insufficiente e/o comunque illogica motivazione su di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di non
poter convenire con l’appellante lì dove questi ha affermato che
la documentazione progettuale avrebbe dovuto essere
considerata alla stregua di un progetto esecutivo per il fatto
stesso che l’opera era stata in definitiva portata a termine, in
tal modo dissimulando un palese salto logico, posto che
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

progetto e non all’avvenuta esecuzione delle opere senza rilievi

12

“l’esecuzione dell’opera non dimostra affatto l’adeguatezza del
progetto, tanto più ove si consideri che la medesima opera è
stata portata a termine in ritardo ed a seguito di varianti”.

La

corte, infatti, ha sostenuto il ricorrente, non ha fornito alcuna
motivazione per giustificare il suo assunto, posto che, come

sono state ultimate e consegnate alla Congregazione, al pari di
quelle relative alla parte dell’edificio della Congregazione adibito
a scuola materna, mentre le varianti sono state commissionate
direttamente all’impresa esecutrice senza la partecipazione del
direttore dei lavori, per esigenze sopravvenute alla stipula del
contratto di appalto e non riconducibili a carenze riscontrate
nella progettazione esecutiva predisposta dal ricorrente.
6. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminare
congiuntamente, sono fondati, per quanto e nei limiti di seguito
esposto. La corte d’appello di Roma ha, in sostanza, ritenuto
che il saldo del compenso per l’attività di progettazione e
direzione dei lavori svolta dall’arch. D’Aquino non fosse dovuto
per non avere questi dimostrato, attraverso la produzione in
giudizio di “un progetto espressamente qualificato esecutivo”,
l’adempimento della propria prestazione, non potendo a tal fine
rilevare né la documentazione invocata, non avendo il D’Aquino
esplicitato, sotto il profilo strettamente tecnico, per quale
ragione tali elaborati possiederebbero i requisiti di un progetto
esecutivo, vale a dire un progetto che contenga tutti gli
elementi necessari all’individuazione dello sviluppo completo e
dettagliato dell’opera, né il compimento e la consegna delle
opere commissionate, posto che “l’esecuzione dell’opera non
dimostra affatto l’adeguatezza del progetto”. In realtà, quando
la prestazione professionale includa, oltre alla progettazione di
un edificio, anche la direzione dei lavori, il compenso per la
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

dedotto nell’atto di appello, le opere inizialmente commissionate

13

redazione del progetto esecutivo non può essere escluso
quando i lavori siano stati eseguiti in quanto tale circostanza
postula l’avvenuto sviluppo in senso esecutivo dell’originario
progetto di massima (Cass. n. 19492 del 2008, la quale ha
cassato la sentenza di secondo grado che aveva escluso tale

presentati al Comune, nonostante l’esecuzione delle
costruzioni). Il progetto esecutivo costituisce, infatti, un
presupposto indispensabile della realizzazione di un edificio e la
sua esistenza non può essere conseguentemente negata
laddove l’opera sia stata realizzata. Pertanto, nel caso, come
quello di specie, nel quale la prestazione professionale abbia
incluso, oltre alla progettazione di un edificio, anche la direzione
dei lavori per la sua costruzione, il compenso per la redazione
del progetto esecutivo non può essere escluso se i lavori siano
stati, in fatto, eseguiti, giacché tale circostanza postula
l’avvenuto sviluppo in senso esecutivo dell’eventuale originario
progetto solo di massima del professionista che ne fissava le
linee essenziali. La sentenza impugnata, quindi, dando esclusivo
rilievo alla mancata predisposizione di un formale progetto
esecutivo e non anche al fatto che le opere commissionate sono
state, in fatto, eseguite, non ha fatto, evidentemente, buon
governo dei principi esposti.
7.11 ricorso deve’essere, quindi, accolto e la sentenza
impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo
esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

8.Gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il
secondo ed il quarto motivo; assorbiti gli altri; cassa, in
1
Ric. 2013 n. 4310 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

voce di compenso a causa della non esecutività dei progetti

14

relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio,
per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di
Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 7 marzo 2018.

Dott. Giuseppe Don giacomo

Dott. ,V

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

anna

Il Pr sidente

Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA