Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

BRUNILDE SPA, in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore, incorporante la

società IMMOBILIARE NUOVA TARTAGLIA SRL (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato

ANTONELLI MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMELLA SARA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 14/01/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili;

Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n.

18397/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 355/47/2006 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Immobiliare Nuova Tartaglia srl” – ed ha così annullato il silenzio rifiuto sull’istanza 9.9.2003 con cui la società contribuente ha chiesto la corresponsione degli interessi sul rimborso -mediante procedura accelerata ex comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis – del credito IVA esposto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 1987 (depositata il 5.3.1988), oltre agli interessi sugli interessi maturati fino alla data del rimborso, credito che era stato poi effettivamente rimborsato il 21.3.1995 nella sola sorte capitale.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che fosse da respingere l’eccezione di prescrizione riproposta dall’Agenzia in considerazione del fatto che il dies a quo della prescrizione decorre dalla data in cui è avvenuta la restituzione del capitale, atteso che solo da quel momento “il contribuente viene a conoscenza del mancato pagamento dei suddetti interessi … nonchè il tasso da applicare e il periodo di ritardo nel pagamento del capitale”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo dei tre motivi di impugnazione (rubricato come:

“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, artt. 2935, 2946 c.c., comma 1, D.L. n. 417 del 1992, art. 16, comma 2, L. n. 350 del 2003, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, assistito da adeguato quesito) l’Agenzia lamenta l’errata applicazione della disciplina in materia di prescrizione del diritto al pagamento degli interessi, appunto perchè il dies a quo di detta prescrizione è stato fatto decorrere dalla data della restituzione del capitale, anzicchè dalla data della dichiarazione in cui era stato esposto il credito. Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte:” In tema di IVA, il credito del contribuente per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze di imposta versata che costituisce obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella relativa al capitale, decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento dei rimborsi (secondo il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 16, conv.

nella L. n. 66 del 1992), cioè dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis), e si prescrive, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito del contribuente, indicato nella dichiarazione annuale IVA, si consolida, essendo decorsi due anni senza che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento; quando invece il contribuente abbia richiesto il rimborso accelerato, ai sensi dell’art. 38 bis cit., comma 2 e siano state adempiute le relative formalità, il credito diviene esigibile il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, decorrendo pertanto sia gli interessi, che la prescrizione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25717 del 09/12/2009).

Nella specie di causa è pacifico tra le parti che si sia trattato di procedura accelerata, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 38 bis, e perciò non vi è ragione di supporre che la decorrenza della prescrizione (decennale) possa essere diversa da quella corrispondente alla data del novantesimo giorno dopo la data di presentazione della dichiarazione annuale, sicchè deve concludersi che il relativo credito per interessi si è estinto, e che nell’estinzione resta coinvolta anche la pretesa (accessoria) relativa agli interessi sugli interessi maturati fino alla data del rimborso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, e solo la parte intimata ha depositato memoria, i cui argomenti non possono essere condivisi;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e – decidendo nel merito- rigetta il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto. Condanna la parte intimata a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA