Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13027-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BETA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8987/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con il quale la parte contribuente lamentava l’omessa notifica dell’atto poichè notificato al sig. S.L. e non alla sig.ra Sc.Lu. nella qualità di liquidatore volontario, e conseguentemente annullava l’avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento di IRES ed altro per l’anno 2009;

considerato che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello sulla base di motivazioni analoghe alla sentenza appellata, affermando che “tra le parti è pacifico che alla data della notifica dell’avviso di accertamento il rappresentante legale non era più il sig. S. ma la sig.ra S. nella qualità di liquidatore volontario. Ne consegue che l’istanza di notifica è stata formata in maniera errata indicando quale rappresentante della Beta srl una persona diversa da quella effettiva. Dunque, la questione non è quella di verificare se il sig. S. possa essere o meno considerato quale persona addetta alla ricezione degli atti o se possa essere ritenuto collegato alla società, perchè l’atto è stato ex ante indirizzato ad un soggetto errato. La notifica in oggetto è, pertanto, del tutto inesistente poichè indirizzata verso un soggetto completamente diverso da quello che, secondo le risultanze del registro delle imprese, era il legale rappresentante”;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, e art. 145 c.p.c., in quanto la notifica alle persone giuridiche va fatta nel domicilio fiscale della società, coincidente con la sede sociale e pertanto la notifica effettuata presso tale sede a mani di soggetto qualificatosi quale legale rappresentante è valida;

considerato che in fattispecie analoghe la Cassazione ha sempre ritenuto la validità della notifica o comunque la sua sanabilità per raggiungimento dello scopo: quest’ultimo nella specie è stato raggiunto in quanto la parte contribuente ha poi proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento di cui ha contestato la validità della notifica e inoltre non ha prospettato le ragioni per le quali i vizi processuali denunciati avrebbero comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626);

considerato infatti che sono stati affermati i seguenti principi:

la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell’atto di gravame determina l’inesistenza dello stesso solo allorchè manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell’ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata (Cass. 13 settembre 2017, n. 21273) in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass. 21 ottobre 2016, n. 21865);

ritenuto dunque in particolare che, come evidenziato dal ricorrente, non assume rilievo, ai fini della sua validità, l’indicazione errata nell’istanza di notifica del nome del liquidatore volontario ma – come si è verificato nel caso di specie – l’effettiva notifica dell’avviso di accertamento presso la reale sede sociale a soggetto qualificatosi quale legale rappresentante della società;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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