Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28312-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio

dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, SILVANA NARDELLI;

– ricorrente –

contro

O.P., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2323/2018 della COME D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Verona, con sentenza del 30 maggio 2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza di O.P.; quest’ultimo, dopo aver stipulato con (OMISSIS) s.r.l. un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un’unita abitativa, aveva ottenuto dal Tribunale di Verona una sentenza, passata in giudicato, che dichiarava la nullità del negozio e condannava la promittente venditrice a restituirgli gli acconti versati;

2. la Corte d’appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., nel rilevare che la debitrice aveva contestato soltanto in fase di impugnazione il superamento della soglia di fallibilità quanto all’attivo patrimoniale, riteneva che non vi fosse prova dell’esistenza di un errore nell’appostazione all’attivo del valore dell’immobile residuo e, preso atto della conclamata insolvenza in cui versava la compagine, rigettava l’impugnazione proposta;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza;

gli intimati O.P. e fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 1 L. Fall., 2424 e 2426 c.c., in quanto la Corte di merito, con motivazione apparente e contraddittoria, avrebbe ritenuto di valutare la posta dell’attivo patrimoniale costituita da un immobile secondo i formali risultati di bilancio, fondati sui valori di mercato, anzichè in base al suo reale costo storico;

4.2 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della decisione poichè la stessa avrebbe negato valore probatorio alla perizia di stima giurata prodotta dalla reclamante con una motivazione inconciliabile e apparente, confondendo la rideterminazione dell’attivo patrimoniale richiesta in base al costo storico con una rideterminazione in base a un nuovo valore di mercato del bene stesso; in questa prospettiva la Corte distrettuale avrebbe scorrettamente percepito il contenuto della perizia prodotta, commettendo un errore censurabile in sede di legittimità a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

4.3 il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost., là dove la Corte distrettuale aveva ritenuto non assolto l’onere della prova in capo alla reclamante e negato l’ammissione di un consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la sussistenza o meno del parametro di cui all’art. 1 L. Fall., lett. a);

nel contempo il mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte territoriale e dell’adozione di una motivazione inadeguata e apparente nella parte in cu era stato invocato il principio di presunzione di veridicità dei bilanci;

5. ritenuta l’opportunità che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre statuire.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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