Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19549 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35023-2019 proposto da:

L.M.E., domiciliato ex lege in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO TACCHI VENTURI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONA INTERNAZIONALE VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3237/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L.M.E., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

E richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere fuggito dalla propria città perché ricercato dai Talebani dai quali era stato rapito poiché, mentre lavorava nella propria officina, aveva visto delle armi nel loro veicolo. Espose che, pur avendo provato a sporgere denuncia, quest’ultima non era stata accettata essendo lui povero e avendo la polizia timore dei Talebani. Decise dunque di fuggire e, dopo aver attraversato numerosi Stati, giunse in Italia nel luglio 2015.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento L.M.E. ha proposto ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 che è stato rigettato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 ottobre 2017. Il giudice ha ritenuto che lo straniero non fosse credibile, ha inoltre escluso che nel luogo di provenienza fosse presente un conflitto armato e che egli si trovasse in uno stato di particolare vulnerabilità.

3. L.M.E. ha proposto appello ex art. 702-quater c.p.c. insistendo sulle domande di protezione sussidiaria e protezione umanitaria e lamentando l’erronea interpretazione delle dichiarazioni rese ed il mancato approfondimento della situazione geo politica del paese d’origine.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 3237 del 1 agosto 2019 ha rigettato il ricorso ed in particolare ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del ricorrente in quanto vago, lacunoso e privo di riscontri. La Corte ha ritenuto del tutto incomprensibili e complessivamente inconciliabili, alcuni particolari del racconto, come il rifiuto della denuncia da parte della polizia esclusivamente basata sul censo del ricorrente, le ragioni del presunto rapimento e le modalità di fuga;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria in mancanza di un conflitto armato nella zona di provenienza. Dalle fonti consultate è infatti emerso che solo alcune delimitate zone dello Stato (OMISSIS), caratterizzate da rilevante presenza talebana, sono tutt’oggi pericolose, mentre nel resto del territorio, ed in particolare nel luogo di provenienza del richiedente, non emergono situazioni di violenza indiscriminata non controllabile dall’autorità statale;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità a ciò anche alla luce dell’inattendibilità del racconto che non consente di valorizzare la storia personale del richiedente. Quanto al disturbo ansioso-depressivo diagnosticato nel certificato medico del 2017, si tratta di una patologia che non richiede particolari cure mediche specialistiche in Italia e, pertanto, non è ostativo al rimpatrio.

4. Avverso detta sentenza, L.M.E. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti relativamente alla domanda di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C). Si duole del fatto che la Corte d’Appello, nel giudizio di credibilità circa la vicenda narrata, non abbia adeguatamente tenuto in considerazione che l’impossibilità di L.M.L. di fornire ulteriori dettagli e spiegazioni fosse strettamente legata alla dinamica del rapimento.

Inoltre la Corte avrebbe errato nel ritenere inverosimile la mancata protezione da parte della polizia.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ritiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere veritiere le vicende narrate, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avendo rilasciato, nelle diverse sedi, dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie.

I due motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili in quanto mirano ad una mera rivalutazione del percorso logico-giuridico posto dalla Corte d’Appello a fondamento del giudizio di credibilità della vicenda narrata non censurabile in questa sede.

Secondo il più recente orientamento di questa Corte il giudizio di credibilità del richiedente asilo non deve essere condotto atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata (Cassa. sez. III n. 22527 del 16 ottobre 2020). Ne consegue che, allorquando il giudice del merito abbia svolto una valutazione globale della vicenda e fornito adeguata motivazione delle ragioni che non ne consentano la credibilità, tale decisione non potrà essere sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie il giudice del merito ha, inoltre, attivato la cooperazione istruttoria secondo i principi della nostra giurisprudenza.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “carenza di motivazione per non aver correttamente valorizzato i fatti di causa, relativamente alla domanda di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la situazione complessiva dell’odierno ricorrente ed in particolare il rapporto tra il livello di integrazione nel territorio italiano (nel quale risiede stabilmente da ormai tre anni) e la compromissione dei diritti che subirebbe nel caso di rientro nel paese d’origine.

Il motivo è fondato.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 13096/2019).

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel territorio italiano e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese d’origine: giudizio che, pertanto, dovrà basarsi sulle caratteristiche del caso concreto, onde evitare generalizzazioni. In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).

Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello non si è attenuta ai predetti principi, né ha effettuato una valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel territorio italiano e la situazione soggettiva cd oggettiva del richiedente nel paese d’origine.

6. Pertanto la Corte respinge il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte respinge il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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