Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19548 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21394-2013 proposto da:

M.T.C., C.E. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLO SALVATORE PUTZU,

VITTORIO PERRIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.D. LOMBARDINI DISCOUNT (già L.D. SARDEGNA SRL) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE VALERIANO BONIFACIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2013 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI –

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 26/06/2013 R.G.N. 64/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato BONIFACIO DAVIDE VALERIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 180/2013, depositata il 26/6/2013, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento del gravame di L.D. Lombardini Discount (già L.D. Sardegna) S.r.l. e in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, respingeva la domanda con la quale M.T.C. aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento intimatogli con telegramma del (OMISSIS) a motivo di ripetuti accessi agli archivi di posta elettronica di superiori gerarchici e di un collega tramite il PC di proprietà dell’azienda e allo stesso consegnato per esclusive finalità di lavoro.

La Corte di appello, respinti i rilievi formali alla contestazione disciplinare, che valutava non generica nè indeterminata, riteneva provati i fatti posti a sostegno del recesso, sulla scorta del comportamento tenuto dal dipendente e delle deposizioni assunte (in particolare, di quella del tecnico informatico che aveva avuto in consegna il PC, peraltro su richiesta di intervento proveniente dallo stesso M.), senza necessità di una consulenza tecnica, e l’idoneità degli stessi fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M., affidandosi a quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434 e 436 bis c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che la Corte territoriale, pur avendo dato atto nella parte espositiva della sentenza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, avrebbe completamente trascurato di pronunciarsi sul punto.

Il motivo è da ritenersi inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, esso difetta di specificità, prospettando contestualmente una pluralità di censure, anche in chiara antitesi tra loro (quali la violazione degli artt. 434 e 436 bis e l’omissione di pronuncia, peraltro non assistita da alcun riferimento all’art. 112 c.p.c. e, trattandosi tipicamente di error in procedendo, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4: cfr. ex multis Cass. 17 dicembre 2009 n. 26598).

Ove, poi, dovesse ritenersi che la censura sostanziale svolta con il motivo in esame, al di là della sua divergente rubrica, sia proprio quella di omessa pronuncia, allora è da rilevare che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto, ha avuto presente l’eccezione di inammissibilità dell’appello, secondo ciò che emerge dalla sentenza (cfr. “svolgimento del processo”, pag. 3, terzultimo capoverso), e, sia pure con pronuncia implicita, ritenuto di disattenderla, dando corso all’esame delle ragioni di gravame e prendendo posizione su di esse.

Si richiama, d’altra parte, a questo proposito Cass. 5 febbraio 2014 n. 2631, per la quale “l’inammissibilità dell’appello, per la mancata esposizione degli elementi di fatto e per la genericità delle censure, ove sia stata esclusa dal giudice d’appello, non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, nè può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all’art. 378 c.p.c., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’attò.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, si sostanzia nella denuncia di un vizio di motivazione secondo lo schema normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 26/6/2013 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, al contrario, il ricorrente muove alla Corte territoriale la critica di essere incorsa in una molteplicità di errori di percezione e di valutazione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 17) e, più in generale, di “malgoverno” del materiale probatorio, critica ora non più consentita dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale – come precisato nelle sentenze richiamate – configura un assetto del vizio “motivazionale” del tutto nuovo e diverso rispetto al precedente.

A tale rilievo non sfuggono neppure le censure rivolte alla sentenza impugnata con riferimento alle due circostanze della proprietà del PC (se aziendale o del M.) e dell’identità tra il personal computer consegnato da quest’ultimo e quello fatto avere al tecnico per l’intervento: circostanze che – come risulta dalla motivazione (cfr. sentenza, pag. 5, ove, tra l’altro, si dà atto della consegna del computer all’amministratore e non al C., nonchè pag. 6, ultimo capoverso, e pag. 7), e a tacere della non dimostrata “decisività” della prima di esse, stante la sostanziale indifferenza della proprietà dello strumento nei confronti di un addebito di illecita intrusione nell’altrui corrispondenza elettronica – hanno formato oggetto, entrambe, di specifico esame da parte della Corte di appello, in definitiva dolendosi il ricorrente che il giudice di merito abbia diversamente ricostruito i fatti di causa e sia pervenuto a soluzioni difformi da quelle prospettate.

Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 11 e dell’art. 615 ter c.p., il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il computer, tramite il quale vennero effettuati gli accessi agli archivi di posta elettronica di altri dipendenti della società, era un bene aziendale e non personale e che, in quanto tale, doveva essere utilizzato per ragioni di lavoro.

Anche il motivo in esame è da ritenersi inammissibile.

Non è dato, infatti, cogliere le ragioni, per le quali la sentenza, nella parte oggetto di censura, e cioè laddove ha accertato la natura di bene aziendale del computer e la sua conseguente ed esclusiva destinazione a strumento di lavoro, sia incorsa in violazione delle norme di legge denunciate.

Come più volte precisato da questa Corte, “il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 8 aprile 2002, n. 5024; conformi Cass. n. 4486/2003 e Cass. n. 187/2014).

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la genericità e la indeterminatezza della contestazione disciplinare.

Il motivo è infondato.

Secondo consolidato orientamento di legittimità, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve di conseguenza rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato (Cass. 15 maggio 2014 n. 10662). Conforme Cass. 30 marzo 2006 n. 7546, la quale ha precisato che l’accertamento della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata dal giudice di merito.

Su tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae alla censura in esame, avendo congruamente posto in rilievo come la condotta rilevante sul piano disciplinare e oggetto di contestazione fosse stata adeguatamente individuata sia nella sua natura, e cioè come “introduzione in altrui archivi di posta elettronica”, sia, più in dettaglio, attraverso l’indicazione “delle persone offese da detta introduzione”, così da porre il lavoratore in grado di svolgere le proprie difese, come, d’altra parte, effettivamente avvenuto (cfr. sul punto ricorso, pag. 3).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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