Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19548 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ALBORETO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 312/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/08,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili;

Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n.

18217/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma-sez. staccata di Latina ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 444/03/2005 della CTP di Latina che ha accolto parzialmente (e cioè limitatamente all’ammontare della sanzione) il ricorso della società contribuente -“Alboreto spa”, in fallimento – in riferimento ad atto di rettifica IVA, per l’anno d’imposta 1989, fondato sull’indebito utilizzo e contabilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da una terza società.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo corretta l’applicazione nel caso di specie del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 “tenuto conto delle argomentazioni difensive esposte dalla contribuente” e sull’assunto che “è rinvenibile al caso di specie la fattispecie riportata nel citato articolo”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il quinto motivo di censura (rubricato come: “Falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43, comma 3 (ora riproposto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), assistito da idoneo quesito, la ricorrente si duole della falsa applicazione della disposizione recata dal richiamato art. 13 che si applica a “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati” ovvero “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.

Il motivo di impugnazione è manifestamente fondato, è il più “liquido” in termini di agevole soluzione ed assorbe tutti gli altri.

Dando conto (a mezzo della trascrizione in ricorso) della apposita censura formulata in atto di appello e dell’esatto oggetto del thema decidendum nei gradi di merito, la parte ricorrente ha chiarito che con l’impugnato atto di rettifica è stato contestato alla società contribuente “l’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti”, fattispecie che è tutt’altra rispetto a quella che il giudice del grado di appello ha ritenuto di sussumere sotto l’ambito di applicazione del menzionato art. 13. Non vi è dubbio perciò che in tal modo il giudicante sia incorso in falsa applicazione della norma di legge, sicchè consegue che la pronuncia debba essere cassata, con rinvio della controversia ad altra sezione della stessa CTR, onde riesamini il merito della lite.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, che le spese di lite posso essere regolate in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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