Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19548 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12298-2018 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA
5, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MERCURIO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ADOLFO LARUSSA, FRANCESCO GRANDE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 2771/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di CATANZARO, depositata
il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Considerato che il contribuente impugnava il silenzio-rigetto relative ad un’istanza di rimborso IRPEF;
considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva tale ricorso in quanto l’Ufficio non aveva contestato quanto dedotto dalla parte privata;
considerato che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello sulla base delle stesse motivazioni della sentenza appellata;
considerato che la Cassazione, con sentenza 22 dicembre 2016, n. 26736, cassava con rinvio affermando il principio in forza del quale la mancata contestazione delle deduzioni della parte privata vale a ritenere verificatisi i fatti dedotti ma non a qualificarli giuridicamente nel senso proposto dalla parte;
considerato che la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello, affermando che “in applicazione del principio affermato dalla cassazione occorre riformare la sentenza di primo grado e confermare il rigetto del rimborso. Infatti, il contribuente non ha argomentato le ragioni che legittimano il diritto al rimborso stesso”;
che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti perchè la sentenza ha ignorato le argomentazioni delle parti;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione degli artt. 112,115,132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per assenza di motivazione;
ritenuto preliminarmente che dal punto di vista della coerenza logico sistematica e dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. debba essere preliminarmente trattato il secondo dei motivi di ricorso;
ritenuto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);
ritenuto che nella specie non può dirsi rispettato il suddetto “minimo costituzionale” in quanto la motivazione della CTR, laddove afferma che “in applicazione del principio affermato dalla cassazione occorre riformare la sentenza di primo grado e confermare il rigetto del rimborso. Infatti, il contribuente non ha argomentato le ragioni che legittimano il diritto al rimborso stesso”, non può che definirsi come “incomprensibile”;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del secondo motivo e assorbito il primo, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019