Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19548 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. un., 15/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 15/09/2010), n.19548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesc – Presidente di sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27900/2009 proposto da:

REGIONE CAMPANIA ((OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLI 29, presso la Sede della Regione stessa, rappresentata e difesa

dagli avvocati BARONE Edoardo, BUONDONNO LIDIA, LACATENA MASSIMO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL SEMINARIO 113-116, presso lo studio dell’avvocato VISONE

Lodovico, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

ASS.TRA. ASSOCIAZIONE TRASPORTI ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 81, presso lo Studio Legale MALENA & Associati,

rappresentata

e difesa dall’avvocato MALENA MASSIMO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 4683/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Massimo MALENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 luglio 2009 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’ appello del C.S.T.P. avverso la sentenza del TAR Campania di rigetto della domanda di condanna della Regione Campania alla corresponsione di compensazioni economiche, previste dal Regolamento CEE n. 1191/1969 – come modificato dal Regolamento 1893/1991 – per gli oneri e svantaggi economici sopportati per il servizio pubblico svolto negli anni 1997 – 2002 (quantificati in Euro 14.545.946) avanzata dall’impresa concessionaria regionale del servizio di trasporto pubblico di persone su linee automobilistiche, ha dichiarato il diritto alla relativa corresponsione – da determinare dall’amministrazione – ritenendo che la pretesa della società scaturisce dal Regolamento comunitario ed ha consistenza di diritto soggettivo perchè volta a ristorare i costi sostenuti per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, indipendentemente dal raggiungimento di posizioni di equilibrio di bilancio, a differenza della erogazione di contributi pubblici ex L. n. 151 del 1981, e senza che tale norma comunitaria trovi, ostacoli nell’integrazione con il diritto interno – L. n. 59 del 1997, art. 4, comma 4, e D.Lgs. n. 422 del 1997, con cui lo Stato Italiano ha stabilito che i contratti di servizio pubblico devono esser stipulati con l’obbligo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico – avendo lo scopo di non alterare il regime concorrenziale nel settore del trasporto passeggeri anche a livello locale.

Impugna questa decisione la Regione Campania per motivi di giurisdizione, cui resistono le società ASS.TRA e C.S.T.P. La società ASS.TRA ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rilievo delle resistenti di giudicato sulla giurisdizione per non aver la Regione Campania proposto appello nè autonomo nè incidentale avverso la sentenza di merito del TAR, e perciò implicitamente affermativa della giurisdizione, essendosi limitata soltanto ad eccepire, in comparsa di costituzione in appello, il difetto di giurisdizione è fondato perchè, come ripetutamente affermato – S.U. 24883/2008, 14889/2009 – le nullità, anche insanabili – fra le quali rientra il difetto di giurisdizione – possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, la cui disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità. Pertanto qualora il TAR, pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata proponendo appello – come pacificamente avvenuto nella fattispecie – il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito interno sulla giurisdizione non impedito dalla proposizione della questione – autonoma – della giurisdizione in via di eccezione in comparsa di risposta dall’appellato, essendo preclusa per acquiescenza.

La ricorrente, soccombente, va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore delle resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Regione Campania a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore delle società ASS.TRA e C.S.T.P., che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

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