Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19548 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35022-2019 proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

TACCHI VENTURI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2610/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.A., cittadino nigeriano dell'(OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

d) In via ulteriormente subordinata chiese il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3.

A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal paese a seguito dell’aggressione e delle minacce ricevute per aver rifiutato di aderire ad una setta criminale. Non sentendosi al sicuro decise di abbandonare il paese giungendo dapprima in Niger, poi, in Libia ed infine in Italia nel luglio 2015.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.A. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Venezia che ritenendo non attendibile la vicenda descritta dal richiedente ed insufficiente il materiale probatorio allegato, con ordinanza del 28.06.2017, rigettò l’impugnazione.

3. A.A. ha impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia lamentando l’omessa analisi dell’effettivo contesto di provenienza del richiedente nonché delle ragioni di abbandono del paese.

Con sentenza n. 2610 del 21 giugno 2019, la Corte d’Appello di Venezia, ha respinto la domanda di A.A. ed in particolare ha ritenuto:

a) inattendibile la vicenda narrata dal richiedente asilo essendo del tutto generico e privo di dettagli il racconto relativo all’aggressione subita dai membri della setta, alle attività ed obiettivi dalla stessa perseguiti, alle ragioni del suo reclutamento e alla conseguente fuga dal paese;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni prospettate dal ricorrente a fondamento dell’abbandono del paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione e non essendo ravvisabili attuali e concreti pericoli di persecuzione nel caso di rientro nel proprio territorio;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, non risultando che il territorio dell'(OMISSIS) sia caratterizzato da tensioni interetniche e religiose e neppure da una situazione di conflitto armato generalizzato da cui possa derivare, in caso di rimpatrio, una minaccia grave ed individuale per la vita del richiedente;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non avendo il richiedente fornito alcuna prova dei seri motivi di carattere umanitario, seppur transitori, che non consentano il rientro nel paese d’origine. Quanto alle prospettive di integrazione nel territorio italiano esse non possono assumere rilevanza in mancanza del diritto di soggiornarvi;

e) inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto d’asilo ex art. 10 Cost., comma 3 non essendo rinvenibili misure alternative ai tre istituti elaborati in attuazione del predetto disposto costituzionale.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.A. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver la Corte d’Appello omesso di valutare la situazione complessiva del richiedente e la compromissione dei diritti umani che egli subirebbe in caso di rientro nel proprio paese che sono elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020).

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

Inoltre, in tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020). Ebbene nel caso di specie il giudice dell’appello ha omesso di effettuare tale comparazione.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 116 c.p.c., comma 1; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. La Corte d’Appello non avrebbe applicato il sistema probatorio attenuato previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ritenendo inattendibile quanto narrato dal richiedente pur avendo egli compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda ed avendo egli prodotto un articolo della stampa attestante l’esistenza della setta.

5.3 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per non aver la Corte d’Appello interpretato correttamente le fonti internazionali circa le condizioni sociopolitiche dell'(OMISSIS), nonché per aver utilizzato fonti informative non idonee.

Secondo il ricorrente, infatti, tanto il rapporto EASO, quanto quello di Amnesty International richiamati dal Collegio confermano la presenza di numerosi episodi di scontri e violenza nella zona di provenienza del richiedente asilo. Inoltre la Corte non avrebbe preso in considerazione il rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo il quale descrive lo (OMISSIS) come uno dei più violenti del (OMISSIS) su base pro capite, con l’aumento di episodi di violenza e associati decessi.

Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione sono infondati.

Innanzitutto occorre precisare che in tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perché non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tale ultimo senso, invece, Cass. Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Infatti, in tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso Peto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità insussistenza dell’obbligo di cooperazione.

Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione). Nel caso di specie il giudice della Corte territoriale si è attenuto ai predetti principi facendo riferimento a delle fonti adeguate (UNHCR e Amnesty International del 2016 e 2018 (cfr. pag. 6 e 7 sentenza impugnata.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinge il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinge il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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