Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19547 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12038-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.T.S. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANNEO LUCANO 52,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GARZILLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 152/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma semplicemente la copia conforme dei pieghi raccomandati consegnati alle Poste;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, in quanto, secondo Cass., SU, n. 13452 del 2017, l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, attesta validamente che la spedizione dell’appello è avvenuta il 20 aprile 2017, mentre il termine ultimo per impugnarla era il 24 aprile 2017;

considerato che con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 22,38,51,53, nonchè degli artt. 115 e 149 c.p.c. in quanto ciò che conta, ai fini della tempestività dell’appello, è la presentazione dell’atto alla Posta mentre non rilevano le successive fasi di “accettazione” o “lavorazione” presso il centro postale;

considerato preliminarmente, con riferimento alle eccezioni contenute nel controricorso, che il ricorso per cassazione risulta notificato a ADER – Agenzia delle entrate riscossione quale successore di Equitalia sud s.p.a. e in ogni caso la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell’atto di gravame determina l’inesistenza dello stesso solo allorchè manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell’ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata (Cass. 13 settembre 2017, n. 21273); inoltre il contribuente non ha prospettato le ragioni per le quali i vizi processuali denunciati avrebbero comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626);

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato;

considerato infatti che questa Corte ha affermato che: nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163), e che pertanto, risultando nella specie agli atti non solo le cartoline di ricevimento (che comunque attestano che l’appello è stato comunicato alla controparte) ma anche l’elenco delle raccomandate spedite – che ha quale destinatario la I.T.S. s.r.l. in liquidazione – il cui timbro dell’Ufficio postale reca la data leggibile del 20 aprile 2017, cosicchè risulta che l’appello è stato proposto in tempo, dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 24 ottobre 2016) era il 24 aprile 2017;

considerato in particolare che l’elenco delle raccomandate contenente l’indicazione della parte contribuente e di una data coerente con un appello tempestivo avverso la sentenza impugnata costituisce sicura prova della riferibilità della notifica all’odierno procedimento, a prescindere dalla presenza o meno – nella distinta di spedizione – dell’importo da pagare (circostanza irrilevante ai fini della validità della notifica);

che quindi, ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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