Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19547 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19547

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8446/2013 R.G. proposto da:

Associazione Cà del Diavolo, M.D., F.M.,

rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Cimini e Elio Ludini, con

domicilio eletto in Roma, via Alberico II 53, presso lo studio

dell’avv. Elio Ludini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 11/19/12, depositata il 6 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr) ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole per la contribuente, in relazione a un avviso di accertamento, con il quale si contestava all’Associazione Cà del Diavolo”, nella persona del legale rappresentante M. e di F.F., quest’ultima quale socia, l’assenza della struttura associativa, con il conseguente recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati, oltre a violazioni formali e sostanziali in materia di imposte sui redditi e di Iva;

– i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di una pluralità di motivi, illustrati con memoria, con il primo dei quali si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 212 del 2000, art. 7;

– si rimprovera alla Ctr di non avere accertato che l’atto impositivo era carente di motivazione, in quanto non erano state allegate, nè messe a disposizione dei contribuenti, le verbalizzazioni delle dichiarazioni di terzi (associati e membri del consiglio direttivo, sentiti dalla Guardia di Finanza) sulle quali si fondava la pretesa fiscale;

– sul punto la Ctr ha argomentato che l’atto impositivo era stato congruamente motivato, osservando in particolare che le dichiarazioni dei terzi, cui particolarmente si riferisce il motivo, erano state dettagliatamente riassunte sia nel processo verbale di constatazione e sia nell’avviso di accertamento;

– in tale giudizio non c’è all’evidenza alcuna violazione di legge, poichè le singole norme di imposta consentono che gli atti richiamati nell’avviso di accertamento (motivazione per relationem) possano non essere allegati se l’atto ne riproduce il contenuto essenziale;

– la Ctr ha ritenuto che l’avviso sul punto rispondesse a tali requisiti, per cui la valutazione andava semmai censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– nell’ambito di tale motivo, rubricato in modo esclusivo sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è poi dedotto un ulteriore vizio del provvedimento che la Ctr non avrebbe colto;

– precisamente si rimprovera alla Ctr di non avere rilevato che l’avviso di accertamento, dopo avere rinviato in termini adesivi al processo verbale di constatazione, esponeva poi elementi contrastanti con esso: in particolare il verbale aveva configurato l’esistenza di una ditta individuale, mentre l’avviso di accertamento aveva ritenuto sussistente l’ipotesi di una società di fatto;

– tale deduzione è inammissibile, perchè, sotto il profilo della violazione di legge, deduce un vizio di motivazione della sentenza, che, in ogni caso, non sussiste, avendo la sentenza dato adeguata e coerente spiegazione della diversa ricostruzione operata con l’atto impositivo rispetto a quella inizialmente ipotizzata dai verbalizzanti;

– con un ulteriore motivo di ricorso, rubricato come 1 bis, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’avviso di accertamento a causa della contraddittorietà della motivazione;

– che con il motivo si deduce sotto un diverso profilo la medesima questione sopra esaminata del contrasto fra processo verbale di constatazione e avviso di accertamento: da un lato, l’Amministrazione Finanziaria ha motivato l’atto impositivo per relationem, con riferimento al processo verbale di constatazione, dall’altro, se n’è distaccata, dando alla vicenda una ricostruzione diversa;

– il motivo è doppiamente infondato: in primo luogo, perchè la sentenza ha pronunciato sulla questione, ritenendo la contraddizione inesistente, e in secondo luogo, perchè il tipo di censura a cui è riferita l’omissione, laddove riscontrato positivamente dai giudici d’appello, avrebbe comportato, per ciò solo, un esito del giudizio favorevole per i contribuenti, senza esame del merito;

– pertanto, nel momento in cui i giudici d’appello hanno esaminato il merito della pretesa impositiva, confermando l’avviso di accertamento impugnato (questa è l’espressione che persino si legge nel dispositivo), hanno rigettato ogni deduzione incompatibile con la decisione assunta, prima fra tutte quella con la quale i contribuenti avevano negato la legittimità dell’atto sotto il profilo formale;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per avere ordinato l’acquisizione di documenti, in particolare dei processi verbali di acquisizione di informazioni redatti nei confronti degli associati a “Cà del Diavolo”, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 degli artt. 210-213 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè non chiarisce se e in che termini la relativa eccezione fu proposta nella pubblica udienza tenutasi dopo tale acquisizione innanzi alla Ctr;

– infatti, il vizio processuale derivante dall’illegittimo esercizio del potere istruttorio in questione (cui sembra doversi ricollegare anche la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.), interferendo in materia rimessa al potere dispositivo delle parti (allegazione dei fatti e deduzione delle prove rappresentative degli stessi), integra una mera nullità relativa, la cui contestazione è rimessa alla esclusiva iniziativa della parte interessata, che è tenuta a denunciarla nella prima udienza o nel primo atto difensivo utile, e bene può anche rinunciarvi espressamente o tacitamente (art. 157 c.p.c., comma 3, n. 3) (Cass. n. 20972/2015);

– conseguentemente, la parte che intenda denunciare un vizio del genere ha l’onere, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di mettere la Corte nelle condizioni di effettuare la relativa verifica;

– a maggior ragione il rilievo del difetto di autosufficienza vale per il terzo motivo di ricorso, con cui, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, violazione ravvisata nel fatto che il giudice, dopo aver disposto in esito a trattazione in camera di consiglio l’acquisizione documentale, aveva sì ammesso la trattazione della causa in pubblica udienza richiesta dai contribuenti, limitando tuttavia la discussione al solo fine di controdedurre sulla documentazione acquisita: la parte giudica tale limitazione illegittima, essendo il procedimento regredito a una fase precedente, con conseguente diritto delle parti di discutere l’intera causa;

– come anticipato, il motiva pecca di autosufficienza, perchè non precisa se e in che termini la questione fu sollevata davanti alla Ctr e la riposta avutane dalla parte;

– con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la nullità della sentenza per motivazione insufficiente circa un fatto decisivo per il giudizio: in particolare la sentenza è censurata per ritenuto che l’ente non avrebbe la natura di associazione, ma di società di fatto esercente un’attività commerciale;

– il motivo è inammissibile, essendo evidente che i ricorrenti non indicano alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato dalla Ctr, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, ma denunciano in blocco la valutazione compiuta dai giudici d’appello, proponendone una diversa;

– sul punto è sufficiente richiamare il principio secondo il quale “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. S.U. n. 13045/1997; conf. Cass. n. 17477/2007);

– con l’ulteriore motivo di ricorso (rubricato come 4-bis), sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sotto il profilo della motivazione contraddittoria, si censura la sentenza per avere la Ctr riconosciuta raggiunta la prova della esistenza di una società di fatto con un solo socio:

– il passaggio della sentenza, nella quale è ravvisato il dedotto vizio motivazionale, è il seguente: “infine per quanto concerne le controdeduzioni relative all’insussistenza di una impresa esercitata in forma di società di fatto, va dato atto che l’Agenzia, dopo avere appurato l’esistenza di una impresa, costituita da un autonomo centro d’interessi formato da un gruppo ristretto di persone, individuabile nel consiglio direttivo, ha operato in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1985, art. 5”;

– in verità non si comprende il senso della censura, posto che la gestione da parte del consiglio direttivo allude a una gestione compiuta da più persone, per cui la contraddizione motivazionale non sussiste;

– con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla istanza dei contribuenti di applicazione dell’aliquota agevolata sui proventi considerati ricavi imponibili e derivanti dall’attività del bar;

– il motivo è inammissibile, in quanto formulato con riguardo a una istanza proposta davanti alla Commissione tributaria di prima istanza, laddove le contribuenti avrebbero dovuto chiarire in quale atto processuale la relativa istanza fu proposta davanti alla Ctr;

– con il sesto e ultimo motivo si deduce, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla istanza di detrazione dell’Iva a credito assolta sugli acquisti e risultante dalle liquidazioni periodiche;

– il motivo è infondato, dovendosi ravvisare in relazione a tale aspetto una chiara ipotesi di rigetto implicito, essendo la detrazione incompatibile con il disconoscimento, operato dalla Ctr, della natura associativa dell’ente;

– infatti, come recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 6934/2017), lo svolgimento di attività commerciale intenzionalmente simulata dietro la forma associativa (omettendo di tenere la contabilità prescritta, di registrare le fatture e di presentar le dichiarazioni) compromette il funzionamento del sistema comune dell’Iva, in tal modo impedendo l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti;

– in conclusione, il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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