Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19546 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29784-2011 proposto da:

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO FEMIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MARI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4222/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2011, R.G. N. 4553/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato DOMENICO MARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4222 del 2011, rigettava l’impugnazione proposta da M.P., nei confronti del Ministero della difesa, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 761 del 19 gennaio 2009, depositata il 19 maggio 2009.

2. La ricorrente aveva adito il Tribunale deducendo di essere dipendente del Ministero della difesa e di avere contratto un’artrosi per causa di servizio, con esiti di artrodesi chirurgica per rizo-artrosi, riconosciuta dipendente da causa di servizio; che a causa di tale patologia aveva dovuto richiedere e fruire di un lungo periodo di malattia con assenza dal lavoro per 491 giorni; che il Ministero aveva applicato un’illegittima decurtazione della retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro, non ritenendo che la malattia sofferta dalla ricorrente dipendesse da causa di servizio.

La M. aveva chiesto di accertare l’efficacia retroattiva del decreto di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio; di accertare e dichiarare che le assenze dal luogo di lavoro, relative al periodo (OMISSIS), erano state determinate da patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio, e per l’effetto dichiarare il diritto della ricorrente a godere della retribuzione nella misura stabilita dall’art. 22 del CCNL 94/97; condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da accertare in corso di causa o eventualmente, da liquidare in via equitativa.

3. Il Tribunale condannava il Ministero della difesa a restituire alla dipendente la somma trattenuta di decurtazione dello stipendio per il periodo dal (OMISSIS), oltre accessori di legge.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la lavoratrice con un motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso il Ministero della difesa

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è prospettato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità nel merito e travisamento delle risultanze generiche. Errores in giudicando. Erroneità della decisione per inesatta individuazione della causa petendi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Deduce la ricorrente di aver chiesto in appello la parziale riforma della decisione di primo grado in ragione di un conflitto tra motivazione dispositivo che dava luogo a una parziale soccombenza.

La Corte d’Appello riteneva che la M. non avesse dedotto e dimostrato l’esistenza del proprio interesse ad agire e della conseguente necessità del ricorso ad una pronuncia giurisdizionale in relazione alla domanda di accertamento della retroattività del provvedimento con il quale veniva dichiarata la dipendenza della malattia da causa di servizio, avendo il Tribunale riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l’intera retribuzione prevista dall’art. 22 CCNL 94-97, nel caso in cui la malattia dipenda da causa di servizio.

Il giudice di secondo grado affermava che la M. non aveva prospettato quale ulteriore effetto – di difesa dei diritti della stessa e di concreta efficacia nell’ambito del rapporto di lavoro – poteva avere siffatta pronuncia di accertamento. Nè era stato allegato il tipo di danni che sarebbero derivati alla M. dalla decurtazione della retribuzione, limitandosi la M. a chiedere il risarcimento del danno, senza specificare in che cosa sarebbero consistiti i danni stessi, nè quale sarebbe stato il nesso eziologico tra la condotta dell’amministrazione e i danni derivanti alla dipendente.

La ricorrente con l’odierno motivo si duole della decisione di primo grado, assumendo che acriticamente alla stessa avrebbe aderito la Corte d’Appello, che ha ritenuto mancante l’interesse ad agire, che invece essa ricorrente aveva osservato il principio di cui all’art. 100 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che l’interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte. Ne consegue che un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente “sub specie” di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., n. 24495 del 2006), come nella fattispecie in esame.

Tuttavia, la ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza

impugnata e la qualificazione della domanda, come effettuata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di appello, quale accertamento del diritto alla percezione dell’intera retribuzione prevista dall’art. 22 del CCNL 94-97, nel caso in cui la malattia dipenda da causa di servizio, non ottempera all’onera di specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., non offrendo un vaglio degli atti processuali e delle difese sottoposte al giudice di merito, riproducendo anche il contenuto degli stessi, dai quali far discendere l’erroneità della suddetta qualificazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro duemila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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