Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19546 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19546 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 4994-2014 proposto da:
DI LORENZO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato GIULIO
DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;
– ricorrente contro

PROGETTI COSTRUZIONI s.r.1., in persona del legale
2018
688

() 2\

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA OTTAVIANO

663,

presso

lo

studio

dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI GUARINO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4092/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 24/07/2018

di NAPOLI, depositata il 22/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

JLI

Ritenuto in fatto
distaccata di Guardia Sanframondi – definitivamente pronunciando sulla domanda di
risarcimento danni spiegata da Di Lorenzo Pietro nei confronti della Progetti Costruzioni s.r.l.
e di Pacelli Antonio e Arzillo Maria, nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da
società convenuta – cosi provvedeva: dichiarava inammissibili le domande proposte con la
comparsa conclusionale dalla Progetti Costruzioni s.r.1.; in accoglimento della domanda
attrice volta al risarcimento dei danni da infiltrazioni, condannava la Progetti Costruzioni
s.r.1., il Pacelli e la Arzillo, in solido, al pagamento, in favore del Di Lorenzo, della somma di
E. 604,62, oltre interessi; in accoglimento della relativa domanda attrice, condannava i
predetti convenuti in solido alla regolarizzazione delle tre luci presenti nella parte del
fabbricato dei convenuti a confine con l’immobile attoreo, munendole di inferriata idonea a
garantire la sicurezza dell’attore e di una grata fissa in metallo, con maglie non maggiori di tre
centimetri; rigettava le altre domande proposte dal Di Lorenzo; compensava in ragione di un
terzo le spese di lite tra le parti e condannava i convenuti al pagamento dei residui due terzi;
poneva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU; rigettava l’istanza ex art. 96 c.p.c.
formulata dalla Progetti Costruzioni s.r.1..
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società Progetti Costruzioni, contestando la
decisione del primo giudice sotto molteplici profili, concernenti: la disposta regolarizzazione
delle luci; il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni; la
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da infiltrazioni; il regime delle spese
processuali.
Si costituiva il Di Lorenzo, contestando i motivi di impugnazione e concludendo per il
rigetto dell’appello, con la condanna della società appellante al pagamento delle spese del
doppio grado.
Rimanevano contumaci Arzillo Maria e Pacelli Antonio.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 22.11.2013, ha accolto per quanto di ragione
l’appello della Progetti Costruzioni s.r.l. e, per l’effetto, dichiarato nulla la pronuncia in
ordine alla regolarizzazione delle luci e rigettato le domande proposte dal di Lorenzo nei

Con sentenza n. 98/2009, depositata il 25 luglio 2009, il Tribunale di Benevento/sezione

confronti dell’appellante e quella di riduzione avanzata nei confronti della Arzillo e del
Pacelli, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) la domanda del Di Lorenzo era volta all’accertamento dell’inesistenza del diritto dei
convenuti ad aprire luci e vedute sulla sua proprietà e ad ottenere l’eliminazione di
quelle riscontrate, e non anche ad ottenere la regolarizzazione delle luci in
contestazione, con la conseguenza che sul punto la pronuncia era incorsa nella

2) non ricorrevano nella specie i presupposti per condannare il Di Lorenzo al
risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c., non potendosi ravvisare nel suo
comportamento quel carattere di imprudenza che la norma prevede;
3) non vi era prova che le infiltrazioni lamentate dall’attore fossero state determinate da
un anomalo riversamento delle acque piovane sul suo tetto provenienti dagli impluvi
dell’edificio di parte convenuta;
4) le spese di lite andavano liquidate, in favore della Progetti Costruzioni s.r.1., per il
primo grado, in base alle tariffe all’epoca vigenti e, per il secondo grado, in base alle
tabelle allegate al d.m. 140/2012.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Di Lorenzo Pietro, sulla base di due
motivi.
La progetti Costruzioni s.r.l. si è difesa con controricorso ed ha depositato memorie ex art.
380 bis cpc.

Considerato in diritto
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.m. 140
del 20.7.2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non aver la corte d’appello
considerato, nella liquidazione delle spese giudiziali, che i caratteri parametrici di
liquidazione del compenso stabiliti con il d.m. n. 140/2012 erano retroattivi, essendo
applicabili anche qualora la prestazione dell’avvocato fosse iniziata prima della sua entrata in
vigore e dovendosi sempre fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la
prestazione professionale si era esaurita.
1.1.11 motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha specificato il concreto
pregiudizio subito in conseguenza della errata applicazione delle disposizioni in materia di
liquidazione delle spese processuali.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parte che propone ricorso per
cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti ed
onorari in violazione del D.M. 140/2012 ha l’onere di indicare il concreto aggravio
2

violazione dell’art. 112 c.p.c.;

economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette
disposizioni, ateso che, in forza dei principio di economia processuale, ragionevole durata del
processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela al’astratta regolarità dell’airívità
giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio della parte, sicchè l’annullamento
della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente
possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., e la omessa pronuncia, per
aver la corte territoriale omesso di statuire sulle spese relative alla procedura cautelare
introdotta, in corso di causa, con ricorso ex art. 669 quater, comma 1, c.p.c., dalla Progetti
Costruzioni s.r.l. e definita con ordinanza di inammissibilità del ricorso depositata il
23.5.2011.
2.1.11 motivo è infondato.
Invero, il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento
incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la
regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere
disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale,
con il provvedimento che chiude quest’ultimo (Cassazione civile, sez. II, 11/02/2011, n.
3436; conf. Cassazione civile 15 gennaio 2015 n. 592 sez. II).
In particolare, quando viene rigettata o dichiarata inammissibile una domanda cautelare
proposta in corso di causa, la regolamentazione delle spese della fase cautelare avverrà con la
sentenza che definisce il giudizio di merito, in applicazione della regola generale di cui all’art.
91 c.p.c. (che riconosce al giudice la possibilità di liquidare le spese solo per provvedimenti
che definiscono il giudizio).
Di conseguenza, anche in relazione alle spese del sub-procedimento cautelare, il giudice di
appello, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, comprensivo di dette spese, il cui onere va
attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale (Cassazione civile, sez. VI, 18/03/2014, n. 6259), la cui regolazione, anche in
relazione a quelle della fase cautelare, è rimessa al potere discrezionale di detto giudice, in
considerazione dell’esito finale della lite.
Considerato dunque che, con riferimento al procedimento cautelare in corso di causa, non è
3

(Cass.20128/2015 e 26157/2014).

vi è luogo ad un’autonoma regolazione delle spese di quel procedimento, rientrando esse
nella più ampia regolazione delle spese dell’intero giudizio, ove nella statuizione sulle spese
di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla
fase cautelare, non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisione sulle spese
del giudizio ricomprende implicitamente anche quelle del sub-procedimento cautelare (in tal
senso, con riferimento alle spese di consulenza, Cass.25817/2017) .

soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi 1.700,00 €, di cui 200,00 € per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfetario
per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Cosi deciso in Roma, il 16 febbraio 2018
Il Presidente

In conclusione il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio, regolate secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA