Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19546 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. un., 15/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 15/09/2010), n.19546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7920/2007 proposto da:

B.R. ((OMISSIS)), B.E., B.

N., C.D., D.F., D.C.M.,

F.M., M.M., M.R., R.

F., R.S., R.N., S.L.,

T.G., B.S., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VTA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIGNATELLI Biagio, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 11050/2007 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già Ferrovie dello Stato –

Società di Trasporti e Servizi p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.S., B.A., B.R., B.

E., B.N., C.D., D.F., D.

C.M., F.M., M.M., M.

R., R.F., R.S., R.N.,

S.L., T.G.;

– intimati –

sul ricorso 12412/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,

VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, per delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.S., B.A., B.R., B.

E., B.N., C.D., D.F., D.

C.M., F.M., M.M., M.

R., R.F., R.S., R.N.,

S.L., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Michele MIRENGHI per delega dell’avvocato Roberto

Fessi, Alessandro RICCIO, Ferdinando DEL MONDO per delega

dell’avvocato Biagio Pignatelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale INPS; a.g.o.; assorbimento degli altri ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 22 giugno 2000 A.F. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe adivano il competente giudice del lavoro di Padova convenendo in giudizio l’Inps e le Ferrovie dello Stato s.p.a. perchè fosse accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ossia la rivalutazione dell’intero periodo lavorativo prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato per il coefficiente di 1,5 con erogazione delle prestazioni previdenziali conseguenti assumendo che, nello svolgimento delle mansioni di macchinisti addetti alla conduzione di rotabili di trazione (quali locomotori elettrici, diesel, elettromotrici) erano stati esposti a fibre di amianto perchè la cabina di guida era coibentata con amianto spruzzato, inoltre dovevano accedere per riparazioni di emergenza all’interno della cabina ad alta tensione ove gli apparati elettrici erano protetti da pannelli isolanti di amianto e comunque sostavano all’interno dei depositi di locomotive ove le maestranze addette alla manutenzione intervenivano per riparare i rotabili coibentati con amianto.

Si costituivano sia l’inps che le Ferrovie che svolgevano diverse eccezioni procedurali. Nel merito i convenuti escludevano che i ricorrenti fossero stati esposti ad inalazione di fibre di amianto comunque in misura non superiore al limite di concentrazione stabilito dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

Con sentenza in data 8 ottobre 2002 il tribunale di Padova, rigettava tutte le altre eccezioni preliminari e pregiudiziali; dichiarava il difetto di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e respingeva nel merito il ricorso nei confronti dell’INPS con compensazione delle spese di causa in quanto, in assenza di alcun diretto contatto con l’amianto e di accertamenti tecnici in ordine alla presenza qualificata di fibre di amianto all’interno delle cabine, i ricorrenti non solo non avevano provato, ma neppure richiesto di provare l’effettiva esposizione all’amianto nei limiti della legislazione di prevenzione.

2. Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2004 i lavoratori proponevano appello principale lamentando che il giudice di primo grado non avesse disposto c.t.u. per accertare il superamento della c.d. soglia di rischio non essendovi “altra possibilità di provare le circostanze addotte a sostegno delle richieste” da essi formulate.

Si costituiva l’Inps per sostenere la correttezza della decisione del primo giudice evidenziando che la deduzione di un grado di esposizione all’amianto, superiore ai limiti indicati dalla normativa sopra citata, integrava un elemento costitutivo della domanda per cui era mancata, prima ancora della prova della esposizione qualificata, la stessa deduzione de presupposto del beneficio.

Si costituivano anche le Ferrovie dello Stato per resistere all’appello con richiesta, in via di appello incidentale, di dichiarare la legittimazione passiva di essa Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni).

3. Al la udienza di discussione il procuratore degli appellanti dichiarava di rinunciare all’appello a spese compensate.

Il procuratore dell’Inps, dopo aver chiesto un rinvio per valutare l’adesione alla compensazione delle spese di lite, dichiarava di accettare la rinuncia cosi come chiesta dal procuratore degli appellanti, ossia a spese compensate.

Il procuratore di Rete Ferroviaria Italiana non si opponeva alla compensazione delle spese, ma richiedeva che preliminarmente i ricorrenti personalmente esplicitassero la rinuncia sia agli atti che alla azione (risulta non dalla narrativa sentenza impugnata, ma dall’odierno ricorso e dal controricorso della R.F.I. che l’accettazione della rinuncia non è mai intervenuta).

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 28 febbraio – 15 marzo 2006 rigettava l’appello principale e quello incidentale. In particolare riteneva poi che la rinuncia all’appello con conseguente caducazione della richiesta di consulenza (unica prova che poteva convalidare l’assunto degli appellanti) importi il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Anche l’appello incidentale di R.F.I. era infondato in quanto la giurisprudenza era ormai consolidata nel senso di ritenere l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio avverso la domanda di riconoscimento del beneficio de qua era l’ente previdenziale tenuto ad operare la richiesta rivalutazione.

4. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti con quattro motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate e propongono ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso principale, articolato in quattro motivi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che erroneamente ha dichiarato non sussistere la legittimazione passiva della R.F.I.;

deducono che la rinuncia all’appello non poteva comportare il rigetto nel merito dell’appello nè la caducazione di richiesta di c.t.u..

Inoltre censurano la sentenza della corte d’appello per aver erroneamente ritenuto che fosse necessaria un’esposizione all’amianto superiore ad una soglia minima.

Con i ricorsi incidentali rispettivamente l’INPS deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia e la R.F.I. denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione attratta alla competenza della Corte dei conti.

2. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quelli incidentali possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.

3. Il ricorso incidentale della R.F.I. – che va esaminato per primo riguardando la giurisdizione – è inammissibile essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione per non aver la società coltivato in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione. Questa Corte (Cass., sez. un., 18 dicembre 2(108, n. 29523) ha infatti affermato che, alla luce dell’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui la possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione deve tenere conto dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, allorchè la relativa eccezione sia proposta nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria nel giudizio di secondo grado, essa va ritenuta tardivamente proposta, con la conseguenza che il giudice di appello non deve tenerne conto e che la questione proposta nel giudizio di legittimità deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima volta.

4. Fondati sono invece il secondo motivo del ricorso principale e runico motivo del ricorso incidentale dell’INPS che convergono nel censurare la sentenza della Corte d’appello per essersi pronunciata nel merito dell’appello, pur in presenza di rinuncia all’impugnazione accettata dall’ente previdenziale appellato.

La censura è manifestamente fondata, essendo sufficiente rilevare che la rinuncia in appello da parte dei lavoratori appellanti, accettata dall’INPS, comportava l’estinzione del giudizio e precludeva al giudice d’appello, che pure ha ritenuto rituale la rinuncia, di pronunciarsi nel merito confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda.

Per effetto dell’accoglimento dei due ricorsi, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, l’impugnata pronuncia deve essere cassata in parte qua e, potendo la causa essere decisa nel merito, va dichiarato estinto il giudizio tra i lavoratori e l’ente previdenziale con compensazione delle spese tra queste parti per l’intero giudizio.

Paramenti possono essere compensate le spese tra i lavoratori e la R.F.I., sussistendone giustificati motivi.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società Rete Ferroviaria Italiana;

accoglie il secondo motivo de ricorso principale, assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale dell’INPS; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto per rinuncia il giudizio tra i ricorrenti e LINPS con compensazione di spese per l’intero giudizio. Compensa le spese di questo giudizio tra i ricorrenti e la R.F.I..

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

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