Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19546 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34461-2019 proposto da:
K.P.P., domiciliato ex lege in Roma, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso
dall’avvocato UBALDO ARDUINI;
– ricorrenti –
nonché contro
PREFETTURA PARMA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il
04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. K.P.P., cittadino dello (OMISSIS), ricorre per cassazione con 4 motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Parma n. 207 del 4 ottobre 2019 che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza prefettizia espulsiva dallo Stato Italiano.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per erronea applicazione dell’art. 13 comma 7 T.U.I. (D.Lgs. n. 286 del 1998); lamenta che al primo punto del proprio ricorso innanzi al Giudice di Pace, denunciava la mancata traduzione del provvedimento espulsivo Prefettizio, notificatogli solo in italiana ed in inglese, in una lingua, quindi, a lui non comprensibile e, soprattutto, non leggibile.
Il motivo è fondato.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 11887/2018; Cass. n. 24015/2020).
Ebbene nel caso di specie il ricorrente aveva dedotto nel ricorso innanzi il giudice di Pace la mancata traduzione del provvedimento espulsivo prefettizio notificatogli in lingue a lui sconosciute (inglese ed italiano).
Pertanto ha errato il Giudice dell’impugnazione che non ha disposto la traduzione del decreto di espulsione.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi con cui lamenta l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. B T.U.I. nonché il difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza.
3. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti il secondo, terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Parma in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti il secondo, terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Parma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021