Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19546 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24825/2012 R.G. proposto da:

Aenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 230/48/11, depositata l’8 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr) ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole per la contribuente. in relazione a un avviso di liquidazione per la revoca dei benefici fiscali ai sensi della L. n. 118 del 1985, per non avere la contribuente trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile oggetto di acquisto nel termine di 18 mesi dalla registrazione dell’atto notarile;

– la Ctr ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla potestà di recupero per decorso del termine triennale di decadenza;

– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con cui deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Ctr pronunciato sulla deduzione dell’Ufficio che aveva invocato l’applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento e liquidazione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11 sostenuta dall’Ufficio in primo e in secondo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il motivo è inammissibile, perchè, nel momento in cui la Ctr ha riconosciuto l’avvenuta decadenza triennale decorrente dalla data di registrazione dell’atto notarile, ha assunto una decisione incompatibile con la deduzione dell’Ufficio, che è stata così implicitamente rigettata;

– infatti, la pretesa dell’Ufficio (fondata sulla proroga del termine di decadenza per l’esercizio della potestà di recupero della agevolazione) risulta incompatibile con la impostazione logico giuridica della sentenza (Cass. n. 17956/2015), per cui la pronuncia andava semmai denunciata per violazione di legge;

– pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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