Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19545 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20597-2011 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIROLAMO BOCCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

FREDELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato OTELLO PIER LUIGI

MILAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 232/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/02/2011, R.G. N. 1552/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato OTELLO PIER LUIGI MILAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per rinotifica o in subordine per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 232 del 2011, depositata il 4 febbraio 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.F. nei confronti di Ministero economia e finanze e dell’INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce n. 4508 del 15 maggio 2008.

2. La ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di Lecce il riconoscimento in proprio favore della indennità di accompagnamento, oltre accessori.

Il Tribunale adito, con la suddetta sentenza, rigettava la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

3. L’Odierna ricorrente proponeva appello e chiedeva la rinnovazione delle indagini peritali e l’accoglimento della domanda.

4. La Corte d’Appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza in quanto il CTU, in primo grado, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre alla visita personale,ò aveva dato congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, ed aveva escluso che l’appellante avesse diritto all’indennità di accompagnamento, avendo determinato il grado di invalidità della stessa nella misura del 100%, ma senza necessità di assistenza continua.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la P. prospettando un motivo di impugnazioni articolato in più profili.

6. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.

7. Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti; omessa carente e contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.

Assume la P. che la Corte d’Appello avrebbe dovuto procedere al rinnovo della CTU, atteso che il giudizio sulla domanda si era fondato sulla stessa. Il CTU ometteva di indicare nelle patologie l’incontinenza urinaria ed aggiungeva rispetto a quelle indicate dalla Commissione medica l’ipertensione e lo stato d’ansia. Ciò avrebbe dovuto indurre a rinnovare la CTU, atteso che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, le osservazioni critiche formulate non erano generiche e già formulate in primo grado, in quanto la produzione del cartellino di ricovero (OMISSIS) (a meno di un mese dopo le operazioni peritali) e relativo alla gravemente invalidante patologia del prolasso anale costituiva nuovo e probante elemento tale da inficiare le valutazioni espresse dal CTU. Dunque non tutte le patologie menzionate nell’atto di appello, come affermato dal giudice di secondo grado, venivano esaminate vagliate in sede peritale. Dunque doveva procedersi a una nuova CTU o chiamare il CTU a rendere chiarimenti anche in relazione alla circostanza che la Commissione medica di prima istanza attribuiva alla F. una invalidità totale al 100% già dal 16 giugno 2004.

2. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre rilevare che la Corte d’appello rigettava l’impugnazione perchè, pur in presenza di invalidità in misura del 100%, il CTU aveva escluso la necessità di assistenza continua.

Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la L. n. 18 del 1980, art. 1, richiede (Cass., n. 15882 del 2015) la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l’importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicchè anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass., ord., n. 25255 del 2014).

La censura della ricorrente non investe, in relazione al requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua in modo specifico,. la statuizione sulla mancanza della necessità di assistenza continua, ma si incentra sulla indicazione delle patologie in relazione al riconoscimento da parte della Commissione medica dell’invalidità totale al 100%, e non contesta con specifiche doglianze l’esito dell’esame obiettivo, riportato in sentenza (marcia lievemente claudicante a sinistra ma autonoma, vigile, orientata, cooperante, non deficit cognitivi, forza, sensibilità e coordinazione indenni, stazione eretta normomantenuta), a sostegno della mancanza delle condizioni dei requisiti sanitari per l’attribuzione dell’indennità in questione. Come si è accennato la medesima Corte d’Appello, come il CTU, già riconosceva il grado di invalidità in misura del 100%.

Il motivo di ricorso si sostanzia, quindi in una critica generica (la ricorrente richiama la produzione del cartellino di ricovero (OMISSIS) – senza indicarne le modalità processuali di produzione o trascriverne il contenuto; non riporta i motivi formulati in appello, pur deducendo che non tutto veniva esaminato dal giudice di secondo grado, dovendosi, peraltro, le argomentazioni critiche alla CTU di primo grado contrapporre mediante specifico motivo di impugnazione al fondamento logico giuridico su cui è fondata la sentenza appellata (Cass., n. 3302 del 2013) alla CTU, come condivisa dalla Corte d’Appello, critica che non può trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte della adeguata motivazione della sentenza, che nel fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accettato le risultanze della CTU, ritenute ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, non solo in ragione dell’esame obiettivo, ma anche della documentazione sanitaria allegata alla stessa.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla spese atteso che l’INPS ha depositato solo la procura alle liti in calce alla copia del ricorso notificato e non è comparso in udienza, ed il Ministero è rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA