Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19545 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19545 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 7146-2010 proposto da:
COMUNE DI SCARLINO 80001830530 in persona del Sindaco
pro tempore MAURIZIO BIZZARRI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo
studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAMBURRO
2013

NICOLA giusta delega in atti;
– ricorrente –

1352
contro

RODRIGUEZ MARCO RDRMRC50025B354U;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

Nonché da:
RODRIGUEZ

MARCO

RDRMRC50D25B354U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BAFILE 5, presso lo studio
dell’avvocato FIORMONTE LUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE STASIO GIOVANNI giusta delega in

– ricorrente incidentale contro

COMUNE SCARLINO 80001830530 in persona del Sindaco pro
tempore MAURIZIO BIZZARRI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TAMBURRO NICOLA giusta
delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 21/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 07/01/2010, R.G.N.
1154/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato NICOLA TAMBURRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;

2

atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il Comune di Scarlino
conveniva in giudizio l’ing. Marco Rodriguez opponendosi ad un
decreto

ingiuntivo

per

il

pagamento

di

prestazioni

professionali. Il Tribunale adito revocava il decreto

impugnazione del Rodriguez, la Corte di appello di Firenze
confermava la sentenza di primo grado, condannando
l’appellante alle ulteriori spese, poiché ritenne
l’insussistenza di un incarico professionale conferitogli dal
Comune, e ritenne altresì che difettassero gli elementi
dell’azione di arricchimento senza causa, pure proposta dal
Rodriguez. Egli quindi proponeva ricorso per cassazione, e la
Corte di Cassazione lo accoglieva con sentenza n. 8070/99,
ritenendo ammissibile l’azione di arricchimento poiché l’altra
parte aveva accettato il contraddittorio su di essa, e
censurando la sentenza impugnata in quanto aveva ritenuto
insussistenti gli elementi costitutivi dell’azione. La Suprema
Corte rilevava che il giudice di merito avrebbe dovuto
soltanto accertare se ed in che misura l’opera o la
prestazione fossero state effettivamente utilizzate, ma non
aveva il potere di sostituirsi al Comune nel valutare la
natura della spesa, o le ragioni per cui tale ente aveva
allegato il progetto di massima del porto da realizzarsi,
elaborato dall’ing. Rodriguez, alla proposta di inserimento
dell’approdo turistico di “Fiumara del Puntone” nel piano

3

condannando l’opposto alle spese processuali. A seguito di

regionale dei porti, secondo la deliberazione consiliare n. 2
dell’8.2.1980, che ad un tempo significava riconoscimento
dell’utilità della prestazione. Tale riconoscimento integrava,
nell’azione promossa ex art.2041 cc, il requisito
dell’arricchimento, che poteva consistere anche in un

Comune la remunerazione di altro professionista per redigere
il progetto e la relativa documentazione, ritenuti necessari
per la proposta di inserimento nel piano regionale dei porti e
per una richiesta di finanziamento. Pertanto la Corte di
Cassazione annullava la sentenza di secondo grado rinviando
per il nuovo giudizio, anche per le spese. Quindi ciascuna
delle parti citava l’altra in riassunzione, ed i due distinti
procedimenti così originati venivano riuniti. Il Comune di
Scarlino nell’atto di citazione in riassunzione allegava
d’aver utilizzato gli elaborati dell’ ing. Rodriguez soltanto
per l’inserimento del sito Località Puntone di Scarlino nel
piano degli approdi turistici regionali, ed il vantaggio che
ne aveva derivato poteva esser commisurato al compenso che
avrebbe dovuto corrispondere ad un professionista esterno per
la delimitazione cartografica di quel sito. Eccepiva,
comunque, la prescrizione del diritto del Rodriguez
all’indennizzo, poiché, ponendosi come momento iniziale la
data della citata delibera consiliare – 8.2.1980 -, egli aveva
azionato tale diritto oltre il decennio, per la prima volta
soltanto nel suo atto di appello notificato il 3.11.1993.

4

risparmio di spesa, come nel caso di specie, evitando il

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande. In esito al
giudizio, la Corte di Appello di Firenze con
depositata in data 7 gennaio 2010

sentenza

condannava il Comune di

Scarlino al pagamento della somma di C 39.449,50 oltre
rivalutazione ed interessi e provvedeva al governo delle

quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro
motivi. Resiste con controricorso il Rodriguez il quale ha
proposto a sua volta ricorso incidentale affidandolo ad un
unico motivo ed illustrandolo con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza .
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, formulata dal contro ricorrente,
sulla base di due rilievi: l) la procura apposta a margine del
ricorso, essendo priva di un qualsivoglia riferimento alla
sentenza impugnata, sarebbe priva del carattere di specialità.
2) il ricorso, pur contenendo una delega congiunta conferita
agli avv.ti Nicola Tamburro e Nicola Di Pierro, non sarebbe
stato validamente proposto, essendo stato sottoscritto dal
solo Tamburro.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Quanto al primo, torna utile premettere che la procura in
questione contiene la seguente espressione

5

“Delego a

tAA

spese. Avverso la detta sentenza il Comune di Scarlino ha

rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente
giudizio, compresa quella esecutiva, gli avv.ti Nicola
Tamburro e Nicola di Pierro, eleggendo 11 mio domicilio presso
e nello studio del secondo a Roma via Tagliamento 55.
Conferisco ai predetti miei difensori ogni necessaria facoltà,

rinunciare”.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di
statuire a riguardo che è irrilevante che la formula a stampa
adottata contenga un erroneo riferimento alle fasi di merito e
non contenga invece uno specifico ed esplicito riferimento al
giudizio di legittimità (v. anche Cass. 26048/05) in quanto il
conferimento al difensore di mandato a difendere in ogni grado
e fase del giudizio non consente di dubitare che la procura
non sia riferibile anche al giudizio di cassazione ( v. sul
punto Cass. 15707/05),
Recentemente, ha quindi ribadito che “per il principio di
conservazione degli atti giuridici (art. 159 c.p.c.), salva la
presenza nella procura a margine del ricorso o controricorso
di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del
conferimento per il giudizio di legittimità, l’espressione
“delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in
ogni fase e grado”, con contestuale elezione di domicilio in
Roma, soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art.
365 c.p.c., poichè il richiamo al “presente giudizio” appare
sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere

6

ivi compresa quella di farsi sostituire, transigere e

il giudizio di legittimità, ancorché non espressamente
menzionato, e contenente invece riferimenti ai gradi di
merito” (Cass. 1954/09).
Quanto al secondo rilievo, occorre premettere che, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte, il mandato alle liti

disgiunto, mentre il carattere congiunto deve
inequivocabilmente emergere dalla manifestazione della parte
(Cass. 1168/04). Tale volontà non può peraltro essere desunta
dall’uso della locuzione in unione stante la sua genericità
(v.Cass. 25305/08). Ciò posto, mette conto di sottolineare che
nel caso di specie, non solo manca un’espressa volontà della
parte circa il carattere congiunto del mandato conferito ai
due difensori, ma nell’intestazione del ricorso viene indicato
che ciascun procuratore rappresenta e difende l’ente
territoriale “unitamente e disgiuntamente”.
Pertanto, considerato che la procura speciale a margine del
ricorso per cassazione risulta conferita con poteri e facoltà
anche disgiunti a due avvocati iscritti nell’albo speciale,
deve ritenersi che ciascuno di essi ha la piena rappresentanza
processuale della parte e che è sufficiente che sia
l’autentica della procura che il ricorso siano sottoscritti da
uno solo dei professionisti (v. anche Cass. 7068/01).
Procedendo all’esame del ricorso principale, va rilevato che,
con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.2943 e 2946 cc, 101, 112,113 e 345

7

conferito a più difensori ne lascia presumere il carattere

cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha
erroneamente ritenuto la tardività dell’eccezione di
prescrizione formulata in relazione alla domanda nuova di
arricchimento senza causa, avanzata solo in grado di appello,

del titolare mentre è riservata al giudice l’individuazione
della fattispecie estintiva. Inoltre, la Corte avrebbe
erroneamente ritenuto che la prescrizione sarebbe stata
interrotta dalle richieste di pagamento rivolte dal Rodriguez
nel 1989 e nel 1991 trascurando che tali richieste erano
dirette specificamente a conseguire il compenso professionale.
La censura è infondata. A riguardo, mette conto di
sottolineare che la decisione impugnata è stata fondata sul
rilievo che nei gradi di merito, che avevano preceduto il
giudizio di legittimità, il Comune si era limitato ad eccepire
la prescrizione presuntiva di cui all’art.2956 n.2 cc, senza
il minimo riferimento alla prescrizione estintiva, e che solo
nel successivo giudizio di rinvio, da ritenersi ad istruzione
chiusa, aveva eccepito la prescrizione decennale. Da ciò
l’inammissibilità della eccezione, formulata nel giudizio di
rinvio, essendo un’eccezione nuova, come tale, preclusa dal
divieto posto dall’art.345 cpc.
La statuizione,

riportata nella essenzialità della sua

motivazione, è stata censurata dal Comune ricorrente sulla
base della considerazione che, in tema di prescrizione, la

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trascurando che la parte ha solo l’onere di dedurre l’inerzia

parte avrebbe solo l’onere di dedurre l’inerzia del titolare
mentre è riservata al giudice l’individuazione della
fattispecie estintiva.
La considerazione non coglie nel segno.
Questo

Collegio

è

ben

consapevole

dell’orientamento

estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è
l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e
la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad
essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione
della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che
la disciplinano, rappresenta una mera “quaestio juris”, la cui
identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa
attivazione del contraddittorio sulla relativa questione. Con
la conseguenza che, proposta originariamente un’eccezione di
prescrizione quinquennale, è ben consentito alla stessa parte
invocare nel corso del giudizio la prescrizione ordinaria
decennale, o viceversa. (sul punto v. Cass. n.21752/2010, n.
11843/2007, n.5575/2003).
Ma tale principio giuridico, che questo Collegio condivide,
vale sempre che, nell’una come nell’altra ipotesi, si verta
ugualmente in tema di prescrizione estintiva e si tratti di
fattispecie,
convergenti

i cui fatti costitutivi siano, tra loro,
sul piano genetico ed omologhi sul piano

effettuale, determinando entrambi l’estinzione del diritto
azionato in giudizio.

9

giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione

A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando si verta,
da un canto, in tema di prescrizione estintiva e, dall’altro,
in tema di prescrizione presuntiva, trattandosi di istituti
ontologicamente diversi, con la conseguenza che, come ha già
avuto modo di statuire questa Corte, è necessaria una

che l’invocazione dell’una non è implicitamente estensibile
all’altra (v. Cass. n. 22469/2011, n.3443/05).
Pertanto, premesso che il giudizio di rinvio è configurato
quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è
preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la
proposizione di nuove domande o eccezioni nonchè la richiesta
di nuove prove (Cass. 341/09), deve ritenersi l’infondatezza
della censura in esame alla luce del seguente principio di
diritto. “Proposta originariamente un’eccezione di
prescrizione presuntiva, non è consentito alla stessa parte
invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la
prescrizione ordinaria estintiva o viceversa, in quanto le due
eccezioni non si pongono in una relazione di reciproca
fungibilità e non rappresentano espressioni di un’attività
difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo l’una,
l’eccezione di prescrizione estintiva, uno strumento di difesa
volto a determinare l’estinzione del diritto avverso e
costituendo invece l’altra, l’eccezione di prescrizione
presuntiva, una difesa fondata su una mera presunzione legale
di avvenuta estinzione del diritto azionato dall’altra parte”.

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formulazione distinta per ciascuna di esse; da ciò discende

Passando all’esame della seconda

doglianza, svolta per

violazione e falsa applicazione degli artt.345, 101, 62 e 194
cpc, 90 e 92 disp. att. cpc, va osservato che, ad avviso del
ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato la propria
decisione su una documentazione acquisita illegittimamente,

CTU, la cui attività si era a sua volta fondata sulla
documentazione consegnatagli personalmente dal Rodriguez,
illegittimamente, ledendo il principio del contraddittorio
nonché in violazione dell’art.345 cpc.
Tale censura è inammissibile. Invero, come risulta dalla
sentenza impugnata, la Corte, in virtù di uno specifico
accertamento di fatto, basato sulla relazione della consulenza
d’ufficio, ha ritenuto che non si trattasse di nuovi documenti
bensì solo di copie di documenti originali già in atto.
Ne consegue che l’accertamento compiuto dal giudice del rinvio
costituisce una “quaestio facti” insindacabile in sede di
legittimità, se immune, come nella specie, da vizi logici. Ne
deriva l’inammissibilità della doglianza.
Passando all’esame del terzo motivo di impugnazione, va
osservato che, deducendo la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.2231 e dell’art. 2041 cc, il ricorrente ha lamentato
che la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato l’entità
del lavoro svolto dal Rodriguez per il Comune di Scarlino e
l’utilità tratta dall’Amministrazione comunale. Infatti il
Comune

“neppure ha mai utilizzato e/o beneficiato della

11

basandosi sulle risultanze delle indagini peritali, svolte dal

documentazione e degli studi offerti dal Rodriguez medesimo al
C.T.U. Il Comune di Scarlino, infatti, ha semplicemente tenuto
presente l’elaborato progettuale composto da sole quattro
planimetrie relative alla Fiumara del Puntone di Scarlino,
redatto dal Rodriguez, al fine di ottenere l’inserimento del

Toscana per 575 posti barca, con riferimento appunto al bacino
della Fiumara di Scarlino, cosa che è del tutto diversa dal
Porto Turistico Etrusca Marina del Puntone di Scarlino (poi
realizzato) sia per la localizzazione che per struttura e
capienza portuale” (v. pagg. 15 e 16 del ricorso).
Inoltre

ed in tale rilievo si sostanzia la quarta

doglianza, articolata sotto il profilo della

motivazione

omessa, insufficiente e contraddittoria la Corte
territoriale, nella determinazione del compenso al Rodriguez,
avrebbe stabilito una somma sproporzionata sia in rapporto
all’effettiva attività richiesta per la elaborazione delle
tavole cartografiche, fatta dal Rodriguez, sia in rapporto
all’utilità percepita dal Comune.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono entrambi inammissibili.
A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di
doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro
stesso contenuto e dalle espressioni usate,

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non concernono

Comune nell’ambito del piano degli approdi turistici della

violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la
valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla
Corte di merito;

nè evidenziano effettive carenze o

contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza
impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già

mirano

ad

un’ulteriore

valutazione

delle

risultanze

processuali, che non è consentita in sede di legittimità.
Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova
e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento
del giudice di merito,

deve ritenersi preclusa ogni

possibilita’ per la Corte di cassazione di procedere ad un
nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione
delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che
deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la
parte

ricorrente

avanza,

nella

sostanza

delle

cose,

un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento
di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla
natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione.
Passando all’esame del ricorso incidentale, deve disattendersi
introduttivamente l’eccezione di inammissibilità del
controricorso e del ricorso incidentale, formulata dal Comune
di Scarlino, sulla base della considerazione che tali atti
sono stati notificati, a mani, il 19 aprile 2010, cioè il 42 °

13

sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi,

giorno decorrente dalla notifica del ricorso principale
avvenuta 1’8 marzo 2010.
L’infondatezza appare evidente alla luce di un duplice
rilievo: 1) nel caso di specie, gli atti indicati furono
consegnati all’ufficiale giudiziario per la notifica il 15

carico dell’atto da notificare; 2) la notificazione di un atto
del processo, quale attività impeditiva per il notificante
della decadenza dal potere processuale di compierlo entro un
termine perentorio, si perfeziona al momento della consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario in quanto è solo questa la
formalità direttamente impostagli dalla legge

(ex multis,

Cass. 24942/06).
Ciò posto, passando all’esame del contenuto del ricorso
incidentale, va osservato che con l’unica doglianza,
articolata sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione dell’art.2041 cc con riferimento all’art.384 co.2
cpc e sotto il profilo dell’insufficiente e contraddittoria
motivazione, il ricorrente incidentale ha dedotto che il
giudice di rinvio doveva limitarsi ad accertare se ed in quale
misura l’opera o la prestazione dell’ing. Rodriguez fossero
state effettivamente utilizzate e quale fosse stato il
risparmio realizzato dal Comune di Carlino commisurandolo
all’entità del compenso che avrebbe dovuto pagare ad altro
professionista per la redazione del progetto e relativi

14

aprile 2010, come può rilevarsi dalla bolletta di presa in

elaborati ottenuti invece dall’ing. Rodriguez e utilizzati a
propri fini.
La Corte di appello-così continua il ricorrente –

aveva

invece negato all’ing. Rodriguez un qualsiasi indennizzo per
lo studio preliminare ritenendo che la prima parte

alla richiesta del Comune e svolta indipendentemente da
questa. In tal modo, il giudice di rinvio – questa, la
conclusione – avrebbe violato il “dictum cassatorio”.
La censura è infondata. A riguardo, giova sottolineare che il
giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto
enunciato dalla Corte di legittimità, che ha cassato la
sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto, non in linea astratta, ma agli effetti della concreta
decisione della lite, così come previsto dall’art.384, co. 2,
essendogli precluso soltanto il sindacato dell’esattezza del
principio affermato. Ciò comporta che, avendo la Corte di
legittimità affermato la configurabilità, nella fattispecie
dedotta in giudizio, dell’azione generale di arricchimento,
tale pronuncia vincolava il giudice di rinvio, non solo alla
“regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche di tale statuizione per cui la Corte di merito era
tenuta a svolgere gli accertamenti,

compresi nell’ambito di

tale enunciazione, nel rispetto dei presupposti, fondamentali,
dell’azione di cui all’art.2041 cod.civ.

15

ÀÀ

dell’attività da lui compiuta risalisse ad epoca anteriore

Ora, secondo l’insegnamento ripetutamente affermato da questa
Corte in tema di azione generale di arricchimento ex art. 2041
. c.c., affinché si verifichi l’ipotesi dell’ingiustificato
arricchimento senza causa è necessario il concorso simultaneo
di due elementi: l) l’arricchimento di un soggetto e la

provocate da un unico fatto costitutivo; 2) la mancanza di una
causa giustificatrice nell’arricchimento dell’uno e nella
perdita patrimoniale subita dall’altro.
La norma postula, pertanto, la necessaria correlazione tra
arricchimento e danno richiedendo l’unicità, anche sotto il
profilo temporale, del fatto generativo dell’arricchimento
dell’uno e dell’impoverimento dell’altro.
Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha ritenuto di
escludere la sussistenza del necessario nesso di causalità tra
arricchimento del Comune, sotto forma di risparmio di spese,
ed impoverimento del Rodriguez, sotto forma di prestazioni non
retribuite, appunto perché la prima parte dell’attività
compiuta dal professionista risaliva a tempo anteriore alla
richiesta dell’ente territoriale ed era stata comunque svolta,

indipendentemente, da questa (cfr pag. 4 della sentenza), onde
la mancanza del fondamentale requisito dell’unicità del fatto
che fosse, ad un tempo, causativo dell’arricchimento dell’uno
e dell’impoverimento dell’altro.
Né la decisione del giudice di rinvio merita censura, ove si
consideri l’orientamento consolidato di questa Corte (Sez.Un.

16

diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto,

24772/08,

Cass.

1833/2011),

secondo

cui

il

requisito

dell’unicita’ del fatto costitutivo incontra le sole eccezioni
rappresentate rispettivamente:
l) dall’arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente
gratuito 2) dall’arricchimento mediato conseguito da una P.A.

utilizzatore della prestazione dell’impoverito, secondo il
principio di fungibilità delle Pubbliche amministrazioni:
ipotesi, entrambe, non ricorrenti nella specie.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che entrambi i ricorso per
cassazione in esame, siccome infondati, devono essere
rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese
di questo giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa
tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 13.6.2013

rispetto ad un ente (anch’esso di natura pubblicistica),

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