Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19545 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19545 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 21653-2014 proposto da:
CICCULLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO SALVINI;
– ricorrente nonchè contro
DICOSTA ANTONELLA, DICOSTA PASQUALINO FABRIZIO, DICOSTA
TERESA FRANCESCA, SCHIARITI ROSA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ELISABETTA TURRINI con procura notarile rep.2498 del
20/3/2017;

Data pubblicazione: 24/07/2018

- resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 1442/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/02/2018 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Fatto
Raffaele Ciccullo propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1442/2013 che, in
parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto la validità della
scrittura privata conclusa in data 1.9.2000 tra il ricorrente e Di Costa
Antonella, Di Costa Pasqualino Fabrizio, Di Costa Teresa Francesca e

Schiariti Rosa ed ha conseguentemente determinato in 46.481,12 euro il
compenso dovuto all’ing. Ciccullo, quale progettista e direttore dei lavori
per la costruzione di quattro villette, nel comune di Nichelino
commissionata dalle controparti.
Al netto dell’importo già versato, pari a 37.200,75 euro, e della richiesta
di risarcimento danni per inadempienze, transatta nella somma di euro
3.333,33 euro, liquidava pertanto all’odierno ricorrente l’importo di curo
5.947,04, oltre a contributo previdenziale, iva ed interessi, fino al
soddisfo.
Di Costa Antonella, Di Costa Pasqualino Fabrizio, Di Costa Teresa
Francesca e Schiariti Rosa, hanno depositato procura speciale ed in
prossimità dell’odierna adunanza hanno depositato memorie illustrative
ex art. 380 bis cpc.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 comma 1 1. 404/1977 di interpretazione autentica
della 1. 340/1976 nonché dell’art. 1418 c.c. in riferimento all’art. 360 n.
3; la manifesta contraddittorietà nella parte motiva della sentenza in
relazione all’art. 360 n. 5.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, riconoscendo validità alla scrittura privata
intercorsa tra le parti che quantificava in euro 46.481,12 il compenso
dovuto all’ing. Ciccullo, ha correttamente applicato il principio espresso
1

da questa Corte secondo cui “Il compenso per prestazioni professionali
va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza
dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art.
2233 c. c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di
sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla
convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di

quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine,
alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui
all’art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro
subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono
l’inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418,
comma 1, c. c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non
riferibili ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività, ma solo ad
un interesse della categoria professionale. “(Cass. 1900/2017; e con
specifico riferimento al compenso per ingegneri e architetti, Cass.
21235/2009).
Quanto al secondo profilo censurato nel medesimo motivo esso si
configura inammissibile.
Secondo la Giurisprudenza di Questa Corte:

“In seguito alla

riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54
del dl. n. 83 del 2012, conv., con modif, dalla 1. n. 134 del 2012, non
sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure
di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di
merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione
resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo
costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile
nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento
2

giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed
irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere
dedotto solo per omesso esame di un ‘fatto storico”, che abbia formato
oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa
soluzione della controversia. “(Cass. 23940/2017)

Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso esame e/o
manifesta contraddittorietà nella parte motiva della sentenza in relazione
all’art. 360 n. 5 in merito ad un punto decisivo della sentenza.
Il motivo come formulato appare inammissibile per le stesse ragioni di
cui sopra.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e
comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul
regolamento delle spese di lite, ai sensi dell’art. 360 n.5.
Il motivo è infondato. “In tema di condanna alle spese processuali, il
principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte
interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una
minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento
al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è
pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo
il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa,
con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, quanto nell ‘ipotesi di concorso con altri giusti
motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. “(Cass. Ord.
19613/2017).
3

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza,
si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio , che liquida
in 2.300,00 euro, di cui 200,00 € per rimborso spese vive, oltre a
rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%, ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2018

Il Presidente

O Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN ANCELLERIA

Roma, 2L

116. 2018

a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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