Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19545 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/09/2010), n.19545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4890-2009 proposto da:

ESATTORIA RISCOSSIONI STRAGIUDIZIALI SRL, in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MILANO 49, presso lo studio

dell’avvocato CIMINO GELSOMINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPADONI BARBARA; giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato BIGNARDI MARCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine della nota difensiva;

– resistente –

e contro

CA.PA., CA.FR., S.V.,

M.V.;

– intimati –

avverso il decreto n. 1049/08 Istanza del TRIBUNALE di ROMA del

17/12/08, depositato il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Il regolamento di competenza, senza formulazione di quesiti, proposto dalla s.r.l. Esattoria Riscossioni Stragiudiziali contro il decreto del 18 dicembre 2008, con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alle istanze di fallimento della predetta società presentate da S.V. ed altri, appare, come evidenziato nella scrittura difensiva dell’intimata C. A. (che ne rileva anche la tardività, l’inammissibilità perchè proposto contro un decreto e perchè il difensore non sarebbe abilitato), manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, “il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4), sia perchè il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380-bis c.p.c. anche nel caso di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366-bis cod. proc. civ.” (Sez. 3, Ordinanza n. 15108 del 04/07/2007).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, così come rilevato dall’intimata C.A. nella scrittura difensiva depositata ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e in favore della quale vanno liquidate le spese del regolamento di competenza a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento e condanna la società ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore di C.A., spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

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