Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19545 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10680/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Tecnologie Costruttive s.r.l, rappresentata e difesa dagli avv.

Augusto Fantozzi e Edoardo Belli Contarni, con domicilio eletto in

Roma, via Sicilia 66, presso lo studio del difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 286/39/11, depositata il 7 marzo 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile

2016 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

-l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr) che ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole per la contribuente in relazione a tre identici avvisi di accertamento con i quali fu contestata, con riguardo a lavori di costruzione di immobili, l’emissione di fatture con Iva agevolata, in assenza dei presupposti per poter fruire di tale agevolazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso, proposto sulla base di due motivi, non incorre nelle ragioni di inammissibilità eccepite dalla controricorrente, nè per quanto riguarda il requisito dell’autosufficienza, nè in ordine a una supposta incompleta impugnazione del complesso delle statuizioni incidenti sulla decisione (intra);

– con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che sul fatto decisivo della controversia, riguardante la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell’aliquota Iva agevolata, la Ctr non ha fornito motivazione del proprio convincimento;

– la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, a causa della mancata impugnazione della statuizione che aveva recepito la produzione documentale della contribuente intesa a dimostrare la spettanza dell’agevolazione;

– l’eccezione è infondata, perchè la censura proposta dall’Amministrazione finanziaria è perfettamente compatibile con la legittima produzione dei documenti da parte della società;

– il motivo, in altri termini, non implica l’illegittimità dell’acquisizione della fonte del convincimento, ma censura il difetto di motivazione in ordine al fatto, riconosciuto in sentenza, secondo cui la partecipazione della contribuente aveva riguardato solo quegli edifici i quali, essendo destinati ad edilizia residenziale ed essendo privi di negozi, presentavano i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione al 4% dell’IVA;

– il motivo, così inteso, è fondato, perchè la motivazione della sentenza sul punto si risolve realmente in una petizione di principio, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi dai quali il giudice abbia tratto il proprio convincimento;

-è stato infatti chiarito che ricorre vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2014; conf. Cass. n. 9113 del 2012);

– è anche fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, là dove la Ctr ha ritenuto viziato l’atto impositivo a causa della mancata allegazione del processo verbale di constatazione della verifica eseguita presso la società sub appaltante;

che il motivo sfugge, infatti, all’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, secondo cui l’Agenzia delle entrate, sotto la veste della violazione di legge, pretenderebbe dalla Suprema Corte un nuovo accertamento di fatto in ordine alla riproduzione del contenuto essenziale del verbale dal quale scaturì la verifica compiuta nei confronti della attuale ricorrente;

– al riguardo, in particolare, la ratio della decisione impugnata non consiste nell’aver ritenuto insufficiente la riproduzione degli atti richiamati contenuta nell’avviso, ma nell’avere ritenuto l’atto viziato a causa della mancata allegazione del verbale nei confronti delle diversa società, per ciò solo, a prescindere da qualsiasi verifica sulla sufficienza della riproduzione ad opera dell’atto impositivo;

– ciò costituisce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, secondo cui gli atti richiamati possono non essere allegati se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 6914/0211);

– occorre poi considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407/2015);

-per contro, la genericità della motivazione della sentenza sul punto autorizza l’illazione che il vizio di omessa allegazione, in quanto riferito al plurale ai “processi verbali della Guardia di Finanza”, sia stato riscontrato anche con riferimento al processo verbale redatto nei confronti della società, che deve presumersi notificato alla società, come affermato nell’avviso di accertamento trascritto nel motivo di ricorso in esame;

– a disposta quindi la cassazione della sentenza con rinvio Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che procederà a nuovo esame ai principi di cui sopra.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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