Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/09/2016), n.19544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23397-2014 proposto da:

M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RICASOLI, 7 INT. 9 (STUDIO MUGGIA), presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA CAMPILII, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/04/2014 R.G.N. 800/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato CAMPILII ANNA;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia, M.R., titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri ed i Periti commerciali (CNRP) con decorrenza dal 1.04.07, chiedeva che la Cassa fosse condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dalla L. 8 agosto 1995, art. 3, comma 12, a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità anteriori alle delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa negli anni 2002 e 2003.

2. Rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Genova con sentenza del 10.04.14 rigettava l’impugnazione. Riteneva la Corte che la prestazione dovesse essere liquidata in conformità delle disposizioni di legge vigenti al momento della maturazione del diritto e, quindi, della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763. Pertanto, il principio del pro rata aveva carattere non assoluto, secondo quanto previsto nella nuova versione dell’art. 3, comma 12, ma solo tendenziale, dovendo essere contemperato con gli altri criteri (equilibrio finanziario di lungo termine, adozione del pro rata in relazione all’anzianità maturata, attuazione dei criteri della gradualità e dell’equità tra generazioni) che la nuova formulazione dello stesso comma 12 prevedeva. Tale avviso risultava validato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, il quale con norma di interpretazione autentica aveva ritenuto legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale dalle Casse di previdenza privatizzate adottati prima dell’entrata in vigore della L. n. 296.

3. M. ha proposto ricorso per cassazione, cui la Cassa risponde con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi di ricorso dei ricorrenti possono essere sintetizzati come segue.

4.1. Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, contestandosi il carattere interpretativo assegnato al comma in questione dalla Corte di merito, dato che in precedenza la giurisprudenza non aveva segnalato divergenze circa il tenore della L. n. 296, art. 1, comma 763.

In subordine, ove venisse ribadita detta natura, viene denunziata l’illegittimità della disposizione interpretativa, per violazione di varie disposizioni della Costituzione e, in particolare, dell’art. 117, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e della disposizione interpretata per la sostanziale abdicazione delle pubblica funzione previdenziale, che verrebbe sostanzialmente esclusivamente delegata alle Casse privatizzate.

4.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 296, art. 1, comma 763, e dell’art. 3 preleggi, comma 2, , in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto le sue disposizioni immediatamente applicabili, senza avvedersi che la delega alla potestà normativa dell’ente di previdenza per l’adozione di nuovi provvedimenti conformi alla nuova formulazione della L. n. 335, art. 3, comma 12, ivi prevista, non era stata esercitata e che, pertanto, la pensione continuava ad essere regolata dalle delibere del Comitato dei delegati degli anni 2002 e 2003, trasfuse nell’art. 50 reg. esec. della Cassa. Tali delibere sono state, tuttavia, dichiarate ripetutamente illegittime in sede giudiziale, in quanto adottate in violazione del principio del pro rata, così come delineato prima della modifica del detto art. 3, comma 12, senza che per esse valesse la salvezza prevista dall’ultimo periodo del comma 763, posto che la nuova formulazione valeva solo peri provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.

4.3. Con il terzo motivo è dedotta nuovamente violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, atteso che le delibere della Cassa del 2002 e 2003 non potevano essere considerate conformi neppure al meno rigoroso concetto di pro rata introdotto da detto comma 763.

5. Circa tali motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, debbono richiamarsi i seguenti principi enunziati dalle Sezioni unite con la sentenza 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.

A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 novembre 2003)”.

6. L’applicazione di tali principi non dà luogo alla paventata violazione dei principi costituzionali ed a quelli enunziati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al riguardo può farsi rinvio alla motivazione della sentenza delle Sezioni unite 8.09.15 n. 17742 che, con riferimento alla fattispecie in esame, esclude la violazione di detti parametri.

7. Nella discussione orale e nella memoria la difesa del ricorrente ha posto in rilievo che il diritto dell’assicurato alla prestazione previdenziale sarebbe sorto prima del 1.01.07, in quanto egli aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2005. Tale circostanza, in applicazione dei principi sopra richiamati sub A) e B), comporterebbe che la pensione di vecchiaia percepita dal 1.04.07 non potrebbe essere inferiore a quella di anzianità calcolata con i criteri in vigore nel 2005, ovvero secondo il principio del pro rata nella versione forte prevista dall’originaria formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

Al riguardo deve rilevarsi che la L. 30 dicembre 1991, n. 414, avente ad oggetto la riforma della Cassa di Previdenza ora in causa, all’art. 1, dopo aver individuato le prestazioni assicurative poste a carico dell’Ente in favore dei suoi iscritti (commi 1 e- 2), prevede che: “3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lett. b) e c) (pensioni di anzianità, inabilità ed invalidità), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lett. a) e d) (vecchiaia e superstiti).

5.- omissis. 6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge…”.

Dalla lettura di queste disposizioni, ed in particolare da quelle del c. 6, emerge chiaramente che la maturazione del diritto a pensione avviene “al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge”, e cioè al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma sia stata anche presentata i la domanda di pensionamento dell’avente diritto, costituente il presupposto base perchè le i favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione. Nel caso di specie essendo pacifico che il rag. M. presentò la domanda di pensione di vecchiaia il 18.01.07 (v. pag. 3 del suo ricorso per cassazione), deve concludersi che il suo diritto a pensione è maturato in pari data, in quanto solo in quel momento fu presentata una “domanda” di prestazione e si verificarono nelle loro completezza le “condizioni” previste dalla legge.

8. Avuto riferimento ai principi sopra enunziati sub A) e B), considerato che per il ricorrente il trattamento pensionistico è maturato a partire dal 1.01.07, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

9. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

10. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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