Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19544 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 26/08/2013

SENTENZA

sul ricorso 7070-2010 proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI
REALI ALLE IMPRESE DI BRINDISI 00176630747 in persona
del suo legale rappresentante pro tempore Ing.
ARMANDO SERRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
2013
1350

PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MUSCI FRANCESCO ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI 01683450744 in persona

1

L

del

suo

legale

rappresentante

pro

tempore,

domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difesa per legge;
– controricorrente

di LECCE, depositata il 11/12/2009, R.G.N. 443/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato FRANCESCO MUSCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 674/2009 della CORTE D’APPELLO

R.g.n. 7070-10 (ud. 13.6.2013)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di
Brindisi (ora Consorzio A.S.I. di Brindisi) ha proposto ricorso per cassazione contro
l’Autorità Portuale di Brindisi avverso la sentenza del!’ 11 dicembre 2009, con la quale la
Corte d’Appello di Lecce, pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale,

grado inter partes dal Tribunale di Brindisi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello
principale ed accolto parzialmente quello incidentale.
§2. Al ricorso, che propone tre motivi, ha resistito con controricorso l’Autorità
Portuale di Brindisi.
§3. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei tre motivi sui quali si fonda il ricorso,
atteso che con essi, che si riferiscono tutti all’oggetto che era stato devoluto al giudice
d’appello con l’appello principale del Consorzio qui ricorrente e non riguardano in alcun
modo la decisone impugnata relativamente all’appello incidentale avversario, non si
impugna la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello di Brindisi sull’appello
principale stesso.
Sicché, non correlandosi i tre motivi del ricorso a detta ratio decidendi e non
essendo, quindi, il ricorso idoneo a censurarla, la sentenza impugnata risulta passata in
cosa giudicata riguardo al rigetto dell’appello principale, tenuto conto che detta ratio era
l’unica articolata dalla Corte salentina per provvedere su di esso. Donde la conseguenza
dell’inammissibilità del ricorso.
I tre motivi (il terzo dei quali, fra l’altro parrebbe anche porre una questione nuova,
in quanto basata anche su circostanze fattuali), pretendendo di discutere la sentenza
impugnata prescindendo dalla motivazione da essa adottata sull’appello principale, si
presentano così inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso, sulla base del
consolidato principio di diritto alla stregua del quale «Il motivo d’impugnazione è
rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato
dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto
d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare

Est. Cohs..Raffaele Frasca

proposti rispettivamente da esso ricorrente e dall’intimata contro la sentenza resa in primo

R.g.n. 7070-10 (ud. 13.6.2013)
un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto
d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo
soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione
impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è
errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le
ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo

scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione
di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366
n. 4 cod. proc. civ.>> (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerosissime conformi, fra cui:
Cass. nn. 5454 del 2005; 8975 del 2005; 15393 del 2005; 21490 del 2005; 1315 del 2006;
5444 del 2006; 5895 del 2006; 7607 del 2007; Cass. sez. un. n. 14385 del 2007; Cass. nn.
2540 del 2007; 18209 del 2007; 18210 del 2007; 7375 del 2010).
§1.1. Le ragioni per cui l’esame dei due motivi è precluso alla stregua del ricordato
principio di diritto sono le seguenti.
La sentenza impugnata, dopo avere riferito che con l’unico motivo di gravame il
Consorzio, <>.
§2. Non essendo dunque stata censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata
(e, comunque, quella che, in denegata ipotesi, doveva esserlo), deve seguire la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nel rispetto del D.M.
n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromila, oltre spese
prenotate a debito.
Co ì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13

dell’espressione “per inciso correttamente”, figurante nell’ambito della enunciazione

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