Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19544 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 11081-2015 proposto da:
CHIESA ENZO,

elettivamente domiciliato

in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO l, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MACARIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2017
1757

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA CONSOB, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, rappresentata e difesa
dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, FABIO BIAGIANTI
e ROCCO VAMPA;

Data pubblicazione: 24/07/2018

- controricorrente nonchè contro
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA;
– intimato avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositat

il 29/10/2014;

udienza del 19/06/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CELFME ch7)

ha concluso per il

rìgtt dcJ rec=c2;
udito

l’Avvocato

Gennaro

ARCUCCI,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato Francesco MACARIO,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito

l’Avvocato

BIAGIANTI

Fabio,

difensore

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CONSIDERATO in FATTO
Con sentenza n. 6194 in data 20 giugno 2013 il T.A.R. Lazio
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere
dell’opposizione proposta da Chiesa Enzo avverso la delibera

Il Chiesa, all’esito della detta decisione dell’A.G.A. riassumeva il
giudizio di opposizione innanzi alla Corte di Appello di Milano.
Quest’ultima, con sentenza n.355/2014, accogliendo l’eccezione
sollevata dalla convenuta Commissione,

dichiarava

inammissibile la riproposta opposizione perché tardivamente
riassunta, con condanna alla refusione delle spese del giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale
ricorre il Chiesa con atto affidato a tre ordini di motivi.
Resiste al ricorso la parte intimata.
Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato, ai sensi
dell’art. 378 c.p.c., memorie sia il ricorrente che la parte controricorrente.
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c..
La censura svolta con il motivo qui in esame attiene,nella
sostanza, alla mancata concessione della rimessione in termini.

3

Consob n. 17776 del 6 maggio 2011.

Il motivo non può essere accolto.
La Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei principi
applicabili nella fattispecie, spiega che la tardività che
contrassegnava la riassunzione innanzi ad essa era del tutto

Tanto in virtù del fatto che la succitata sentenza del T.A.R. Lazio
era diventata definitiva in data 5 novembre 2013, con
conseguente tardività del ricorso in riassunzione presentato per le
notifiche il 30 aprile 2014 ( a fronte del termine ultimo per la
riassunzione scaduto il precedente 5 febbraio 2014).
Quel ritardo comportante l’inammiísibilità dell’opposizione
dichiarata con l’impugnata sentenza è per di più ampiamente
imputabile (condividendosi in punto la corretta valutazione della
Corte distrettuale) all’odierna parte ricorrente.
Quel ritardo, difatti, è dovuto — come rilevato dalla gravata
decisione- a palese mancata applicazione di “norme
preesistenti, conosciute e conoscibili”.
Il riferimento agli applicabili termini (dimezzati) per la corretta
incardinazione dell’opposizione non discendeva, in ipotesi, dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2012 , alla cui stregua
avvenne la detta pronuncia del T.A.R..

4

pacifica.

Né -invero- può pretendersi, come sembra volere parte ricorrente,
che la decisione della Corte Costituzionale compo~ la
caducazione dell’intero pregresso impianto procedimentale.
Il prescritto riferimento ai detti termini era dovuto ed andava

applicabili .
Il motivo va. quindi, respinto.
2.- Con il – secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
olazione dei principi

di legittimo affidamento, certezza

giuridica , ragione \ lezza e difesa di cui agli arti. :3 e 24 Cosi..
motivo non è fondato.
Al riguardo vanno, in parte, richiamate le già svolte
considerazione di cui al punto che precede.
Quanto al resto va evidenziato che V-ambito di applicazione del
decisum di C. Cosi. n. 162/2012. così come innanzi già
ricostruito e definito,

non poteva di certo indurre, nella

fattispecie, un preteso “affidamento – in un regime ed in termini
di opposizione del tutto diversi da quelli propri del procedimento
giurisdizionale svoltosi dinanzi al Giudice amministrativo.
Il motivo è, quindi, del tutto infondato e va rigettato.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si -prospetta, in subordine, la
questione di incostituzionalità dell – art. 119, co. 2 C.P.A. con

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osservato in dipendenza delle ordinarie norme vigenti ed

riferimento alle controversie relative ai provvedimenti delle
Autorità amministrative indipendenti.
La sollevata questione di incostituzionalità, stanti anche le
considerazioni innanzi già svolte sub I . e che devono intendersi

Il motivo va, dunque, respinto.
4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il
ricorso deve essere rigettato.
5.- Poiché la controversia trae comunque origine da una
decisione della Corte Costituzionale e, quindi, mediatamente da
una questione avente carattere innovativo, devono ritenersi
sussistenti validi motivi giustificanti la compensazione delle
spese fra le parti del presente giudizio e solo dello stesso ( non
essendo, fra l’altro, stato gravato —in punto- il capo della
sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese).
6.- Stante l’automatica applicazione dei previsti parametri di
contributo erariale, sussistono i

presupposti

per il

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte
6

in punto qui richiamate, è del tutto infondata.

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pàri a quello dovuto per il

art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19 giugno
2017.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente
)/(”

DEPOSITATO IN
Roma,

CANCELLERIA

24 1.116. 20 78

/ 411A”

ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso

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