Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. Società Generale Manutenzioni – SOGEMA, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via delle Quattro

Fontane n. 15 presso lo studio dell’avv. TINELLI Giuseppe che la

rappresenta e difende in forza della “procura speciale” autenticata

nella firma dal Dr. Angelo Bellucci (“notaio in Siracusa”) il 21

luglio 2006;

– ricorrente –

contro

L’AGENZIA Delle ENTRATE, in. persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/07/06 depositata il 13 aprile 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della società, perorate dall’avv. Giuseppe

TINELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, la s.r.l. Società Generale Manutenzioni (SOGEMA) – premesso che “in data 12 aprile 2001” il “concessionario della riscossione” aveva notificato ad essa “cartella di pagamento” della somma di “L. 1. 766.915.050″ (comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi) relativa all'”iscrizione a ruolo effettuata dall’allora Ufficio IVA” in esito “al controllo liquidatorio della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 1995”, avendo lo stesso ritenuto “omessi i versamenti periodici … da agosto a dicembre” -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 44/07/06 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (depositata il 13 aprile 2006) che aveva recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (10/05/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la quale (ritenuta la “perentorietà dei termini di decadenza” previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25) aveva accolto il suo ricorso.

L’Agenzia intimata instava per il rigetto del gravame.

La società depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale premesso che (a) la controversia ha ad oggetto l’impugnazione della “cartella esattoriale …

notificata in data 12 aprile 2001, per imposta IVA … per l’anno 1995” (per l’addotta “perentorietà dei termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”), (b) secondo “l’Ufficio … i primi giudici hanno erroneamente considerato superato il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo all’esattore per la notifica della cartella di cui al D.P.R. n. 602, art. 25” (“precisando che il suddetto termine in vigore fino al 9 giugno 2001, non ha carattere perentorio, ed opera nei confronti tra il concessionario … e l’ente impositore”, per cui, “in assenza di norma specifica”, “la riscossione soggiace al termine di prescrizione decennale prevista dal codice civile” e, comunque, “l’amministrazione … non può essere ritenuta responsabile della presunta decadenza dei termini di notifica da parte del concessionario”), (c) “la MONTEPASCHI SE.RI.T. spa ha controdedotto chiedendo … che venga dichiarata legittima la procedura di riscossione” e (d) “il ricorrente … ha eccepito l’inammissibilità … dell’appello … sia per aver l’Ufficio riproposto gli stessi motivi esposti in primo grado, sia perchè il giudicato riguarda il concessionario …, che non lo ha contestato e quindi ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado” -, “rigettata la richiesta del contribuente relativa alla inammissibilità … dell’appello dell’Agenzia .. in quanto …

pienamente legittimata a produrlo perchè parte attiva nella formazione dei ruoli e conseguente notifica”, “esaminato la L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis”, “uniformandosi alle sentenze della Corte di Cassazione n. 26421 del … 2005, n. 26105 del … 2005”, ha accolto l’appello dell’Ufficio dichiarando di “pronuncia(rsi) favorevolmente alla sua applicazione trattandosi di una norma transitoria che con l’art. 5 ter ha abrogato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 27, ha modificato D.P.R. n. 602, art. 25 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, regolando tutta la materia in tema di riscossione e notifica a seguito della liquidazione delle dichiarazioni” ed osservando che “nel caso …, la MONTEPASCHI SERIT ha notificato la cartella … in data 12 aprile 2001 relativa alla liquidazione della dichiarazione presentata nell’anno 1996, e in applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5, lett. c, la notifica è stata effettuata nei termini ed è valida”.

p. 2. Il ricorso della società.

Questa censura la decisione per cinque motivi: – con il primo la ricorrente, “premesso che la legittimazione passiva nelle controversie che attengono ai vizi propri della cartella di pagamento” (“tra cui . . . quello di tardi vita della notifica …

D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25”) “è attribuita in via esclusiva al concessionario della riscossione” “unico legittimato passivo nel relativo giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10”), denunzia “violazione e falsa applicazione … del D.Lgs. 31 ottobre 1992, n. 546, art. 10, art. 19, comma 1, lett. d), art. 21, comma 1, secondo periodo, e art. 49, degli artt. 100 e 101 c.p.c., del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 19, 20 e 39, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, nonchè dell’art. 2909 c.c.”, chiedendo (ex art. 366 bis c.p.c.) di chiarire “chiarisca”);

“se deve dichiararsi inammissibile l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di prime cure che abbia pronunciato, con assorbimento degli altri vizi dedotti dal contribuente, in relazione soltanto alla tardiva notifica”, “talchè è suscettibile di cassazione …la sentenza che, in assenza di rituale impugnazione del concessionario …, non abbia rilevato la mancanza di legittimazione nonchè di interesse ad impugnare dell’Agenzia…. in quanto emessa in violazione” delle norme su richiamate;

nel successivo motivo la società eccepisce la “nullità della sentenza per l’omessa declaratoria dell’inammissibilità dell’appello in conseguenza della mancanza di legittimazione in capo al soggetto appellante”; la doglianza è conclusa con questo “quesito di diritto” ex art. 366 bis cit.:

“se la sentenza di prime cure che abbia pronunciato soltanto sulle questioni relative alla tardività della notifica della cartella di pagamento, può essere impugnata soltanto dal concessionario della riscossione, quale soggetto titolare della legittimazione passiva…, talchè, in casi siffatti, l’appello proposto dall'”Agenzia… deve ritenersi inammissibile e la sentenza emessa dal giudice di appello, che non abbia rilevato l’inammissibilità del gravame, è nulla in quanto emessa all’esito di un giudizio incardinato da un soggetto privo di legittimazione ad impugnare”;

con la terza censura la contribuente denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 25, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito … con L. 31 luglio 2005, n. 156, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51”, domandando:

“se la controversa avente ad oggetto la tardività della notifica della cartella di pagamento effettuata prima dell’otto giugno 2001, in quanto ricadente sotto l’imperio del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, nel testo antecedente all’abrogazione del termine ivi contemplato, disposta dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, con decorrenza dal 8 giugno 2001, risulta disciplinata esclusivamente da tale normativa, con esclusione dell’applicazione dei termini di notifica introdotti dal D.L. n. 106 del 2005, commi 5 bis e 5 ter…, applicabili soltanto alle controversie involgenti notifiche di cartelle intervenute dal 9 giugno 2001 in poi, con conseguente illegittimità della sentenza che, in applicazione della disciplina contenuta nel D.L. n. 106 del 2005, non abbia rilevato la tardività della notifica della cartella notificata antecedentemente al 9 giugno 2001”; in “tipo tesi” di ritenuta correttezza dell'”operato della Commissione di appello”, la società “ripropone l’eccezione di incostituzionalità delle suddette disposizioni per evidente contrasto con l’art. 3 Cost.”;

– con la quarta censura la srl SOGEMA, dedotto di aver contestato “l’operato erariale in relazione ad una molteplicità di profili” (“l’Ufficio Iva …, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, non ha notificato l’avviso di pagamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6”; “errata determinazione della pretesa tributaria” in quanto “dalla dichiarazione IVA presentata per l’anno 1993 …

l’imposta non pagata ammonta a L. 1.107.836.000 e non a L. 1.170.468.000 come richiesto con la cartella”) e riproposto in appello “entrambi i motivi”, denunzia (ulteriore) “nullità della sentenza” sottoponendo il “quesito”;

“se … realizza un’ipotesi di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.” la sentenza di secondo grado con la quale viene riformata la sentenza di prime cure che aveva statuito soltanto della tardività della notifica della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e con la quale vengono dichiarati assorbiti gli altri motivi, tra i quali… quello relativo al…

mancato invio dell’invito al pagamento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 80, comma 6, nonchè quello … relativo all’eccessività dell’importo di cui si intima il pagamento”;

– nel quinto (ultimo) motivo la ricorrente denunzia “omessa o insufficiente motivazione” per “totale mancanza di motivazione” in ordine ai “due motivi di ricorso relativi all’omesso invio dell’invito al pagamento ed all’eccessività dell’importo intimato”.

p. 3. Le ragioni della decisione.

I primi due motivi di ricorso e parte del quarto e del quinto sono privi di pregio; il terzo, invece, deve essere accolto; l’altra doglianza risulta assorbita.

A. L’infondatezza dei primi due motivi di censura (“inammissibilità dell’appello in conseguenza della mancanza di legittimazione in capo al soggetto appellante” e “nullità della sentenza per l’omessa declaratoria dell’inammissibilità dell’appello in conseguenza della mancanza di legittimazione in capo al soggetto appellante”) discende dal principio secondo cui (Cass., trib., ordinanza ex art. 375 c.p.c., 7 aprile 2011 n. 8025, che richiama “Cass. 22939/07, ss.uu.

16412/07, 6450/02)”, resa in specifica ipotesi di eccezione di “difetto di legittimazione sostanziale passiva dell’Agenzia delle Entrate, sostenendoci quella, esclusiva, del Concessionario”) “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non giù al concessionario”.

Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 luglio 2007 n. 16412), peraltro, hanno enunciato il “principio di diritto” secondo il quale (per quanto qui interessa) – poichè “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa” (di tal che “nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitatile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”) – “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.

B. In premessa all’esame della terza doglianza (“tardività della notifica della cartella di pagamento effettuata prima dell’otto giugno 2001, in quanto ricadente sotto l’imperio del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1”), giusta quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 luglio 2005 n. 280 a proposito dell’attività (qui rilevante) di “liquidazione delle imposte … in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’ imposta”, va ricordato che nel complessivo (vigente) “procedimento” di riscossione (coattivo mediante “ruolo”) di tali “imposte” sono individuabili tre autonome (ma indissolubilmente sequenziali) fasi: “iscrizione a ruolo”, “consegna del ruolo” e “notifica della cartella”.

In proposito, in detta decisione si è specificato:

(1) “il D.P.R n. 602 del 1973, art. 17, disciplina l’iscrizione a ruolo delle imposte così liquidate”:

(a) “fino al D.Lgs. n. 46 del 1999, era previsto che l’iscrizione in ruoli e la loro consegna all’Intendente di finanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 (e cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)”;

(b) “successivamente, è stato … previsto che le somme dovute, a seguito di liquidazione ex art. 36-bis, sono iscritte nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6)”;

(2) “l’atto successivo di tale procedimento – la consegna del ruolo esecutivo (olim, all’esattore, ora) al concessionario – è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, a tenore del quale”:

( a ) “In un primo tempo, la consegna del ruolo doveva avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata”;

(b) “quindi (D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 13) almeno 90 giorni prima della scadenza dell’unica rata”;

(c) “infine (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 10) secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica”: “il D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che tali modalità disciplina, tace sul termine di consegna del ruolo al concessionario”;

(3) “l’atto conclusivo ed esterno del procedimento fin qui descritto – la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente – è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, il quale”:

(a) “originariamente prevedeva che la notifica avvenisse non oltre il giorno cinque del mese successivo alla scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli all’esattore (D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)”;

(b) “quindi, entro il giorno cinque del mese successivo a quello della consegna del ruolo all’esattore (D.P.R. n. 787 del 1980)”;

(c) “successivamente, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo (D.Lgs. n. 46 del 1999)”;

(d) “infine il D.Lgs. n. 193 del 2001 – emesso utilizzando il potere correttivo previsto dalla Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337, in base alla quale era stato emanato il D.Lgs. n. 46 del 1999 – ha soppresso nell’art. 25 le parole entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo e, pertanto, l’art. 25 (fino alla L. 30 dicembre 2004, n. 311…) recitava: il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.

Sulla base di tali dati normativi, è agevole rilevare che il punto decisivo della doglianza in esame, giusta il suo oggetto, è dato dalla verifica della natura – decadenziale (quindi perentorio), ovvero quale meramente ordinatoria (perchè interno ai rapporti tra ente impositore e concessionario della riscossione, pertanto irrilevante) – del “termine”, “successivo a quello di” (quindi decorrente dalla) “consegna del ruolo”, “(olim, all’esattore, ora) al concessionario”, entro il quale la cartella di pagamento relativa a ciascun ruolo doveva e/o deve (o meno) essere (in base alla ed in forza della norma vigente rilevante) notificata al contribuente iscritto in quel ruolo.

In proposito soccorre ancora la Corte Costituzionale laddove la stessa:

(1) ritenuta “indimostrata” l’esistenza (ivi apoditticamente affermata dal giudice remittente) di una non meglio indicata “giurisprudenza” (peraltro assunta come “costante”) “pro ordinatorietà del termine” e ricordato che “il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi desumere dalla funzione, ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere (così, Cass. – Sez. Un. 3 febbraio 1994, n. 1111)” per cui “(rimettente, secondo il giudice delle leggi, in quel caso doveva (ben avrebbe potuto) adottare una interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (peraltro adottata da Cass. n. 7662 del 1999 e da giudici di merito) idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati” – si che, si è aggiunto, deve ritenersi incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un’ interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l’incidente di costituzionalità (…, tra le tante, …

ordinanza … n. 592 del 2000)” – afferma (ordinanza depositata il primo aprile 2003 n. 107, i cui principi sono stati ricordati nella citata sentenza del 2005) che la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, secondo cui (nel testo ivi rilevante) “l’esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato deve notificare al contribuente la cartella di pagamento”, “per il suo tenore letterale (non oltre il giorno …, deve notificare), ben si presta ad essere interpretata in senso tale da escludere la paventata indefinita soggezione del contribuente all’azione esecutiva del fisco, essendo l’esattore soggetto ai ristretti termini di cui all’art. 25 per la notificazione della cartella (così, Cass. 19 luglio 1999, n. 7662)”;

(2) ha ribadito (ordinanza 19 novembre 2004 n. 352) che “non può essere condiviso … il carattere ordinatorio del termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”.

Proprio in applicazione di tali principi essa Corte Costituzionale ha ritenuto (sentenza n. 280 del 2005, cit.) costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 24 Cost., l’eliminazione – effetto della soppressione (“sono soppresse”), ad opera del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), delle “le parole da entro a del ruolo” dal testo del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 25, comma 1 (sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11) secondo cui “il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede” – di tal “termine”, “non essendo consentito, dall’art. 24 Cost., lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole”.

La qualificazione come “perentorio” del termine (finchè previsto) fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, per la “notifica” al “debitore iscritto a ruolo” (“o al coobbligato”) della “cartella di pagamento” costituisce, altresì ed infine, giurisprudenza costante di questa sezione: questa, infatti, ancor di recente (sentenza 7 agosto 2009 n. 18158, che richiama “Cass. n. 667del2007; Cass. n. 5097 del 2005; Cass. n. 10 del 2004”), ha condivisibilmente ribadito (in fattispecie relativa a “cartella di pagamento notificata il 6 dicembre 2002” per il “mancato versamento dell’IVA per l’anno 1996”) che “il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario per la notifica della cartella esattoriale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25” (anche lì nel “testo … novellato del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 …

anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1”) “ha carattere perentorio ed è previsto a pena di decadenza” (cfr. anche Cass., trib., 15 luglio 2009 n. 16435, per la quale “ha errato la C.T.R. nel ritenere che il termine previsto dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 non avesse natura perentoria”).

Il principio, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, va condiviso e confermato – sol chiarendosi che, diversamente da quanto affermato di recente da Cass., trib., 4 febbraio 2011 n. 2681, non si tratta di fare applicazione del “principio tempus regit actum” ma, piuttosto, di verificare se, prima dell’entrata in vigore della norma di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, l’amministrazione non sia incorsa nella decadenza (se eccepita dal contribuente) prevista dalle leggi in vigore al momento della notifica della cartella (terza fase del procedimento di riscossione coattiva): tanto rende evidente l’erroneità della sentenza impugnata che, quindi, deve essere necessariamente cassata in parte qua, anche perchè non ha trovato seguito, nella giurisprudenza di questa Corte – nè essendo condivisibile alla luce delle osservazioni fin qui svolte, oltre che per la mancata considerazioni, nello stesso, della inidoneità del “meccanismo abrogativo finale del 2001” a far venir meno la decadenza eventualmente compiuta prima della sua entrata in vigore -, in particolare, il principio (per così dire, “radicale”) affermato nella sentenza n. 26105 depositata il 30 novembre 2005 (richiamata dal giudice di appello) secondo cui “il giudice, nei giudizi di sua spettanza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall’Ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal legislatore nella diacronia legislativa” preesistente siccome, si è sostenuto, “inesorabilmente travolti dal meccanismo abrogativo” detto.

C. L'”omessa pronuncia” (“in violazione dell’art. 112 c.p.c.”) nonchè la “omessa o insufficiente motivazione” in ordine all’eccepita illegittimità (“risultava illegittima”) della cartella di pagamento per il “mancato invio dell’invito al pagamento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 80, comma 6” – denunziate, rispettivamente, con il quarto e con il quinto motivo di ricorso – sono infondate.

“Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi”, infatti (Cass., 3^ ,13 dicembre 2010 n. 25127, che cita “in termini ad esempio, Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313)”; ma già: Cass. trib., 7 maggio 2010 nn. 11156-11157, 11159-11160), “una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.

Nel caso l’esame della censura impone la preliminare verifica della “questione di diritto” (“che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”) data dal riscontro della vigenza della norma dettata dall’art. 80, comma 6 (comma aggiunto dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425, per la cui proposizione intermedia “l’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno”) “del D.P.R. n. 633 del 1972” di cui la contribuente denunzia la violazione: in ordine alla stessa, invero, questa sezione (Cass., trib.: 9 settembre 2008 n. 22689, che ricorda “Cass. 8859/06”, da cui gli excerpta, nonchè 30 dicembre 2010 n. 26440, che lo qualifica “ius receptum”) ha già chiarito che “in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente (sanzionato dalla legge con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al 100% dell’importo non versato), la previsione del preventivo invito al pagamento, di cui all’art. 60, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, convertito in L. n. 425 del 1996, all’unico scopo di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento) D.P.R. n. 633 del 1972, è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, che, riducendo, per la violazione in rassegna, la sanzione inizialmente prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal 100% al 30% dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un adempimento dell’Ufficio dal quale nessun vantaggio potrebbe più trarre”.

D. L’esame della questione relative all'”eccessività dell’importo” (oggetto delle censure svolte anche queste nel quarto e nel quinto motivo, ancora sub specie sia di “omessa pronuncia”, in violazione dell’art. 112 c.p.c.” che di “omessa o insufficiente motivazione”), infine, intuitivamente, deve ritenersi assorbito dalla preliminare necessità (discendente dall’accoglimento del terzo motivo) di accertare l’eventuale intervenuta decadenza del potere di riscossione del credito tributario.

p. 4. Provvedimenti conclusivi.

In definitiva la sentenza impugnata, siccome fondata unicamente sull’applicazione – rivelatasi erronea nel caso, per omessa verifica e, quindi, considerazione della eventuale intervenuta decadenza, perchè verificatasi prima dell’introduzione della nuova norma, eccepita dalla contribuente – del disposto del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter (aggiunto dalla legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156), deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole dei (mai compiuti) conferenti accertamenti fattuali concernenti la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, va rinviata a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la pronunci annullata affinchè (2) riesamini l’appello dell’Ufficio facendo corretta applicazione dei principi indicati al punto B del precedente par. 3 e (2) provveda anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso nonchè, nei sensi indicati in motivazione, il quarto ed il quinto; accoglie il terzo; dichiara assorbite le altre censure; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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