Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31937/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M. alias M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2190/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, proposta dal cittadino pakistano F.M. alias M.F., nato a (OMISSIS), il quale aveva dichiarato: di non aver mai frequentato la scuola; di aver invece sin da piccolo lavorato in una ditta di estrazione e lavorazione del sale per sostenere la sua famiglia, composta dai genitori e due fratelli minori, a causa dei problemi di salute del padre, che infatti lo aveva lasciato prematuramente orfano; di essere costretto ad abbandonare il Pakistan a causa delle continue minacce degli abitanti del suo villaggio, come lui musulmani sunniti, che avevano aggredito e scacciato la sua famiglia in quanto egli, per soggezione morale verso il datore di lavoro, aveva celebrato il funerale del padre con il rito dei musulmani sciiti; di aver trascorso un anno in Libia e poi, scoraggiato dalle ristrettezze incontrate, di essersi imbarcato per l’Italia con l’appoggio di alcuni conoscenti.

La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello del ricorrente, riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello fondato il riconoscimento della protezione umanitaria unicamente sulla situazione generale del Paese di origine dell’appellante e sulla sua integrazione in Italia.

3. La censura è inammissibile, poichè non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, finendo per contestarne il merito.

3.1. Invero, nel riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la corte territoriale ha fatto leva su una serie di aspetti di carattere individuale, tali da integrare un profilo di particolare vulnerabilità del richiedente. In primo luogo ha rilevato che, pur non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tuttavia la situazione attuale del Pakistan risulta “allarmante per i permanenti conflitti di matrice religiosa e politica e per i frequenti attentati di natura terroristica”, sebbene questi ultimi non integrino nella regione del Punjab (come invece nelle regioni del Fata, Khiber Pakthunkwa e Balochistan) un conflitto armato generalizzato, stante il minore radicamento dei gruppi terroristici e il minor numero di attacchi armati. La corte d’appello ha poi segnalato che questa “preoccupante generale situazione del Paese di provenienza” deve essere presa in considerazione “nella misura in cui evidenzia maggiormente una vulnerabilità soggettiva del richiedente, esposto comunque a maggiori rischi”, alla luce della sua vicenda personale, avendo questi affrontato “un lungo e doloroso percorso migratorio” – a causa delle precarie condizioni di vita personale e familiare nel proprio Paese – per poi riuscire finalmente a reperire in Italia una regolare attività lavorativa, puntualmente documentata (presso un ristorante), sicchè la perdita del lavoro faticosamente ottenuto e un rimpatrio forzoso nel Paese di origine, da cui manca ormai da diversi anni, integrano, ad avviso del giudice del merito, una apprezzabile condizione di vulnerabilità.

4. Orbene, una decisione così motivata non risulta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del recente approdo delle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.”; 2) “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

4.1. Le stesse Sezioni Unite hanno quindi ribadito (dando continuità all’orientamento inaugurato da Cass. 4455/2018) che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto al cittadino straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”, e che il diritto non può essere affermato “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (v. Cass. 17072/2018), poichè altrimenti si avrebbe riguardo “non già alla situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto a quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti”, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dovendosi invece procedere – come però si è fatto nel caso di specie – “ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (v. Cass. 9304/2019).

4.2. In effetti, il “rilievo centrale” assegnato alla predetta valutazione comparativa ha proprio lo scopo “di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 630/2020); verifica, questa, che il giudice può effettuare come ha fatto il giudice a quo – anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, purchè il ricorrente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

5. Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (…) mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese; occorre invece dare atto della sussistenza, in astratto, dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA