Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/09/2010), n.19544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., con domicilio eletto in Roma, via Adda n. 55, presso

l’Avv. Antonio Pace, rappresentata e difesa dall’Avv. Formica

Domenico, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MACERATA e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Macerata

depositato in data 20 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.B., cittadina (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Macerata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 e motivato con la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso scaduto.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dal momento che unico legittimato in relazione all’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto è solo il medesimo (Cassazione civile, sez. 1, 21 giugno 2006, n. 14293; Cass. 29 dicembre 2005 n. 28869; Cass. 27 gennaio 2004 n. 1395).

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) per avere ritenuto il giudice a quo che la stato di detenzione del coniuge della ricorrente ai quale era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto non tempestivamente richiesto non costituisse causa di forza maggiore è inammissibile o comunque manifestamente infondato. E’ inammissibile dal momento che dal provvedimento impugnato emerge che lo stato di detenzione che sarebbe stato portato a giustificazione dei mancato rinnovo era quello della ricorrente e non del coniuge della stessa, come invece evidenziato nel ricorso. In ogni caso il principio di cui si chiede l’affermazione è contrario a quello già enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di richiesta di rinnovo dei permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, anche dopo l’abrogazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 47, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 4, comma 14 (conv., con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39) – secondo cui, per gli stranieri ricoverati in casa o istituto di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno poteva essere richiesto, alla Questura competente, da chi presiede la casa, l’istituto o la comunità indicati, per delega degli stranieri medesimi – e alla luce della normativa vigente, interpretata “secundum constitutionem” deve specificamente ritenersi che il direttore dell’istituto carcerario, tra l’altro obbligato all’inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto e all’instaurazione del rapporto in ipotesi di ammissione a lavoro esterno (artt. 38 e 48 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario, approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), sia tenuto all’inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla, e proveniente dalla, Questura in base alla previsione del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione reso con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 10, comma 4, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere deve ascriversi a mera negligenza dell’extracomunitario detenuto” (Cassazione civile, sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1753), e non essendo state portate argomentazioni che inducano a mutare tale orientamento.

Il secondo motivo con il quale si deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 per avere ritenuto il giudice di pace non necessario, ai fini della legittimità del provvedimento di espulsione, la previa comunicazione dell’avvio del procedimento è manifestamente infondato in quanto è già stato stabilito che “In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolare previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a, b e c, non ha obbligo di comunicare – ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 – l’avvio del procedimento allo straniero, rivestendo il relativo provvedimento carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il contraddittorio tra l’autorità che emette il provvedimento e chi ne è destinatario (Cassazione civile, sez. 1, 09 aprile 2002, n. 5050) e non sussistendo alcuna differenziazione, quanto all’obbligatorietà del provvedimento, tra l’ipotesi di mancanza di originaria richiesta del permesso e difetto di richiesta di rinnovo.

Il terzo motivo con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio costituiti dalla situazione familiare della ricorrente è inammissibile in quanto pone in realtà una questione nuova attinente alla stessa legittimità del provvedimento prefettizio che, in tesi, avrebbe omesso di valutare la sussistenza di motivi ostativi all’espulsione, e che non è stata minimamente affrontata dal giudice di pace. E quindi delle due l’una: o il motivo di illegittimità del decreto prefettizio non è stato dedotto in sede di impugnazione dello stesso e allora la questione è nuova; oppure è stato dedotto e sullo stesso il giudice del merito non si è pronunciato e allora il provvedimento avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per violazione dell’art. 112 c.p.c., previo chiarimento delle modalità e dei termini della formulazione della censura e con redazione di specifico quesito in diritto.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno e rigetta quello nei confronti del Prefetto di Macerata.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

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