Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19544 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 13/02/2017, dep.04/08/2017),  n. 19544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15029/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

Contro

OMA di R. A., T.C. C. & C. s.n.c., in persona

del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via A.

Gramsci n. 14, presso l’avv. Domenico Siciliano, rappres. e difeso

dall’avv. Salvatore Papa, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/30/2011 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata in data 29/4/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. G. Palatiello;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa

De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Oma s.n.c. impugnò, con due distinti ricorsi, innanzi la CTP di Agrigento, lo stesso avviso d’accertamento (notificato anche ai soci) in rettifica del reddito d’impresa per l’anno 2002, sulla base di un p.v. di constatazione.

La CTP, con distinte sentenze, accolse il primo ricorso con l’assorbente motivo del difetto di sottoscrizione dell’avviso impugnato, mentre estinse l’altro giudizio per cessata materia del contendere.

L’ufficio propose appello avverso la sentenza di accoglimento, producendo documentazione afferente alle deleghe di firme.

La CTR, rigettata l’istanza di riunione con i giudizi d’appello proposti dall’ufficio avverso le sentenze che annullarono gli avvisi d’accertamento nei confronti dei soci, respinse l’appello.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Resiste la Oma s.n.c., depositando ricorso incidentale con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e, condizionatamente all’accoglimento dello stesso ricorso, ha chiesto la pronuncia d’inammissibilità dell’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione degli artt. 111 e 295 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, adducendo che il giudice d’appello non aveva disposto la riunione del giudizio in esame con quelli proposti dai soci, violando così il principio del litisconsorzio necessario, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo – dedotto in via subordinata – l’Agenzia ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, criticando la motivazione della CTR in quanto essa aveva ritenuto l’inammissibilità di nuovi documenti in appello (con riferimento all’atto di delega di firma).

La OMA s.n.c. si è costituita con deposito del controricorso ed ha eccepito l’infondatezza del ricorso, proponendo ricorso incidentale avente ad oggetto la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla questione afferente al rilievo per cui l’avviso impugnato nel giudizio in esame sarebbe stato sostituito, in autotutela, dall’ufficio, con altro atto – di identico contenuto ma emendato dai vizi formali – che era oggetto di altro giudizio dichiarato estinto – sebbene erroneamente, per ammissione dello stesso ricorrente incidentale- per cessazione della materia del contendere.

Il primo motivo è fondato.

Al riguardo, la CTR ha argomentato di non poter accogliere l’istanza di riunione dei giudizi promossi dalla società e dai soci, in quanto essi erano stati tutti decisi, non nel merito, ma in accoglimento di un’eccezione pregiudiziale di nullità dell’accertamento impugnato, per difetto di rappresentanza dell’ufficio procedente.

Ora, preliminarmente va osservato che è principio consolidato quello per cui nel processo di Cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass., n. 3830/10; ord. n. 2014/14). Nel caso concreto, tale riunione, nel grado di legittimità, è preclusa dal fatto che la parte controricorrente non ha allegato lo stato dei giudizi promossi dai soci, asserendo che quest’ultimi hanno presentato la domanda per la definizione delle liti, senza però aver ancora ricevuto la formale comunicazione dell’accoglimento delle istanze di condono.

Ne consegue che il giudizio va dichiarato nullo per violazione del litisconsorzio necessario processuale in conformità del consolidato orientamento della Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri – anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione -, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicchè il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass., 27.7.2016, n. 15566).

L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi e al ricorso incidentale, con cui è stata chiesta, in caso di accoglimento del ricorso principale, la pronuncia d’inammissibilità dell’appello.

Pertanto, va cassata la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla CTR, per l’integrazione del contraddittorio, e per le spese.

PQM

 

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTP di Agrigento, quale giudice di primo grado, anche per le spese, per l’integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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