Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19543 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19543 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA

sul ricorso 1197-2017 proposto da:
MUNARO DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODI O 22, presso lo studio dell’avvocato
DEBORATH FORTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE TIENGO;
– ricorrente contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
– intimato avverso la sentenza n. 1913/2016 del TRIBUNALE di VERONA,
depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

X-5

Data pubblicazione: 24/07/2018

FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione proposta da
Davide Munaro, avverso l’ordinanza con cui il Prefetto gli aveva
ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di C 350,00,
per essersi attribuito, senza averne diritto, il titolo di avvocato,

reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p. Il Tribunale di Verona ha
dichiarato inammissibile l’appello del Munaro, che ha proposto
ricorso con due articolati motivi, con cui, rispettivamente,
deduce: la violazione degli artt. 132 e 434 c.p.c.; la violazione
dell’art. 434 c.p.c. L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo, che occorre esaminare con priorità,
è fondato. 2. La sentenza impugnata è pervenuta alla
declaratoria d’inammissibilità del gravame, perchè redatto
secondo i criteri previgenti e non ossequioso del requisito di cui
all’art. 434, co 1, n. 1 c.p.c. nel testo introdotto dal d.l. n. 83
del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, secondo cui
l’appellante ha l’onere di indicazione delle parti della sentenza
impugnata e delle modifiche richieste. Ma, tale impostazione è
stata smentita dalle SU di questa Corte, che, con la recente
sentenza n. 27199 del 2017, dopo aver ricordato che è regola
generale quella per cui le norme processuali devono essere
interpretate in modo da favorire che si pervenga ad una
decisione di merito, e che la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le
limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in
quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di
un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo
perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009,
in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia), hanno affermato il
Ric. 2017 n. 01197 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

secondo quanto emerso nel corso di un giudizio penale per il

seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della

affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata”.
3. Al lume di tale principio, l’appello era dunque,
ammissibile, e pertanto, la sentenza impugnata va cassata,
restando assorbito l’esame del primo motivo, con rinvio al
Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, che
provvederà, anche / a liquidare le spese del presente giudizio di
legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo, assorbito, il primo,
cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Verona,
in persona di diverso magistrato
Così deciso in Roma il 10 luglio 2018
Il Presidente

sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,

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